Cassation court dismisses appeal for late filing due to non-retroactive application of COVID-19 term suspension rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Maria Ornella Ardenti's appeal against a will annulment, ruling it inadmissible for being filed late. The appellant argued that the March 2020 decree suspending court deadlines applied retroactively to her, but the court held such decrees operate only prospectively. Consequently, the appeal was deemed untimely as it was notified after the statutory thirty-day period expired.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 10 comma 4 D.L. 2/03/2020 n.9; Art. 11 Preleggi: The suspension of procedural deadlines established by emergency decrees during the COVID-19 pandemic applies prospectively and does not have retroactive effect, meaning appeals filed after the deadline remains inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2358/2022 R.G. proposto da: ARDENTI MARIA ORNELLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIEGI 28, presso lo studio dell’avvocato TAMBURRINI GIORGIO (TMBGRG65T20H501Z) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FORTUNATI LUISA (FRTLSU77E67C933U) -ricorrente- contro LEONI ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PIEVE DI CADORE 30 PAL. 6, presso lo studio dell’avvocato GUALTIERI GIUSEPPE (GLTGPP61E15Z114I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MONTI GIUSEPPE (MNTGPP50C18D605I) -controricorrente- nonché contro LEONI ROSANNA -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n. 3101/2021 depositata il27/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. FATTI DI CAUSA La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 3101 del 27 ottobre 2021, ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l’appello proposto da Ardenti Maria Ornella nei confronti di Leoni Antonio e Leoni Rosanna avverso la sentenza del Tribunale di Como, che aveva annullato per incapacità della testatrice i testamenti a lei favorevoli, dichiarando altresì inammissibile l’azione di riduzione. Avverso la citata sentenza Ardenti Maria Ornella ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
Antonio Leoni ha resistito con controricorso. Leoni Rosanna è rimasta intimata. Alla proposta di definizione anticipata del 6.3.2023, ritualmente comunicata alle parti, è seguita la richiesta di decisione avanzata da Ardenti Maria Ornella, alla quale è stata allegata procura speciale ai sensi dell'art. 380 bis c.2 c.p.c. Il Consigliere Delegato, ritenendo che il ricorso fosse manifestamente infondato, con provvedimento del 6.3.2023, ha proposto la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., nel testo introdotto dalD. Lgs n.149 del 2022.
La ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso con istanza dell’11.4.2023. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, deducendo la “violazione ed errata interpretazione della legge”, si sostiene che, pur non essendo la ricorrente né il suo difensore residenti in uno dei Comuni per i quali era stata inizialmente istituita la cd. zona rossa (con la conseguente sospensione dei termini processuali), giustaquanto previsto dal DPCM del 1° marzo 2020, detta sospensione avrebbe operato retroattivamente per l’intera Lombardia a seguito del DPCM dell’8 marzo 2020.
Il motivo è infondato. L’art.10, comma 4 del Decreto Legge del 02/03/2020, n.9, che dettava misure urgenti in materia di sospensione dei termini e rinvio delle udienze processuali,stabiliva che: “Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove la decorrenza del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, il termine decorre dalla fine del medesimo periodo…” La sospensione dei termini dal 22 febbraio 2020 al 31 marzo 2020 si applicava, quindi, ai Comuni ricadenti in “zona rossa”, individuati nel DPCM 1.3.2020. Né l’appellante Maria Ornelli Ardente, né il suo difensore risedevano o prestavano attività lavorativa nei Comuni inclusi nella cosiddetta zona rossa, ragione per la quale non era applicabile la sospensione dei termini prevista dall’art.10 del D.L. n.9 del 2.3.2020.
L’art.10, comma 18 del D.L. 9/2020, prevedeva, inoltre che “in caso di aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, ovvero di individuazione di ulteriori comuni con diverso provvedimento, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai medesimi comuni dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo provvedimento”. Con il D.L. 11/2020, la “zona rossa” veniva estesa a tutti i Comuni della Lombardia, secondo quanto previsto dal DPCM dell’8.3.2020.
Il chiaro dato letterale dell’art. 10, comma 18 del D.L. 9/2020 è nel senso che la normativa successiva, con cui veniva aggiornato l’elenco dei Comuni in “zona rossa” si applicasse con decorrenza dal 9.3.2020 e non con effetto retroattivo. In assenza di una norma ad hoc che stabilisca l’effetto retroattivo della norma successiva, non è consentita un’interpretazione contraria al dato letterale della norma, coerente con il principio stabilito dall’art.11 delle Preleggi, secondo cui la legge opera per il futuro e non ha effetto retroattivo.
Non è, pertanto condivisibile, la tesi della ricorrente, secondo cui era applicabile il Decreto Legge N. 9 del 02/03/2020 con decorrenza dal 22.2.2020 perché né la parte, né il suo difensore risiedevano nei comuni indicati nel DPCM 1.3.2020 (zona rossa) e nessuna norma ad hoc prevedeva l’effetto retroattivo della normativa sopravvenuta. Ne deriva l’inammissibilità dell’appello proposto da Ardenti Maria Ornella avverso la sentenza del Tribunale di Como del 24.2.2020, notificata il 5.3.2020. L’atto d’appello veniva, infatti, notificato il 10.6.2020, oltre la scadenza del termine breve di giorni trenta, che spirava il 7.6. 2020 (giorno festivo), prorogato all’8.6.2020, tenuto conto della sospensione dei termini processuali dal 9.3.2020 dell’11.5.2020, in conseguenza dell’emergenza sanitaria COVID.
I restanti motivi sono assorbiti perché censurano vizi attinenti il merito della decisione, superati dalla dichiarazione di inammissibilità del gravame. Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all'art. 380-bis cod. proc. civ.. (novellato dalD. Lgs n.149 del 2022.), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell'ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento delle ulteriori somme ex art.96, comma 3 e 4 c.p.c., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all'art.96, comma 4 c.p.c.in favore della Cassa delle Ammende:Cass.
S.U. n. 27195/2023). Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art.96, comma 3 c.p.c., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di Euro 1.000,00 equitativamente determinata, nonché – ai sensi dell’art.96, comma 4, c.p.c. - al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del DPR n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1-bis, del DPR n.115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, ne