Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, a condominium, filed a challenge against a lower court judgment but remained silent after the deadline for requesting a ruling passed. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within the prescribed term constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6024/2024 R.G. proposto da: CONDOMINIO DI VIA CIRILLO N. 1 IN CARDITO, CASTIELLO CIRO, elettivamente domiciliati in Napoli Via Carducci 37, presso lo studio dell’avvocato Giovanni Scialpi (SCLGNN45P11A064N) rappresentati e difesi dall’avvocato Antonio Parisi (PRSNTN75B27F839F). -ricorrenti – Contro PARENTE ANTONIO, elettivamente domiciliato in Afragola Via Settembrini 17, presso lo studio dell’avvocato Pasquale Tremiterra (TRMPQL59C10I993Z) che lo rappresenta e difende. -controricorrente – avverso la sentenza n. 3780/2023 emessa da Corte d’appello di Napoli il 07/09/2023.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.