Cassation appeal dismissed for lack of summary fact statement and unclear grounds under Art. 366 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide a clear summary of the case facts and specific grounds for cassation as required by Article 366 of the Code of Civil Procedure. Although the appellant referenced a separation of proceedings and alleged discretionary errors in awarding fees, the 148-page document did not explain how these facts led to the specific legal errors claimed. Consequently, the court could not verify the merits of the arguments, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the opposing party's costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, n. 3 e 4 c.p.c.; The appeal must contain a clear summary of the case facts and specific grounds for cassation; without this, the appeal is inadmissible as the court cannot verify the arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26996/2019 R.G. proposto da : CASTELLANI STEFANO, rappresentato e difeso da sé medesimo insieme all’avvocato CAMICI CLAUDIO (CMCCLD56M26H501B) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30; -ricorrente- contro CASALE DEL SOLE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, elettivamente domiciliata in ROMA , P.ZA DELL'OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato PAZZAGLIA STEFANIA (PZZSFN70D63A662C), rappresentat a e difes a dall'avvocato SALCIARINI STEFANO (SLCSFN61C19G478A); -controricorrente- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di PERUGIA depositata l’11/07/2019, r.g.n.6578/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE L’avvocato Stefano Castellani ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Perugia, n. 143/2019 depositata l’11 luglio 2019 relativa r.g.n. 6578/2018. Resiste con controricorso la società Casale del Sole s.r.l.s. Memoria è stata depositata da entrambe le parti in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE Preliminarmente si rileva la mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall’art. 366, n.
3) c.p.c., requisito essenziale poiché l’illustrazione dei fatti sostanziali e processuali della vicenda è funzionale alla comprensione dei motivi e alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (Cass. n. 10072 del 2018 ; Cass. n. 7025 del 2020; Cass. n.28780 del 2020). Al riguardo le sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che la mancanza di tale requisito «non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione» (Cass.,Sez.
Un., n. 11308 del 2014). In ogni caso, anche volendo attingere complessivamente agli atti di causa per colmare la carenza espositiva del ricorso, nel rispetto dei principi generali da ultimo formulati dalla Corte Edu 28 ottobre 2021, Succi ed altri c. Italia (che ha riconosciuto la legittimità in astratto del requisito dell’autosufficienza del ricorso dinanzi alla Corte di cassazione, pur ravvisando in concreto, per uno dei ricorsi riuniti, la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU sotto il profilo della lesione del diritto d accesso al giudizio di legittimità), l’ordinanza impugnata dà atto a pag. 3 che “il presente procedimento, in seguito alla disposta separazione, ha ad oggetto esclusivamente la domanda di pagamento dei compensi per le prestazioni giudiziali civili, innanzi elencate sotto il punto A, da 1 a 9”, mentre nel ricorso viene fatto solo cenno a siffatta separazione rispetto all’iniziale contenzioso (v. pag. 3 del ricorso), senza però poi trarne le conseguenze in fatto di censure, profondendosi in un “elenco preliminare delle censure di impugnazione” (pagg. 3 e 4 del ricorso), seguite da “Premesse di fatto – Diritto – Mezzi istruttori precostituiti – acquisiti da fascicoli di ufficio a quibus” (pagg. da 3 a 37) in cui viene lamentata la revoca del provvedimento ingiuntivo impugnato definendola avvenuta “su commisurazioni discrezionali – non permesse – di passati onorati” senza però chiarire quali sarebbero state le diverse prestazioni rese, limitandosi a riportare un insieme di considerazioni sui poteri dei giudicanti che si assumano mal esercitati.
Nelle pagine successive del ricorso si riferisce di vicissitudini debitamente documentate “in sede di legittimità” (v. pag. 38), senza indicare quali sentenze avrebbero rilievo nel caso concreto, riportando nella pag. precedente solo orientamenti giurisprudenziali.Vengono poi nelle pagine seguenti richiamati una serie di principi, di non contestazione dei documenti, della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, di affidamento incolpevole, con richiami di massime giurisprudenziali, senza calarle nel caso concreto. Il ricorso, pertanto,non è conforme ai requisiti prescritti dai nn. 3 e 4 dell’art. 366 c.p.c., a norma dei quali il ricorso deve contenere l’esposizione sommaria dei fatti della causa e i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano.
Nell’estesissimo atto, composto di 148 pagine, non è infatti dato di capire né come si siano svolti i fatti di causa, né quali siano le censure rivolte al provvedimento impugnato, che pure annunciate (v. pag. 3 del ricorso), risultano del tutto incomprensibili già nell’ “elenco preliminare” di cui alle pagg. 3 e 4 dell’atto e incomprensibili rimangano nella successiva esposizione. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile (si veda Cass. n. 11501/2006 secondo la quale “l 'assoluta incomprensibilità della censura svolta con un mezzo di cassazione comporta che non è soddisfatto il requisito di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c., il quale prescrive che ilricorso contenga, a pena di inammissibilità, imotivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata”; sulla necessità che l’esposizione sommaria dei fatti di causa debba risultare in modo chiaro dal contesto dell’atto cfr., ex multis, Cass. n. 17036/2018).
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 8.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso