Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23898/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses lawyer's appeal for lack of standing to oppose fee liquidation alone.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23898/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by a lawyer who opposed a fee liquidation decision in his own name. The lower court had dismissed the opposition because the lawyer, acting as a distractive defender, lacked standing to challenge the amount of fees without representing a client. The court ruled that such defects in standing are reviewable on appeal and that the lawyer was not a proper party to the opposition proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 5 ter legge 89/2001; The lawyer acting as a distractive defender lacks standing to file an opposition in his own name regarding the amount of liquidated fees unless the contested decision specifically addresses the request for fee deduction.

Parole chiave

Generato dall'IA
distractive defender legal standing fee liquidation opposition proceedings court of cassation legitimate interest procedural capacity ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 5 ter legge 89/2001
2951 del 16/02/2016) è rilevabile fino alla formazione del giudicato e questa Corte ha già statuito che il giudizio di opposizione ex art. 5- ter legge n.
art. 5 ter legge 89/2001
2951 del 16/02/2016) è rilevabile fino alla formazione del giudicato e questa Corte ha già statuito che il giudizio di opposizione ex art. 5- ter legge n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 3, n. 3290 del 03/02/2022
Sez. L, n. 11919 del 09/06/2015
3290 del 03/02/2022; Sez. L, n. 11919 del 09/06/2015); -ugualmente deve escludersi che nel giudizio ex art.
Cass. Sez. U, n. 7925 del 20/03/2019
Sez. U, n. 2951 del 16/02/2016
7925 del 20/03/2019); a ciò si aggiunga che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso (Sez. U, n. 2951 del 16/02/2016) è rilevabile fino alla formazione del giudicato e questa Corte ha già statuito che il giudizio di opposizione ex art.
Cass. 12/10/2015, n. 20463
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29069- 2022 proposto da: avv. PETILLO SALVATORE, elettivamente domiciliato in Roma, v ia Federico Ozanam 69, presso lo studio dell'avv . Antonella Tomassetti dallaquale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE; -intimato - avverso il decreto n. cronol. 1055/2022 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicato il 31/5/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/2/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA;

Ric. 2022 n.29069sez. S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 2 - rilevato che: -con il decreto impugnato n. cron. 1055/2022 del 31/5/2022, la Corte d'appello di Roma ha rigettato in merito l'opposizione dell’avv. Salvatore Petillo, proposta in proprio quale difensore distrattario, avverso il decreto, reso in composizione monocratica, con cui era stato liquidato l’indennizzo per equa riparazione per la durata non ragionevole di un giudizio civile in favore di 43 soggetti da lui difesi; l’avvocato opponente aveva lamentato che la liquidazione delle spese fosse stata operata in violazione del d.m. 55/2014, perché resa in applicazione della tabella 8 invece che 12; - avverso questo decreto l’avv.

Salvatore Petillo ha proposto ricorso per cassazione per un unico motivo; il Ministero non ha svolto difese; considerato che: - per principio consolidato il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese può assumere la qualità di parte, attiva o passiva, nel giudizio di impugnazione, soltanto se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull'istanza di distrazione o l'abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia stessa di distrazione, sicché, ove il gravame riguardi soltanto l'adeguatezza della liquidazione delle spese, la legittimazione spetta esclusivamente alla parte rappresentata (ex multis, Cass.

Sez. 3, n. 3290 del 03/02/2022; Sez. L, n. 11919 del 09/06/2015); -ugualmente deve escludersi che nel giudizio ex art. 5 ter legge 89/2001 il difensore distrattario avesse legittimazione a proporre opposizione in proprio per dolersi dell’ammontare delle spese liquidato; -il difetto di legittimazione a proporre l’opposizione è rilevabile d’ufficio in questa sede di legittimità perché la decisione della causa nel merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur avendo costituito la Ric. 2022 n.29069sez.

S2 - ud. 8 - 2 - 20 2 2 - 3 - premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio (Cass. Sez. U, n. 7925 del 20/03/2019); a ciò si aggiunga che la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso (Sez. U, n. 2951 del 16/02/2016) è rilevabile fino alla formazione del giudicato e questa Corte ha già statuito che il giudizio di opposizione ex art. 5- ter legge n. 89 del 2001 non ha natura di impugnazione e non è limitata dai motivi di censura (ex plurimis, Cass. 12/10/2015, n. 20463), sicché in radice non è configurabile il meccanismo che governa il fenomeno del giudicato interno; -il ricorso deve perciò essere rigettato perché l’opposizione non poteva essere proposta e non vi è statuizione sulle spese non avendo il Ministero svolto difese;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio