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Sentenza — n. 23862/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses lawyer's fee claim due to procedural violation requiring collegial trial.

Numero d'incarto Sentenza — n. 23862/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the appeal against a lower court's refusal to pay legal fees, ruling the original order void due to procedural error. Although the lawyer argued that the client's cohabitation history did not constitute a natural obligation, the primary issue was the trial format. The Supreme Court held that fee liquidation cases must be heard by the full collegial panel, not a single judge, rendering the monocratic decision null and void.

Regesto Legislator

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Art. 3 d.lgs. 150/2011; Art. 276 c.p.c.: Fee liquidation proceedings for civil judicial services must be conducted by the full collegial panel; decisions rendered by a single judge in such matters are null and void.

Parole chiave

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legal fees liquidation collegial trial requirement monocratic decision nullity natural obligation defense procedural violation decisioni relative al trattamento economico indennità del difensore d'ufficio compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.lgs. 150/2011
150/2011, nella formulazione applicabile ratione temporis, le controversie in tema di liquidazione degli onorari per prestazioni giudiziali civili sono soggette al rito sommario disciplinato dall’art. 3 del medesimo decreto.
Art. 276 c.p.c.
Qualora il giudizio sia stato trattato dal giudice mono c ratico, la pronuncia, deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, è nulla per violazione dell'art. 276 c.p.c. (Cass.
Art. 2034 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 14 d.lgs. 150/2011
Il procedimento è stato introdotto con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011ma è stato trattato dal giudice monocratico, fatta salva la sola decisione, assunta dal Collegio.
art. 86 c.p
proposto da MANTOVANO ROBERTO, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Roma,alla Via Attilio Regolo n.
art. 2034 c.c
art. 14 d.lgs. 150/2011
Il procedimento è stato introdotto con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011ma è stato trattato dal giudice monocratico, fatta salva la sola decisione, assunta dal Collegio.
art. 276 c.p
Qualora il giudizio sia stato trattato dal giudice mono c ratico, la pronuncia, deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, è nulla per violazione dell'art. 276 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 12609/2012
Cass. s.u. 12609/2012, secondo cui, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs.
Cass. n. 13856/2022
(Cass. n. 13856/2022; Cass.25882/2023).
Cass. n. 25882/2023
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1174/2022R.G. proposto da MANTOVANO ROBERTO, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Roma,alla Via Attilio Regolo n. 9. -RICORRENTE– contro SARACINO PAMELA. –INTIMATA- avverso l’ordinanza del Tribunale di Latina, pubblicata in data 18.5.2021. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 2 3.5.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore GeneraleFulvio Troncone, che ha concluso, chiedendo l’ accoglimento del ricorso.

FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza del 1 8 .5.2021 , il Tribunale di Latina ha respinto la domanda di pagamento dei compensi professionali proposta Oggetto: successioni dall’avv. Roberto Mantovano per le difesa di Pamela Saracino in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo che, dato il fatto incontestato che le parti avevano convissuto dal 2017 al 2019 ed avevano avuto una figlia, l’attività svolta dal ricorrente fosse riconducibile ad un’obbligazione naturale che, ai sensi dell’art. 2034 c.c., non davadiritto ad alcun compenso.

Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. Roberto Mantovano ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria. Pamela Saracino non ha proposto difese. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte. La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 37071/2022. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il p rimo mot i vo denuncia la violazione degli artt. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 , comma primo e secondo c.c. 1 della L. n. 76/2016 e 111 Cost., per aver il T ribunale affermato che l’attività difensi v a era stata svolta inadempimento di un’obbligazione naturale pur in mancanza di prova della convivenza more uxorio, considerato che l’incarico era stato conferito nel 2017 e che ancora due anni dopo la ricorrente era coniugata e non poteva instaurare un’unione civile, poiché coabitava con il coniuge.

2. Il primo motivo è fondato. Il procedimento è stato introdotto con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011ma è stato trattato dal giudice monocratico, fatta salva la sola decisione, assunta dal Collegio. Ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, nella formulazione applicabile ratione temporis, le controversie in tema di liquidazione degli onorari per prestazioni giudiziali civili sono soggette al rito sommario disciplinato dall’art. 3 del medesimo decreto. Quest’ultima norma, al comma 2, prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del Presidente a uno dei componenti del collegio dell’assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che le restanti attività devono svolgersi davanti all’intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni (cfr.

Cass. s.u. 12609/2012, secondo cui, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati "devono essere trattati in composizione collegiale"). Qualora il giudizio sia stato trattato dal giudice mono c ratico, la pronuncia, deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, è nulla per violazione dell'art. 276 c.p.c. (Cass. n. 13856/2022; Cass.25882/2023). E’, per tali ragioni, accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbite le altre censure.

L’ordinanza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Latina, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTEaccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata in relazioneal motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Latina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della CorteSuprema di Cassazione, in data 23.5.2024. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE