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Ordinanza — n. 23739/2024 — snciv Generato dall'IA

Condominium court dismissed appeal on joinder but allowed claim for unjust enrichment due to constitutive effect of table modification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23739/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal regarding the admissibility of a third party's intervention but allowed the claim for unjust enrichment. The lower court had incorrectly ruled that only individual owners could claim restitution for savings from a table modification, whereas the Court held the judgment has constitutive effect. Consequently, the Court found the condominium legally entitled to recover the undue enrichment caused by the individual's payment based on outdated millennial values.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; Art. 2041 c.c.: The intervention of a third party is admissible to support a co-plaintiff's claim regarding the constitutive effect of a judgment modifying condominium tables, and the condominium may claim unjust enrichment from individual owners who saved expenses due to the judgment's constitutive nature.

Parole chiave

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condominium table modification constitutive effect judgment unjust enrichment claim third party intervention millennial values correction rivalsa cambiaria retroattività della rendita d'invalidità mutamento delle condizioni finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Era di conseguenza legittima, in applicazione dell’art. 91 c.p.c., anche la condanna al pagamento delle spese in favore dell’IMIS, divenuta a tutti gli effetti parte processuale (Cass.
Art. 2041 c.c.
Il terzo motivo denuncia la violazion e dell’art. 2041 c.c.
Art. 69 disp. att. c.c.
La sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp.
art. 1137 c.c
Luigia Brescia ha proposto ricorso ex art. 1137 c.c.
art. 91 c.p
Era di conseguenza legittima, in applicazione dell’art. 91 c.p.c., anche la condanna al pagamento delle spese in favore dell’IMIS, divenuta a tutti gli effetti parte processuale (Cass.
art. 2041 c.c
Il terzo motivo denuncia la violazion e dell’art. 2041 c.c.
art. 69 disp. att. c.c
La sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 2636/2021
Cass. 9387/2023
Cassation court allows condominium owner's appeal against a co-ownership body's resolution for lack of proper assembly procedures.
Cass. 15434/2020
Cass. 15434/2020). Era di conseguenza legittima, in applicazione dell’art. 91 c.p.c., anche la condanna al pagamento delle spese in favore dell’IMIS, divenuta a tutti gli effetti parte processuale (Cass. 1105/2006; Cass. 1589/2022).
Cass. 1105/2006
91 c.p.c., anche la condanna al pagamento delle spese in favore dell’IMIS, divenuta a tutti gli effetti parte processuale (Cass. 1105/2006; Cass.
Cass. 1589/2022
Cassation court dismisses appeal against administrative fine for late opposition and improper party intervention.
Cass. 5690/2011
Cass. 4844/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10097/2019 R.G. proposto da CONDOMINIO PALAZZO FOGLIA DI VIALE DE FILIPPIS 292 DI CATANZARO, in persona dell’amministratore p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Graziella Brancaccio, con domicilio eletto in Roma, Via Giuseppe Lazzati n. 185; –RICORRENTE– contro BRESCIA LUIGIA, rappresentata e difesa dall’avv. Massimo Gimigliano, con domicilio eletto in Roma, alla Via Villa Severini n. 54, presso l’avv. Cristina Caricato; –CONTRORICORRENTE– e contro IMIS S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv.

Alessandro Palasciano e dall’avv. Andrea Silipo, con domicilio eletto in Roma, alla Via Carlo Poma n. 4, presso l’avv. Edoardo Toraldo; –CONTRORICORRENTE– avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 1605/2018, pubblicata in data 18.9.2018. Oggetto: condominio Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.5.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. FATTI DI CAUSA 1. Luigia Brescia ha proposto ricorso ex art. 1137 c.c. avverso la delibera del Condominio Foglia di Catanzaro con cui, in ottemperanza alla decisione del Tribunale che aveva modificato le tabelle millesimali, erano stati rettificati anche i bilanci relativi alle annualità 1994/2008, quantificando le differenze dovute da ciascun condomino.

La ricorrente ha eccepito che la sentenza modificativa della tabella ha efficacia costitutiva e non dichiarativa, non potendo operare per la ripartizione delle spese relative ad annualità precedenti alla sua adozione, e che i crediti vantati dal Condominio, oltre che parzialmente adempiuti, erano estinti per sopravvenuta prescrizione. È intervenuta la Imis s.r.l., aderendo alle tesi difensive dell’attrice; il Condominio si è costituito, proponendo riconvenzionale per la condanna della controparte al pagamento di un indennizzo per ingiustificato arricchimento.

