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Ordinanza — n. 23876/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court quashes appeal order for lack of contradiction and violation of procedural law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23876/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court quashed the Court of Appeal's order dismissing the opposition to a liquidation decree regarding demolition costs. The appellant argued that consultant fees should only burden the criminal defendants, not the property owner, while the court noted the absence of the consultant and convicted parties in the opposition proceedings. The court ruled that the lack of participation by necessary parties violated the principle of contradiction under Article 102 of the Code of Civil Procedure, necessitating a retrial.

Regesto Legislator

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Art. 102 c.p.c.; The court must declare ex officio the nullity of a judgment if it fails to ensure the participation of necessary parties, thereby violating the principle of contradiction.

Parole chiave

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principle of contradiction necessary parties ex officio nullity liquidation decree procedural violation spese di ristrutturazione deduzione delle spese di manutenzione di immobili spese di acquisto

Disposizioni normative citate

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Art. 102 c.p.c.
Deve dichiararsi d’ufficio la nullità della pronuncia impugnata per violazione dell’art. 102 c.p.c., vizio che è rilevabile d’ufficio in cassazione non avendo il giudice di merito esplicitamente pronunciato sul punto (Cass.
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 102 c.p
Deve dichiararsi d’ufficio la nullità della pronuncia impugnata per violazione dell’art. 102 c.p.c., vizio che è rilevabile d’ufficio in cassazione non avendo il giudice di merito esplicitamente pronunciato sul punto (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26388/2008
102 c.p.c., vizio che è rilevabile d’ufficio in cassazione non avendo il giudice di merito esplicitamente pronunciato sul punto (Cass. 26388/2008; Cass.
Cass. 3024/2012
26388/2008; Cass. 3024/2012).
Cass. 10742/2019
Cass. 4175/1998
115 del 2002 il recupero a suo carico delle spese processuali anticipate dallo Stato (Cass.10742/2019; Cass. 4175/1998).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 32515/2020 R.G. proposto da COR VILLAGE S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Michele Bartolo, con domicilio in Salerno, Via Quaranta n. 1. -RICORRENTE– contro PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI SALERNO, in persona del Procuratore Generale p.t.. –INTIMATA- avverso l’ordinanza della Corte d'appello di Salerno n. 3433/2020, depositata in data 20.10.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSAE RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ordinanza n. 3433/2020 la Corte d’appello di Salerno ha respinto l’opposizione della Cor Village s.r.l. avverso il decreto di liquidazione dei compensi del consulente nominato dal Procuratore generale per determinare le modalità di demolizione di un immobile abusivo, in esecuzione della sentenza penale di condanna, passata Oggetto: disciplinare notarile in giudicato, emessa a carico di Giuseppe Noschese e di Gaetano De Prisco, decreto con cui i compensi del c.t.u. erano stati posti anche a carico della società opponente.

Secondo il giudice distrettuale l’ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa autonoma anche se adottato dal giudice penale ed è eseguibile verso chiunque risulti proprietario del bene, anche se non corresponsabile del reato, dovendo perciò la Cor Village s.r.l. subire la demolizione e sostenere le spese quale acquirente dell’immobile abusivo. Per la cassazione dell’ordinanza la Cor Village s.r.l. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Salerno non ha svolto difese.

Con ordinanza interlocutoria n. 441/2024 è stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di opposizione.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione di legge e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver la Corte di merito trascurato che i compensi del consulente costituiscono spese di esecuzione della sentenza penale di condanna, destinate a gravare solo sui responsabili del reato.

3. Deve dichiararsi d’ufficio la nullità della pronuncia impugnata per violazione dell’art. 102 c.p.c., vizio che è rilevabile d’ufficio in cassazione non avendo il giudice di merito esplicitamente pronunciato sul punto (Cass. 26388/2008; Cass. 3024/2012). Il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione si è svolto senza la partecipazione del consulente e dei soggetti che avevano riportato la condanna penale, ossia di parti necessarie del relativo giudizio, il primo perché titolare del credito in contestazione e i secondi perché titolari passivo del rapporto di debito oggetto di tale procedimento, prevedendo il d.P.R. n. 115 del 2002 il recupero a suo carico delle spese processuali anticipate dallo Stato (Cass.10742/2019; Cass. 4175/1998). In conclusione, decidendo sul ricorso, dispone la cassazione della pronuncia impugnata per violazione del contraddittorio, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

decidendo sul ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civil