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Ordinanza — n. 23256/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to improper notification failing to reach the opposing party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23256/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the notification was made only to the appellant's own lawyer, who represented both the appellant and other heirs, rather than the opposing party. The court found that the notification lacked the necessary effect of conserving the appeal's impact since it did not reach the litigant who remained in the losing position. Consequently, the requirement for effective contradiction was not met, rendering the procedural step invalid.

Regesto Legislator

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Art. 331 cod. proc. civ.; When an appeal is notified only to the appellant's lawyer representing multiple parties without reaching the opposing party, the conservatory effect is lost because the necessary contradiction with the losing party was not established.

Parole chiave

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improper notification litisconsortio necessario effetto conservativo contraddittorio inammissibilità ricorso art. 331 codice di procedura civile notifica a se stesso restituzione di fondo

Disposizioni normative citate

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art. 331 cod. proc. civ.
art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
art. 1667 cod. civ
Qualificato il contratto come do ut faciasad effetti obbligatori, il Tribunale adìto rigettava la domanda dei coniugi Micarelli-Ciorba per mancato rispetto dei termini di decadenza della denuncia e prescrizione dell’azione, in applicazione della disciplina di cui all’art. 1667 cod. civ.
art. 1669 cod. civ
Ne deriva che la prospettazione dei vizi come ricadenti nella fattispecie dell’art. 1669 cod. civ., oltre che in contraddizione con le conclusioni rassegnate sia in primo grado che in appello, costituisce una domanda nuova, come tale inammissibile; - deve dichiararsi inammissibile ex art.
art. 343 cod. proc. civ
civ., oltre che in contraddizione con le conclusioni rassegnate sia in primo grado che in appello, costituisce una domanda nuova, come tale inammissibile; - deve dichiararsi inammissibile ex art. 343 cod. proc. civ., in quanto generica, l’impugnazione della sentenza di primo grado exart.1215 cod.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ
e all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per insanabile contraddizione rilevabile dalla motivazione della sentenza d’appello, in relazione all’art.
art. 187 cod. proc. civ
Sulla base dei fatti esposti già nella memoria ex art. 187 cod. proc. civ.
art. 113 cod. proc. civ
Con il terzo motivo si denuncia violazione del principio iura novit curia ex art. 113 cod. proc. civ., comma 1, in relazione all’art.
art. 1669 c.c
20237 del 2011): da ciò l’applicazione dell’art. 1669 c.c., con la possibilità di procedere alla denunzia dei vizi entro un anno dalla scoperta; ma su tale punto la Corte d’Appello non si è affatto pronunciata.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10297 del 27/07/2001
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9381 del 20/04/2007
da: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9381 del 20/04/2007, Rv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 528/2019 R.G. proposto da: MICARELLI TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA, N.8, presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO (BSTGNN37C08H501Z), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GAMBARDELLA DANIELA (GMBDNL63R61F839L); -ricorrente – contro EDILIZIA ABITATIVA S.R.L.; -intimata - avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 6689/2018 depositata il23/10/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:

1. Florido Micarelli e Carmela Ciorba convenivano innanzi al Tribunale di Roma Edilizia Abitativa s.r.l. per sentirla condannare all’eliminazione delle fonti di danno presenti nel villino «E» costruito dalla convenuta e di proprietà degli attori; accertare che il menzionato fabbricato presenti lesioni e difetti di costruzione indicati nella CTP e da accertarsi in corso di causa; nonché condannare Edilizia Abitativa s.r.l. al risarcimento dei danni in favore dei proprietari attori nella misura di €. 50.000,00, corrispondenti al ripristino dei danni subìti.

A sostegno delle loro pretese, esponevano gli attori di aver stipulato con Edilizia Abitativa s.r.l.– in data 27.07.1996 - un contratto con cui gli attori avevano venduto alla controparte un appezzamento di terreno che quest’ultima si era impegnata ad utilizzare per la costruzione di cinque villini ed un garage, trasferendo ai venditori, a titolo di corrispettivo, la proprietà intera del villino E, oltre alla comproprietà del villino «D» e del garage. Dettagliavano gli attori che il villino E, consegnato in data 22.01.2001, presentava vizi e difetti rilevanti, come affermato dalla perizia di parte datata13.09.2006. 1.1.

Qualificato il contratto come do ut faciasad effetti obbligatori, il Tribunale adìto rigettava la domanda dei coniugi Micarelli-Ciorba per mancato rispetto dei termini di decadenza della denuncia e prescrizione dell’azione, in applicazione della disciplina di cui all’art. 1667 cod. civ.

