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Ordinanza — n. 23556/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim for equitable compensation against unreasonable bankruptcy delay, ruling the claim value is the admitted debt, not final distribution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23556/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed the first ground of appeal against a lower court's rejection of a claim for equitable compensation regarding an eighteen-year bankruptcy procedure. The appellant argued the compensation should be based on the admitted debt amount rather than the negligible final distribution received. The court held that the correct reference point for calculating the claim value is the amount admitted to the bankruptcy estate, not the final liquidation sum.

Regesto Legislator

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Art. 2 bis, comma 3 della L. 89/2001; In cases of equitable compensation for unreasonable bankruptcy delay, the claim value must be determined by the amount admitted to the bankruptcy estate, not the final distribution received.

Parole chiave

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equitable compensation bankruptcy delay unreasonable duration admitted debt final distribution L. 89/2001 value of claim indennità per insolvenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2 bis, comma 3 della L. 89/2001
89/2001 per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare della durata di diciotto anni, nella quale era stata ammessa al passivo per la somma di poco superiore ad € 4700,00 ma non aveva ricevuto alcuna liquidazione in sede di piano di riparto ritenendo che, ai sensi dell’art. 2 bis, comma 3 della L.
Art. 6, paragrafo 1 della CEDU
Art. 1 del primo Protocollo Addizionale
Artt. 111 e 117 della Costituzione
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Potenza sulla base di due motivi; - il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 31800/2022
Cass. 17/09/2021 n. 25181
Cass. 04/10/2018 n. 24362
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26656/2022 R.G. proposto da : RABBI C. SOLVED - S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato GUARALDI BRUNO (GRLBRN66R29A944O) e d all'avvocato CAPELLINI FILIPPO (CPLFPP72H08D704B) con procura speciale in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ed lege; -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 19/2021 depositata il06/07/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - la Corte d’appello di Potenza, con decreto del 6.7.2022, ha rigettato la domanda la domanda di equa riparazione proposta dalla Rabbi C Solved s.r.l. ex L. 89/2001 per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare della durata di diciotto anni, nella quale era stata ammessa al passivo per la somma di poco superiore ad € 4700,00 ma non aveva ricevuto alcuna liquidazione in sede di piano di riparto ritenendo che, ai sensi dell’art. 2 bis, comma 3 della L. 89 del 2001, la misura dell’indennizzo non potesse essere superiore al valore della causa; - la Rabbi C Solved s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello di Potenza sulla base di due motivi; - il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso; - il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

Ritenuto che: - con il primo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art.2 bis, comma 3, L.89/2001, in relazione all’art. 6, paragrafo 1 della CEDU, all’art.1 del primo Protocollo Addizionale ed agli artt.111 e 117 della Costituzione, per avere la Corte d’appello parametrato il valore della causa, ai fini dell’applicazione dell’art.2 bis della L. 89 del 2001, a quanto ricevuto dalla parte ricorrente in sede di riparto finale, di converso avrebbe dovuto fare riferimento all’ammontare del credito ammesso al passivo; - il motivo è fondato; - l’orientamento di questa Corte è consolidato nel ritenere che, in tema di equa riparazione, nel caso del giudizio di verificazione dellostato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti esserestato ammesso, a nulla rilevando, almeno a tal fine, la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto (Cass. n . 31800/2022;

Cass . 17/09/2021 n.25181; Cass.04/10/2018 n.24362); - è, pertanto, errata la decisione della Corte d’appello di Potenza che ha rigettato la domanda di equa riparazione per irragionevole durata della procedura fallimentare sul rilievo che nulla fosse stato liquidato alla società ricorrente in sede di piano di riparto in quanto il parametro di riferimento per la liquidazione è costituito dalla domanda di insinuazione al passivo; - il decreto opposto per fondare la propria decisione di rigetto commette un fondamentale errore individuando, quale “valore della causa” per la parte ricorrente, ai fini dell’applicazione del terzo comma dell’art.2 bis, quanto ricevuto dal fallimento in sede di riparto finale; - è assorbito il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del regolamento delle spese di lite; - il ricorso deve, pertanto, essere accolto; - il decreto impugnato va cassato, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, innanzi alla Corte d’Appello di Potenza in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 21 marzo