Lawyer's fees for pre-bankruptcy assistance must be calculated using the 2012 decree, not the 2004 one.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the lower court's fee calculation for a lawyer's pre-bankruptcy work on behalf of a debtor. The lawyer argued that his services extended beyond the initial bankruptcy filing until the final declaration, which should have been valued under the 2012 decree rather than the 2004 one. The court agreed, ruling that the judicial phase concludes with the bankruptcy declaration, necessitating a recalculation based on the 2012 parameters.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 14 D.Lgs. 150/11: The court must recalculate a lawyer's fee for pre-bankruptcy assistance if the activity extends until the bankruptcy declaration, applying the professional tariff valid at the time of that declaration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18439- 2019 proposto da: CAPUZZI FILIPPO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Roma, piazza della Libertà 10 , presso lo studio degli avvocati Enrico Perrella e Francesco Capecci che lo rappresentano e difendono giusta procura allegataal ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro RUSSO PASQUALE; -intimato - avverso l’ordinanza resa dal TRIBUNALE DI ROMA , resa nel procedimento n. RG 7080/2017, pubblicatain data 6/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/3/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA;
Ric. 2019 n.18439sez. S2 - ud. 5 - 3 - 20 2 4 - 2 - rilevato che: -con ordinanza ex art. 14 d . l gs 150/11 del 6/12/2018, il Tribunale di Roma liquidò, in favore dell’avv. Capuzzi, i compensi spettantiper l’attività professionale resa in favore di Pasquale Russo in più procedimenti contro il datore di lavoro Vastravel S.r.l. e, in particolare, per quel che qui ancora rileva, per l’assistenza prestagli nella fase prefallimentare, iniziata con l’istanza di fallimento presentata nel suo interesse (corredata della prova del credito, pari ad Euro 60.193,33) e conclusasi con la sentenza di fallimento della società n. 145/2013; -il Tribunale, in accoglimento dell’eccezione di parte convenuta, operò la liquidazione in applicazione della tariffa professionale ex dm 127/2004, rimarcando che ciascuna attività dove sse intendersi conclusa prima del 23/8/2012, data di entrata in vigore del DM 140/2012; in particolare, per l’attività relativa alla procedura fallimentare, fissando il valore di riferimento in Euro 60.193,33, liquidò la somma di Euro 1375,50 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali; -avverso questa ordinanza l’avv.
Capuzzi ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;Pasquale Russo non ha svolto difese; considerato che: -con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ. l’avv. Capuzzi ha denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non averela Corte d’appello considerato che l’attività svolta nel procedimento prefallimentare nei confronti della Vastravel s.r.l. si era compiuta soltanto con il fallimento dichiarato dal Tribunale di Roma con la sentenza 146/2013, protraendosi poi, in sede stragiudiziale, l’attività di difesa in favore di Russo, fino al pagamento del credito da parte del Fondo di garanzia; pertanto, la liquidazione del compenso per Ric. 2019 n.18439sez.
S2 - ud. 5 - 3 - 20 2 4 - 3 - l’attività giudiziale in sede prefallimentare avrebbe dovuto essere operata in riferimento al d.m. n.140/2012, vigente alla data di dichiarazione del fallimento; - il motivo è fondato, atteso che il fallimento Vastravel s.r.l. è stato dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza n. 146/2013 e l’attività giudiziale prestata dall’avv. Capuzzi deve ritenersi conclusa soltanto con la dichiarazione di fallimento; la procedura ha, infatti, natura bifasica e la sentenza dichiarativa del fallimento costituisce, da un lato, l'epilogo del procedimento avviato con l'iniziativa del creditore o del debitore o del pubblico ministero e, dall'altro, l'inizio della procedura liquidatoria (cfr. tra le tante, Cass.
Sez. 1, n. 13271 del 16/05/2019); - in conseguenza, l’ordinanza impugnata , come corretta con successivo provvedimento del 24/5/2019, deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perché liquidi il compenso spettante all’avv. Capuzzi per l’assistenza prestata a Russo, dalla presentazione dell’istanza di fallimento nei confronti di Vastravel s.r.l. fino alla apertura della nuova fase della procedura concorsuale, con la sentenza dichiarativa del fallimento, in applicazione dei parametrivigenti all’epoca della sua pronuncia; - decidendo in rinvio, il Tribunale statuirà anche sulle spese di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglieil ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seco