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Ordinanza — n. 23872/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court revokes appellate order for omitting ruling on property damage claim in excessive length of proceedings case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23872/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation revoked an appellate order that awarded only nominal non-pecuniary damages for excessive trial length. The applicant argued the lower court violated the principle of correspondence between claim and judgment by failing to rule on her specific request for property damage compensation. The court found this omission constituted a violation of Article 112 of the Civil Procedure Code and remanded the case for a full decision on the property claim.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 6 CEDU: The principle of correspondence between claim and judgment requires the court to rule on every specific request made by the party; an omission to decide on a distinct claim for property damage constitutes a violation of this principle and warrants revocation of the judgment.

Parole chiave

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correspondence claim judgment omission of ruling excessive length proceedings property damage compensation Article 112 Civil Procedure Code revocation of judgment pecuniary damage claim atto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 6 CEDU
Marisa De Pasquale ha adito la Corte d’appello di Messina con ricorso monitorio, affinché fosse accertata la violazione, da parte dello Stato italiano, dell’art. 6, par.
Art. 112 c.p.c.
a) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per aver il giudice di merito omesso qualsivoglia statuizione sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali;
Art. 115 c.p.c.
Art. 11 Cost.
a) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per aver il giudice di merito omesso qualsivoglia statuizione sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali;
L. 89/2001
2, commi 2 e 2-bis, 2-bis, comma 2, L. 89/2001 e 2056 c.c., per aver la Corte distrettuale accordato un indennizzo irrisorio a fronte della rilevata violazione di interessi costituzionalmente protetti nel processo presupposto.
art. 5-ter legge n. 89/01
Oggetto: revocazione All’esito dell’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01, la Corte di Appello di Messina ha liquidato in favore della De Pasquale la somma di € 3.600,00 per il solo danno non patrimoniale.
art. 112 c.p
a) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per aver il giudice di merito omesso qualsivoglia statuizione sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali;
art. 360 c.p
Il primo motivo denuncia la nullità del decreto impugnato per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato aisensi dell’art. 360 c.p.c.
art. 111 Cost
112 c.p.c., per non aver la Corte statuito sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, in violazione dei principi costituzionali del giusto processo ex art. 111 Cost.
art. 112 cod. proc. civ
a) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per aver il giudice di merito omesso qualsivoglia statuizione sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 7653/2012
Cass. 28308/2017
Cass. 28308/2017; Cass. 18797/2018).
Cass. 18797/2018
28308/2017; Cass. 18797/2018).
Cass. 14974/2015
2 bis, comma 1, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito (Cass. 14974/2015; Cass.3157/2019; Cass.
Cass. 3157/2019
Cass. 28172/2022
Cassation court dismisses appeal against civil court compensation for unreasonable trial duration under Law 89/2001.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2379/2023, proposto da DE PASQUALE MARISA, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Parisi, con domicilio in Roma, alla Via S. Basilio n.

61. RICORRENTE contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n.12. CONTRORICORRENTE avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 20800/2022, pubblicata in data 28.6.2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.10.2023 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Marisa De Pasquale ha adito la Corte d’appello di Messina con ricorso monitorio, affinché fosse accertata la violazione, da parte dello Stato italiano, dell’art. 6, par. 1, CEDU, in relazione all’art.111 Cost., per effetto della durata eccessiva di un processo esecutivo, iniziato nell’ottobre 2001 e conclusosi nel marzo 2019, e affinché fosse quantificato il giusto indennizzo.

Oggetto: revocazione All’esito dell’opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01, la Corte di Appello di Messina ha liquidato in favore della De Pasquale la somma di € 3.600,00 per il solo danno non patrimoniale. Avverso tale decreto l’interessata ha proposto ricorso affidato a due motivi, denunciando:

a) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per aver il giudice di merito omesso qualsivoglia statuizione sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali;

b) l’insufficienza e contraddittorietà della motivazione, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, degli artt. 112 e 115 c.p.c., 11, comma 6, Cost. e degli artt. 1-bis, comma 2, art. 2, commi 2 e 2-bis, 2-bis, comma 2, L. 89/2001 e 2056 c.c., per aver la Corte distrettuale accordato un indennizzo irrisorio a fronte della rilevata violazione di interessi costituzionalmente protetti nel processo presupposto. Questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso sull’assunto che: - era nulla la notificazione effettuata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato; - era nulla e non sanata – non avendo il Ministero proposto controricorso né svolto altra attività difensiva – anche la seconda notificazione del ricorso, effettuata all’Avvocatura generale dello Stato all’indirizzo di posta elettronica certificata roma@mailcert.avvocaturastato.it e non già a quello ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it., unico indirizzo valido per il ricevimento degli atti giudiziari.