2. La pronuncia veniva impugnata da Tommaso Micarelli e Carmela Ciorba (entrambi in proprio e in qualità di eredi di Florido Micarelli) innanzi alla Corte d’Appello di Roma, che rigettava integralmente il gravame sostenendo che (per quel che qui ancora rileva): -condividendo l’interpretazione dell’accordo del 27.07.1996 fornita dal giudice di prime cure come contratto do ut facias, e avendo chiesto gli attori in primo grado, appellanti nel presente grado di giudizio, l’eliminazione dei vizi riscontrati dal perito di parte, deve escludersi che la domanda proposta fosse fondata sulla presenza di vizi generanti la responsabilità ex art. 1669 cod. civ., di tipo esclusivamente risarcitorio, avendo essi richiamato il rimedio tipico della garanzia per vizi dell’opera appaltata di cui all’art. 1667 cod. civ.

Ne deriva che la prospettazione dei vizi come ricadenti nella fattispecie dell’art. 1669 cod. civ., oltre che in contraddizione con le conclusioni rassegnate sia in primo grado che in appello, costituisce una domanda nuova, come tale inammissibile; - deve dichiararsi inammissibile ex art. 343 cod. proc. civ., in quanto generica, l’impugnazione della sentenza di primo grado exart.1215 cod. civ. in relazione alla domanda di restituzione delle spese per offerta reale, sostenute dalla convenuta in esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 15418/2015 nell’ambito del giudizio di divisione dei beni di cui, con il contrattodi cui è causa, era stata ceduta una quota ideale ai coniugi Micarelli-Ciorba.

3. La suddetta pronuncia veniva impugnata per la cassazione da Tommaso Micarelli, il ricorso affidato a cinque motivi e illustrato da memoria. Restava intimata Edilizia Abitativa s.r.l. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si denuncia la nullità della sentenza in relazione all’art. 132, comma 2, n.

4) cod. proc. civ. e all’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., per insanabile contraddizione rilevabile dalla motivazione della sentenza d’appello, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

4) cod. proc. civ. Sulla base dei fatti esposti già nella memoria ex art. 187 cod. proc. civ. e poi nella conclusionale del giudizio di primo grado, gli allora attori avevano sostenuto l’applicazione del termine decennale di prescrizione, trattandosi di un’azione di inadempimento dell’obbligazione di costruire assunta dalla società acquirente del terreno e dei villini in costruzione, assunta con il contratto stipulato in data 26.07.1996; tale statuizione era stata, poi, reiterata dagli appellanti con il secondo motivo di appello. La Corte d’Appello ha, pertanto, reso una motivazione apparente e contraddittoria, nella parte in cui dichiara la domanda exart. 1669 cod. civ. inammissibile perché nuova.

2. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, comma 1, n.

5) cod. proc. civ., in relazione alla mancata verifica della specifica natura dei vizi denunciati. Escluso il verificarsi di una « doppia conforme»(il Tribunale aveva, infatti, accertato la pretesa inesistenza di vizi di costruzione exart. 1669 cod. civ., mentre la Corte d’Appello aveva dichiarato la stessa domanda inammissibile perché nuova) lamenta il ricorrente l’omesso esame del fatto storico, ossia l’esistenza dei vizi e la loro gravità, alla base del secondo motivo d’appello, avendo la Corte distrettuale escluso che la domanda proposta dagli attori, poi appellanti, fosse fondata sulla presenza dei vizi generanti la responsabilità ex art. 1669 cod. civ., esclusivamente di tipo risarcitorio, bensì sull’eliminazione dei vizi riscontrati, il cui rimedio tipico va rinvenuto nella garanzia exart. 1667 cod. civ., con i limiti di decadenza e prescrizione ivi previsti.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione del principio iura novit curia ex art. 113 cod. proc. civ., comma 1, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

4) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha operato un’inversione logica escludendo dal diritto invocato, ossia l’eliminazione dei vizi ex art. 1667 cod. civ., il fatto stesso posto a fondamento della pretesa, ossia l’esistenza di vizi gravi. A giudizio delricorrente, assegnare una diversa qualificazione ai fatti storici dedotti in lite ricercando le norme giuridiche applicabili alla fattispecie concreta sottoposta al suo esame è potere-dovere del giudice. Nel caso di specie, invece, a causa dell’inversione logica sopra evidenziata, il giudice d’appello ha completamente obliterato di esaminare e valutare il fatto storico denunciato dagli appellanti.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 1669 e 2058 cod. civ. in combinato disposto, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ. I ricorrenti censurano la pronuncia impugnata nella parte in cui afferma che la responsabilità del costruttore di cui all’art. 1669 cod. civ. è esclusivamente di tipo risarcitorio. Al contrario, afferma il ricorrente, è pacifico che con l’azione di responsabilità ex art.1669 cod. civ. possa essere richiesta la condanna dell’appaltatore, alternativamente, sia al pagamento di una somma di danaro corrispondente al costo delle opere necessarie per l’eliminazione dei vizi, sia alla diretta esecuzione delle opere (Cass. n. 4744 del 2014).

