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Ordinanza — n. 23899/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows indemnity claim for excessive bankruptcy proceedings duration but rejects incidental appeal regarding heirs' standing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23899/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the main appeal's arguments regarding the application of the expense table in monocratic proceedings and the nature of the underlying debt claims. While the court rejected the incidental appeal by the Ministry, it found the primary complaint valid because the lower court failed to properly assess the reasonableness of the bankruptcy process duration. Consequently, the contested decree was quashed and remanded to the Court of Appeal for a new decision applying the correct legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 2 l. 89/2001; Art. 91, 112 cod. proc. civ.: The court must examine all substantive grounds for an indemnity claim for excessive duration, including the specific application of expense tables and the continuity of proceedings for heirs, and a decree rejecting opposition without addressing these points is void.

Parole chiave

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indemnity excessive duration bankruptcy proceedings heirs standing monocratic proceedings expense table application remand to appellate court procedural abuse procedure di insolvenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2 l. 89/2001
civ., il Ministero ha lamentato la violazione dell’art. 2 l. 89/2001 e 75 cod.
Art. 91 cod. proc. civ.
civ., con cui i ricorrenti hanno prospettato la violazione degli art. 91e 112 cod.proc.
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 4 d.m. n. 55/2014
Art. 360 cod. proc. civ.
3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui i ricorrenti hanno prospettato l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella indicazione, contenuta nel piano di riparto, del Ric.
art. 360 cod. proc. civ
3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui i ricorrenti hanno prospettato l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella indicazione, contenuta nel piano di riparto, del Ric.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 2, n. 20463 del 12/10/2015
Cass. Sez. 6 - 2, n. 20463 del 12/10/2015) sicché la questione della legittimazione attiva degli eredi,seppure non sollevata nel relativo giudizio, è ancora sindacabile; è, tuttavia, infondato.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sulricorso 22578 – 2022 proposto da: ZACCAGNINO MARIA ASSUNTA, LAURINO ANGELA MARIA, LAURINO LEONARDO, in proprio e quali eredi di LAURINO TEODOSIO, ROBERTUCCI ROCCO, ROBERTUCCI CARLO ENZO, ROBERTUCCI STEFANOin proprio e nella qualità di eredi di ROBERTUCCI PASQUALE, BARBA ANTONIETTA RITA, BARBA VINCENZO, BARBA CARMELO GIUSEPPE, in proprio e nella qualità di eredi di BARBA PIETRO FRANCESCO, CONTURSI ANNAMARIA, CUCCARO ROCCO, GIOSA PASQUALE, MAURO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in Potenza, presso lo studio dell'avv.

Salvatore Lacerra dal quale sono rappresentatie difesi, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzo pec; -ricorrenti - Ric. 2022n. 22578sez. S2 - ud. 28 - 11 - 2023 - 3 - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato ope legis; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso il decreto n. cronol. 331/2022 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositato il 5/8/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2023 dal consigliere PATRIZIA PAPA; lettele memorie delle parti ricorrenti.

FATTIDI CAUSA 1.Con ricorso del 29/5/2020, Maria Assunta Zaccagnino, Angela Maria Laurino, Leonardo Laurino, in proprio e quali eredi di Teodosio Laurino, Rocco Robertucci, Carlo Enzo Robertucci, Stefano Robertucci in proprio e nella qualità di eredi di Pasquale Robertucci, Antonietta RitaBarba, Vincenzo Barba, Carmelo Giuseppe Barba, in proprio e nella qualità di eredi di Pietro Francesco Barba, Annamaria Contursi, Rocco Cuccaro,Pasquale Giosa, Giuseppe Mauro chiesero alla Corte d’appello di Potenza l’indennizzo da irragionevole durata del processo ex l. 89/2001per il pregiudizio subito dalla eccessiva durata della procedura fallimentare a carico della OROP s.p.a., apertasi con dichiarazione di fallimento del 3/6/99 e conclusasi con decreto di chiusura del 16/1/2020, al cui passivo erano stati ammessi i crediti da lavoro subordinato loro e, per alcuni, dei loro danticausa, poi soddisfatti in minor somma in sede di riparto, per incapienza di attivo.