Avverso tale ordinanza Marisa De Pasquale propone ricorso per revocazione in tre motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 395, n. 4 c.p.c. Sostiene la ricorrente di aver rinnovato la notifica del ricorso in data 25.3.2022 all’Avvocatura generale dello Stato all’indirizzo per la spedizione degli atti giudiziari e che l’eventuale nullità era sanata dalla costituzione dell’Avvocatura mediante il deposito del controricorso. 2.1. Il ricorso per revocazione è fondato. Dall’esame del fascicolo telematico risulta che effettivamente la ricorrente, in ottemperanza all’ordine di rinnovazione della notifica, inizialmente indirizzata all’Avvocatura distrettuale dello Stato e perciò nulla, ha proceduto ad una seconda notifica PEC all’indirizzo istituzionale ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it.

Risulta depositato anche il controricorso del Ministero in cui si dà conferma di tale adempimento. Sussiste, pertanto, l’errore revocatorio: la pronuncia impugnata si fonda sull’errata supposizione della mancata rinnovazione della notifica presso l’indirizzo dell’Avvocatura Generale dello Stato deputato al ricevimento degli atti giudiziari e sull’errata rilevazione dell’assenza del controricorso, smentita dagli atti processuali e certamente decisiva per la sua indiscutibile efficacia sanante.

3. Occorre esaminare i motivi dell’originario ricorso per cassazione. Il primo motivo denuncia la nullità del decreto impugnato per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato aisensi dell’art. 360 c.p.c. c. 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., per non aver la Corte statuito sulla domanda di risarcimento dei danni patrimoniali, in violazione dei principi costituzionali del giusto processo ex art. 111 Cost. e dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. Il secondo motivo denuncia l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, 6, par. 1, CEDU, degli artt. 112 e 115 c.p.c., 11, comma 6, Cost. e degli artt. 1-bis, comma 2, art. 2, commi 2 e 2-bis, 2-bis, comma 2, L. 89/2001 e 2056 c.c., per aver la Corte distrettuale accordato un indennizzo irrisorio a fronte della rilevata violazione di interessi costituzionalmente protetti nel processo presupposto. 3.1.

Il primo motivo è fondato. La richiesta di indennizzo per il danno patrimoniale era stata esplicitamente formulata, in relazione al grave pregiudizio economico derivante dall’aver la ricorrente subito la vendita di un immobile a fronte di una debitoria non superiore a mille euro, notevolmente inferiore all’importo del credito per cui era stata avviata l’esecuzione. Il giudice era, quindi, tenuto a pronunciare sull’intera domanda (e sui singoli capi), pena la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Sussiste – difatti – il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di uncapo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessapronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. 7653/2012;

Cass. 28308/2017; Cass. 18797/2018).

4. Il secondo motivo è infondato. La Corte ha liquidato, per ciascun anno di ritardo (pari ad anni sette e mesi otto), un importo di € 450,00, superiore al minimo previsto dall’art. 2 bis L. 89/2001, nel testo in vigore al momento della domanda. La norma, nello stabilire la misura ed i criteri di determinazione dell'indennizzo a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, rimette al prudente apprezzamento del giudice di merito la scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo ivi indicati da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto, orientando il "quantum" della liquidazione equitativa sulla base dei parametri di valutazione, tra quelli elencati nel comma 2 della stessa disposizione, che appaiano maggiormente significativi nel caso specifico.

Rimane quindi preclusa in questa sede la verifica sulla concreta determinazione del "quantum" dell'indennizzo operata dal giudice di merito, trattandosi di valutazione di fatto, pertinente all’applicazione dell'incremento di cui allo stessoart. 2 bis, comma 1, in quanto esplicazione di potere discrezionale il cui esercizio è rimesso al predetto giudice di merito (Cass. 14974/2015; Cass.3157/2019; Cass. 28172/2022). In conclusione, è accolto il ricorso per revocazione con revoca dell’ordinanza impugnata; è altresì accolto il primo motivo di ricorso avverso il decreto n. 765/2020, mentre è respinto il secondo motivo.

Il decreto è cassato in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per revocazione e revoca l’ordinanza di legittimità n. 20800/2022; accoglie il primo motivo di ricorso avverso il decreto n. 765/2020, rigetta il secondo, cassa il suddetto decreto in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così