Il giudizio è stato riunito alla causa introdotta dalla Brescia per ottenere l’annullamento di altra delibera condominiale con cui era stata modificata nuovamente la tabella millesimale e con cui erano state rideterminate anche le somme dovute dai proprietari esclusivi. La pronuncia di primo grado ha annullato entrambe le delibere, regolando le spese. Su appello del Condominio, la Corte territoriale di Catanzaro ha riformato la decisione, ritenendo anzitutto ammissibile l’intervento in causa della Imis s.r.l. per sostenere le ragioni della ricorrente; ha escluso che il Tribunale avesse disposto l’integrale annullamento delle delibere, anziché per la sola parte riguardanti le decisione impugnate, e ha ritenuto infondata la richiesta di pagamento di un indennizzo per indebito arricchimento, potendo il singolo condomino e non il Condominio pretenderne il pagamento, confermando infine la statuizione sulle spese.

Per la cassazione della sentenza il Condominio Palazzo Foglia di Catanzaro ha proposto ricorso in tre motivi. Hanno notificato controricorso Luigia Brescia e la Imis s.r.l.. In prossimità dell’adunanza camerale Luigia Brescia e la Imis s.r.l. hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 100 e 105 c.p.c. riproponendo la questione dell’ammissibilità dell’intervento in causa della Imis s.r.l., sostenendo che detta condomina non aveva interesse a partecipare alla lite, avendo ottenuto il riconoscimento di uncredito verso il Condominio in virtù delle delibere impugnate.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per aver la sentenza condannato il Condominio al pagamento delle spese di lite in favore della Imis s.r.l., il cui intervento in causa doveva considerarsi inammissibile per difetto di interesse. I due motivi sono infondati. Nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni della assemblea condominiale relative alla ripartizione delle spese per le cose e per i servizi comuni, ciascun condomino ha potere di autonoma impugnazione e può - quindi - volontariamente costituirsi mediante intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell'originario attore) ove il singolo non sia decaduto dal potere di impugnazione, ovvero, in caso contrario, come adesivo dipendente (e, dunque, limitato allo svolgimento di attività accessoria e subordinata a quella della parte adiuvata, esclusa la possibilità di proporre gravame:cfr.

Cass. 2636/2021). Nella specie la Imis aveva dichiaratamente svolto un intervento adesivo semplice allo scopo di sostenere le ragioni della condomina ricorrente, essendo legittimata all’intervento per effetto della qualità posseduta e per avvantaggiarsi degli effetti favorevoli della pronuncia di annullamento, sebbene la delibera avessericonosc i uto in capo all’interveniente un credito, anziché un obbligo di conguaglio in virtù della ritenuta efficacia dichiarativa della rettifica delle tabelle millesimali. L’intervenuta aveva interesse ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che ladelibera poteva generare q uanto al corretto criterio di riparto utilizzabile per le spese deliberate prima della rettifica della tabella millesimale, a prescindere dai concreti effetti di detta delibera sul patrimonio dei singoli condomini ( cfr., in motivazione, Cass. 9387/2023;

Cass. 15434/2020). Era di conseguenza legittima, in applicazione dell’art. 91 c.p.c., anche la condanna al pagamento delle spese in favore dell’IMIS, divenuta a tutti gli effetti parte processuale (Cass. 1105/2006; Cass. 1589/2022).

2. Il terzo motivo denuncia la violazion e dell’art. 2041 c.c. per aver la sentenza ritenuto che, in caso di rettifica dei valori millesimali, l’azione per l’indennizzo conseguente all’ingiustificato arricchimento ottenuto dal singolo quale conseguenza dell’efficacia costituiva della modifica tabellare, competerebbe ai singoli condomini anziché all’amministratore. Il motivo è fondato. La sentenza che accoglie la domanda di revisione o modifica dei valori proporzionali di piano nei casi previsti dall'art. 69 disp. att. c.c. non ha natura dichiarativa ma costitutiva, avendo la stessa funzione dell'accordo raggiunto all'unanimità dai condomini; l'efficacia di tale sentenza, in mancanza di specifica disposizione di legge contraria, decorre dal passaggio in giudicato.

Di conseguenza, ove il singolo abbia versato, prima della modifica, quote condominiali calcolate sulla base di valori millesimali non rispondenti alla reale valore dell’unità, al risparmio di spesa ottenuto corrisponde un arricchimento indebito con depauperamento della cass a comun e in assenza di giustificazione relativamente a somme altrimenti destinate a far fronte ad esigenze dell’intero Condominio, che è, quindi, legittima to ad agire per l’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c. (in tal senso Cass.5690/2011 in motivazione ove si legge che il condominio non avrebbe altro rimedio per recuperare il minore incasso subito; nel senso della esperibilità della domanda ex art. 2041, anche Cass.4844/2017 in motivazione).

E’ accolto il terzo motivo, con rigetto delle altre censure. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta le altre censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità. Così deciso in