Nel motivo d’appello si evidenziava l’effettivo stato di degrado dell’immobile, tale da legittimare la domanda che può essere proposta non solo se l’immobile sia inservibile, come erroneamente affermato dal giudice del primo grado, ma pure se presenta difetti tali da comprometterne l’uso in modo consistente (Cass. n. 20237 del 2011): da ciò l’applicazione dell’art. 1669 c.c., con la possibilità di procedere alla denunzia dei vizi entro un anno dalla scoperta; ma su tale punto la Corte d’Appello non si è affatto pronunciata.

5. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. per l’eccepita violazione dell’art. 1215 cod. civ. in relazione all’offerta reale. Art. 360, comma 1, n.

4) cod. proc. civ. per violazione dell’art. 342 cod. proc. civ.; art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ. per violazione dell’art. 1215 cod. civ. Già in primo grado i coniugi Micarelli-Ciorba esponevano che la corresponsione del conguaglio in danaro a séguito della divisione era ancora oggetto di causa pendente innanzi alla Corte d’Appello: pertanto, l’offerta reale effettuata da Edilizia Abitativa s.r.l. non poteva essere considerata valida ai sensi degli artt. 1208, comma 1 n.

3) e 1215 cod. civ., non ricorrendo i presupposti di legge, ossia la quantificazione della somma ancora non definitiva in pendenza del giudizio di appello, e non a saldo bensì accettata in conto da coniugi Micarelli-Ciorba: il motivo di appello, dunque, non era affatto generico come affermato nella sentenza impugnata, bensì specifico.

6. Il Collegio rileva che l’unica notifica del presente ricorso è stata fatta dall’avvocato G iovanni F rancesco Biasiott i Mogliazza, per conto del ricorrente Tommaso Micarelli, a se stesso, quale unico difensore di Carmela Ciorba, avente la stessa posizione del ricorrente, nonché quale difensore degli altri eredi di Florido Micarelli, ossia Enrico e Andrea Micarelli, i quali ultimi, peraltro, non sembrano aver preso parte al giudizio di appello. La notifica, in altri termini, non è fatta contro la parte vittoriosa Edilizia Abitativa s.r.l. rimasta intimata, né è stata diretta ad una parte diversa da quella che ha agito in giudizio ed è rimasta soccombente: tanto basta ad escludere il c.d. e ffetto conservativo della notifica, poiché manca la premessa per l’integrazione del contraddittorio richiesta dal ricorrente in memoria , ossia la presenza di una controparte. 6.1.

Questa Corte ha avuto occasione di stabilire che «Quando la sentenza sia stata pronunciata fra più parti in causa inscindibile (cioè fra più parti legate da vincolo di litisconsorzio necessario) o in cause tra loro dipendenti e la parte soccombente o una delle parti soccombenti si sia limitata a proporreappello contro una parte o solo contro le parti vittoriose, non notificando, quindi, l'atto a tutte le parti del precedente giudizio, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio e l'effetto conservativo dell'impugnazione si verifica nei confronti di tutti i compartecipanti al giudizio a condizione che l'atto di appello sia stato notificato nei termini ad almeno uno di essi, mentre è irrilevante che la notifica dell'impugnazione sia stata effettuata solo alle parti vittoriose e non alle soccombenti in quanto il dettato dell'art. 331 cod. proc. civ. si riferisce a tutte le parti che sono litisconsorti necessari senza alcuna distinzione» (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 10297 del 27/07/2001, Rv. 548574 – 01; conf. da: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9381 del 20/04/2007, Rv. 597043 -01) Nel principio di diritto richiamato l’effetto conservativo della notifica è assicurato dal fatto che siano state raggiunte le parti vittoriose nel ruolo di controparti processuali, così potendo essere integrato il contradditorio nei confronti dei soccombenti, litisconsorti necessari pretermessi.Ipotesi che, come sopra precisato, non si verifica nel caso di specie.

7. In definitiva, il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. Non si procede alla determinazione delle spese del presente giudizio essendo la controparte rimasta intimata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari