Court allows appeal against lawyer fee order due to late procedural conversion of summary trial.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the first ground of appeal, quashing the lower court's order regarding lawyer fees. The lower court had converted the ordinary trial to a summary procedure only at the final hearing stage, contrary to strict procedural deadlines. The Court ruled this late conversion deprived the parties of essential defensive rights and altered the appeal mechanism, constituting a procedural nullity that justified overturning the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 d.lgs. 150/2011; Art. 4 d.lgs. 150/2011: The conversion of a civil trial from ordinary to summary procedure must occur before the first hearing; a late conversion deprives parties of defensive rights and constitutes a nullity allowing cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso n. R.G. 3791/2021, proposto da AMATUCCI ALESSANDRA, rappresentata e difesa in proprio e dall’avv. Giulio Simeone, con domicilio in Roma, Via Ferrari n. 4. –RICORRENTE– NERI GIOVANNA, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Giammarino, con domicilio in Roma, Viale delle Milizie n. 106, presso l’avv. Francesco Falvo D’Urso. –CONTRORICORRENTE– avverso l’ordinanza del Tribunale di Ascoli Piceno, pubblicata in data 11.12.2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23.5.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Fulvio Tr o ncone , che ha concluso per l’ accoglimento del ricorso. Uditi gli avv.tiAlessandra Amatucci e Raffaele Gia m marino . FATTI DI CAUSA Oggetto: compensi professionali 1. Con ordinanza del 1 1 .12.2020 , il Tribunale di Ascoli Piceno , in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Giovanna Neri avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'avv. Alessandra Amatucci per il pagamento di compensi per la difesa in un giudizio civile, ha condannato l'opponente al pagamento di €.6664,00, oltre accessori , e ha ordinato al difensore la restituzione delle maggiori somme percepite, compensando integralmente le spese di lite per effetto dell’accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo e della significativa riduzione dell'importo ingiunto.
In particolare, ritenuta l’applicabilità del rito sommario speciale di cui all'articolo 14 del d.lgs. 150 / 2011 , il giudice istruttore solo all’udienza di precisazione delle conclusioni ha disposto la conversione del rito da ordinario a speciale. Per la cassazione di questa ordinanza l'avv. Alessandra Amatucci ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui Giovanna Neri ha replicato con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 433/2024 la causa è stata rimessa in pubblicaudienza sulla questioni poste dal primo motivo di ricorso. Il Procuratore Generale ha fatto pervenire conclusioni scritte.
Le parti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il p rimo mot i vo denuncia la violazione dell’art. 4, comma secondo, d.lgs. 150/2011, evidenziando che il giudizio è stato trattato con rito ordinario e che solo all’udienza di precisione delle conclusioni –e perciò tardivamente - è stat a disposta l’applicazione del rito sommario speciale. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver il Tribunale compensato le spese di lite, affermando che la domanda era stata accolta per un importo notevolmente inferiore a quello richiesto, mentre la somma liquidata è pari ad oltre il 76% di quella richiesta con il ricorso monitorio.
2. Il primo motivo è fondato.L’art. 14 del d.lgs. 150/2011 dispone che le controversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dalsuddetto articolo. L’art. 4, commi primo e secondo, prevede che, quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal decreto sulla semplificazione dei riti civili , il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.
Detta ordinanza è pronunciata dal giudice, anche d’ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti. La conversione del rito incontr a un rigida barriera preclusiva, nel senso che, una volta superata la prima udienza di comparizion e , il rito applicato si consolida anche se erroneo e non ne è più possibile la conversione né su ecc e zione di parte né su rilievo officioso del giudice. E’ spiegato nella relazione illustrativa al d.lgs. 150/2011 che il legislatore delegato non ha – in tal modo - inteso esprimere alcun favor assoluto per un determinato modello processuale, volendo tuttavia «ridurre al minimo l'ambito temporale di incertezza sulle regole destinate a disciplinare il processo, al fine di scongiurare vizi procedurali che, riverberandosi a catena su tutta l'attività successiva, possano far regredire il processo, in contraddizionecon i principi di economia processuale e di ragionevole durata sanciti dall'articolo 111 della Costituzione.
E’ opportunoosservare che, di no r ma , le regole sul rito processuale non hanno copertura costituzionale e che, quindi, la loro violazione non cagiona automaticamente alcuna nullità e non può esser dedotta quale motivo di impugnazione , a meno che l'errore non abbia inciso sul contraddittorio o sull'esercizio del diritto di difesa o non abbia, in generale, cagionato un qualsivoglia altro specifico pregiudizio processuale alla parte (cfr., Cass. s.u. 758/2022; Cass. s.u. 36596/2021). Nelcaso in esame, deve ritenersi che il mutamento del rito disposto solo all’udienza di conclusioni sia causa di nullità della pronuncia, avendo precluso alle parti, che potevano legittimamente confidarvi, la possibilità di ottenere la concessione dei terminidell’art. 190 c.p.c. e di meglio illustrare le rispettive difese mediante lo scambio di comparse e memorie, privandole di una facoltà difensiva, avendo, infine, modificato il regime di impugnabilità della decisione, sostituendo all’appello, mezzo di impugnazione esteso al merito , la ricorribilità in cassazione per i soli vizi di cui all’art. 360 c.p.c., non occorrendo, ai fini dell’ammissibilità della censura, che il ricorrente individuasse lo specifico pregiudizio processuale derivato dalla descritta violazione processuale (cfr.
Cass. 186/2018; Cass. s.u. 36596/2021). E’, per tali ragioni, accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbita la seconda censura. L’ordinanza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Ascoli Piceno, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTEaccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Ascoli Piceno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 23.5.2024. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE