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Sentenza — n. 23868/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely filed; long appeal period applies to professional disciplinary decisions lacking specific rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23868/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the standard appeal period. The applicant challenged a suspension sanction for professional misconduct, arguing it violated deontological norms, while the opposing party contested the procedural delay. The Court ruled that in the absence of specific appeal deadlines for this type of disciplinary decision, the general long appeal period of six months applies to ensure legal certainty.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 702 quater c.p.c.; In the absence of a specific appeal period for administrative or disciplinary decisions, the general long appeal period of six months provided by Art. 327 c.p.c. applies to ensure legal certainty and the formation of res judicata.

Parole chiave

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long appeal period professional disciplinary sanction untimely cassation appeal legal certainty principle res judicata formation absence of specific rule six month deadline sanzione disciplinare dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 327 c.p.c.
Art. 702 quater c.p.c.
DPR 221/1950
La questione relativa all’applicabilità del termine lungo nei procedimenti previsti dal DPR 221/1950 è stata rimessa alla pubblica udienza per il rilievo nomofilattico, attesa l’assenza di una specifica disciplina.
Art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art.
art. 327 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 15137/2024
Sentenza N. 28975/2022 delle Sezioni Unite
Sentenza della Corte Costituzionale n. 577/2000
Sentenza della Corte Costituzionale n. 12/2016
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Testo completo

U ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 31023/2021 R.G. proposto da: DELLA CORTE EMANUEL, rappresentato e difeso da ll’avvocato DE STEFANO DONATO (DSTDNT77T14H703E) e D'ANGELO FRANCESCO (DNGFNC56R17H394J) -ricorrente- contro ORDINE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE DI SALERNO, rappresentato e difeso dall’avvocato PISAPIA CARLO (PSPCRL58A02C361J) -controricorrente- nonchè COLLEGIO INFERMIERI PROFESSIONALI ASSISTENTI SANITARI VIGILATRICI D'INFANZIA PROV. SALERNO -intimato- avverso DECISIONE DELLA COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTE LE PROFESSIONI SANITARIE ROMA n. 77/2019 depositata i l 15/07/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA Della Corte Emanuel ha impugnato, con ricorso per cassazione notificato il 9.12.2021, la decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie depositata il 15.7.2020 e notificata il 27.10.2021, che aveva irrogato nei suoi confronti la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per mesi uno, riscontrando che la condotta da lui tenuta, in qualità di infermiere presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Eboli, in occasione del ricovero del sig.

Giarletta Aldo, era lesiva delle norme deontologiche che tutelano il decoro e la dignità professionale dell’operatore. L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Salerno ha resistito con controricorso. Il Collegio degli Infermieri Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici d’infanzia della Provincia di Salerno è rimasto intimato. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, il ricorrente ha depositato memorie illustrative.

Con ordinanza interlocutoria del 30.1-7.2.2024, all'esito dell'adunanza camerale, il Collegio ha rimesso la causa alla pubblica udienza. Il Sostituto Procuratore Generale nella persona del dott. Aldo Ceniccola ha depositato conclusioni scritte ed ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Preliminarmente la Corte rileva che il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto. La decisione impugnata è stata depositata il 15.7.2020 e notificata il 27.10.2021. Il ricorso per cassazione è stato notificato il 9.12.2021, oltre il termine lungo di cui all’art.327 c.p.c.

La questione relativa all’applicabilità del termine lungo nei procedimenti previsti dal DPR 221/1950 è stata rimessa alla pubblica udienza per il rilievo nomofilattico, attesa l’assenza di una specifica disciplina. Nelle more del giudizio, è intervenuta la recente sentenza di questa Sezione del 29.5.2024, n.15137, riguardante la medesima questione di diritto. Questa Sezione ha affermato che, pur in assenza di una specifica ed espressa diposizione contenuta nella legge speciale, deve trovare applicazione il termine lungo di cui all’art.327 c.p.c.

Con motivazioni che il collegio condivide, è stata valorizzata l’evidente necessità di porre un limite temporale massimo alla possibilità di impugnare il provvedimento, e ciò in vista dell'esigenza di addivenire alla formazione del giudicato, al fine di soddisfare evidenti esigenze di certezza giuridica. La decisione, attraverso un esame sistematico delle ipotesi in cui non è prevista una disciplina specifica del termine di impugnazione, ha dato continuità al principio, affermato dalle Sezioni Unite con sentenza N.28975/2022, con riferimento all’art.702 quater c.p.c., secondo cui anche in assenza di una espressa previsione, si applica il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., a nulla rilevando che l'ordinanza non sia stata comunicata, essendo tale soluzione giustificata dall'esigenza di stabilizzazione della decisione, in funzione di certezza dei rapporti giuridici.

La decorrenza del termine lungo si trae anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, con particolare riferimento alla sentenza del 29.12.2000 n.577 e, soprattutto dalla sentenza del 12.5.2016; quest’ultima, nell'affermare che il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario è opponibile ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002, nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, ha affermato che il rimedio impugnatorio non è proponibile sine die Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile perché tardivamente proposto, quando era già spirato il termine di cui all’art.327 c.p.c., sebbene nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione della Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie.

Le spese seguono la soccombenza dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Salerno e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, co. 17, L. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, in data 9 luglio 2024