2. Con decreto n. 212/2020 il Consigliere delegato accolse il ricorso e, per quel che ancora qui rileva, riconobbe a ciascun istante un importodi molto inferiore alla domanda, limitando gli importi finali, ex art.2 bis, comma 3 della legge n. 89/2001, come aggiunto dall'art. 55, comma1, lettera b), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con Ric. 2022n. 22578sez. S2 - ud. 28 - 11 - 2023 - 4 - modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134., in riferimento al valore del credito riconosciuto nel procedimento presupposto, stabilendolo sulla base all'ultimo piano di riparto del 10.09.2019; liquidò inoltre le spese riducendo al 30% l’importo di Euro 450,00, calcolato in applicazione della tabella 8 del d.m. n. 55/2014, perché ravvisò un abuso del processo nell’avvenuta proposizione di distinti e identici ricorsi per soggetti che avevano invece agito unitariamente nel processo presupposto. 3.Con decreto cron. 331/2022 del 4- 8 - 2022 la Corte di Appello rigettò l’opposizione, non provvedendo alle spese di giudizio in considerazione della mancata costituzione del Ministero convenuto.

4. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazioneMaria Assunta Zaccagnino, Angela Maria Laurino, Leonardo Laurino,in proprio e quali eredi di Teodosio Laurino, Rocco Robertucci, Carlo EnzoRobertucci, Stefano Robertucci in proprio e nella qualità di eredi di Pasquale Robertucci, Antonietta Rita Barba, Vincenzo Barba, Carmelo Giuseppe Barba, in proprio e nella qualità di eredi di Pietro FrancescoBarba, Annamaria Contursi, Rocco Cuccaro, Pasquale Giosa, Giuseppe Mauro, affidandolo a quattro motivi. Il Ministero si è difeso con controricorso e ha proposto ricorso incidentaleper un unico motivo, rispetto a cui i ricorrenti principali non hanno svolto ulteriori difese.

Iricorrenti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONIDELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Maria Assunta Zaccagnino, Angela Maria Laurino, Leonardo Laurino, in proprio e quali eredi di Teodosio Laurino, Rocco Robertucci, Carlo Enzo Robertucci, Stefano Robertucci in proprio e nella qualità di eredi di Pasquale Robertucci, Antonietta Rita Barba, Vincenzo Barba, Carmelo Giuseppe Barba, in Ric. 2022n. 22578sez. S2 - ud. 28 - 11 - 2023 - 5 - proprio e nella qualità di eredi di Pietro Francesco Barba, Annamaria Contursi, Rocco Cuccaro, Pasquale Giosa, Giuseppe Mauro hanno censurato il decreto di rigetto della loro opposizione ex art. 5 ter l. 89/2001 per errata applicazione dell’art. 2 bis commi 1, 2 e 3 della leggen. 89/2001, in riferimento anche agli art. 93, 96 e 110 L.

Fall. ed agli art. 10 e 14 cod. proc. civ., per avere la Corte d’appello ritenuto che il diritto accertato dal giudice che costituisce limite alla quantificazione dell’indennizzo corrisponda, in sede fallimentare, non alcredito accertato ed ammesso al passivo dal Giudice delegato in sede di verifica dello stato passivo dichiarato esecutivo, ma al credito soddisfatto in sede di riparto.

2. Il motivo è fondato. Per principio ormai consolidato, ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa rilevante quale limite ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001, come aggiunto dall'art. 55, comma 1, letterab), del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dallaL. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere riferito al valore del credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cui al piano di ripartodivenuto esecutivo, atteso che quest'ultimo importo dipende da molteplicivariabili, indipendenti sia dalla natura e dall'entità del credito azionato,sia dalla situazione soggettiva del creditore (Cass. Sez. 2, n. 5757 del 24/02/2023; Sez. 6 -2, n. 26858 del 04/10/2021). LaCorte d’appello non ha correttamente applicato questo principio laddoveha considerato quale limite di indennizzo l’importo riconosciuto nell’ultimo piano di riparto.

2. Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logica conseguenza,l’assorbimento dell’esame del secondo motivo, articolato in riferimentoai n. 3 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui i ricorrenti hanno prospettato l’omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella indicazione, contenuta nel piano di riparto, del Ric. 2022n. 22578sez. S2 - ud. 28 - 11 - 2023 - 6 - riconoscimento di una certa percentuale rispetto alla somma da ripartire, ma prima ancora vengono riconosciuti creditori privilegiati, con un numero d’ordine, indicato l’importo ammesso, l’anticipazione INPS, il credito netto, gli interessi al primo riparto, il totale dovuto, l’acconto del primo riparto, il credito residuo e all’attualità delriparto; illimite del comma 3 dell’art. 2 bis non avrebbe potuto essere calcolato prescindendo da questi valori.

Assorbitoè, pure in conseguenza logica, l’esame del terzo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui i ricorrenti hanno prospettato la violazione degli art. 91e 112 cod.proc. civ., del decreto ministeriale n. 55 del 2014, articolo 4 commi 1, 1 bis, 2 e 5, per avere la Corte d’appello rigettato l’opposizione senza esaminare il motivorelativo alla applicabilità della tabella 12 nella fase monocratica e all’avvenuta liquidazione di spese, nel decreto opposto, in misura inferiore ai minimi spettanti.

Assorbito, infine, è anche l’esame del quarto motivo, articolato in riferimento al n. 3 e al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui i ricorrenti hanno lamentato che, nel ravvisare un abuso del processo nell’avvenuta proposizione di più ricorsi, il Consigliere delegatoprima e, poi, la Corte d’appello non avrebbero considerato che le domande di ammissione al passivo, cioè del giudizio presupposto, erano singole e non collettive. 3.Con l’unico motivo di ricorso incidentale, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., il Ministero ha lamentato la violazione dell’art. 2 l. 89/2001 e 75 cod. proc. civ., per essere peressere stato liquidato un indennizzo in favore degli eredi di Teodosio Laurino e di Pasquale Robertucci senza il riscontro di una manifestazione di volontà di questi ultimi di voler proseguire nella procedura di insinuazione al passivo che, in realtà, per legge, non subisce interruzioni.

Ric. 2022n. 22578sez. S2 - ud. 28 - 11 - 2023 - 7 - 3. Il motivo è ammissibile, perché l’opposizione ex art. 5 ter l. 89/2001 non costituisce un mezzo d'impugnazione del decreto monocratico, limitato dai motivi di censura, ma è lo strumento processualeche attua il contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria, senza limitazione ditemi (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, n. 20463 del 12/10/2015) sicché la questione della legittimazione attiva degli eredi,seppure non sollevata nel relativo giudizio, è ancora sindacabile; è, tuttavia, infondato.

Nel decreto ingiuntivo confermato in sede di opposizione, è esplicitamenteaffermato, sia per gli eredi di Teodosio che per gli eredi di Robertucci, che la procedura fallimentare è proseguita, dopo la morte dei rispettivi danti causa, «a loro nome», per una durata ulteriore rispetto al tempo ritenuto ragionevole; in diritto, seppure è vero che non opera la disciplina dell’interruzione nel procedimento di insinuazione al passivo, è comunque possibile la prosecuzione della procedura per gli eredi, fino alla riscossione dei crediti in sede di riparto.

Pertanto, non risulta adeguata la censura del provvedimento impugnato laddove è affermata la prosecuzione automatica della procedura, risultando un diverso dato di fatto dalla motivazione del decreto.

4. In conclusione il primo motivo di ricorso è accolto, assorbito l’esamedelle restanti censure; il ricorso incidentale è rigettato. Il decreto impugnato deve perciò essere cassato in relazione al motivoaccolto, con conseguente rinvio alla Corte d’appello di Potenza in diversacomposizione perché decida la controversia in applicazione dei principi suesposti, statuendo anche sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

LaCorte accoglie il primo motivo d el ricorso principale , assorbito l’esamedei restanti motivi e rigettato il ricorso incidentale, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione