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Decreto — n. 23002/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 23002/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 23002/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20902/2023 R.G. proposto da: OLIVA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma Viale Delle Milizie 1, presso lo studio dell’avvocato Francesco Oliva (LVOFNC73H25D773T) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in Roma Via Del Tempio Di Giove 21, presso lo studio dell’avvocato Fiammetta Lorenzetti (LRNFMT70M53H501U) che lo rappresenta e difende. -controricorrente – avverso la sentenza n. 4291/2023 emessa dal Tribunale di Roma il 15/03/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 c.p; Decreto — n. 23002/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 20902/2023 R.G. proposto da: OLIVA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma Viale Delle Milizie 1, presso lo studio dell’avvocato Francesco Oliva (LVOFNC73H25D773T) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in Roma Via Del Tempio Di Giove 21, presso lo studio dell’avvocato Fiammetta Lorenzetti (LRNFMT70M53H501U) che lo rappresenta e difende. -controricorrente – avverso la sentenza n. 4291/2023 emessa dal Tribunale di Roma il 15/03/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato versamento dell'anticipo delle spese spese di esecuzione condono delle spese procedurali titolo esecutivo per i crediti non contestati assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 c.p
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 20902/2023 R.G. proposto da: OLIVA FRANCESCO, elettivamente domiciliato in Roma Viale Delle Milizie 1, presso lo studio dell’avvocato Francesco Oliva (LVOFNC73H25D773T) che lo rappresenta e difende. -ricorrente – Contro ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in Roma Via Del Tempio Di Giove 21, presso lo studio dell’avvocato Fiammetta Lorenzetti (LRNFMT70M53H501U) che lo rappresenta e difende. -controricorrente – avverso la sentenza n. 4291/2023 emessa dal Tribunale di Roma il 15/03/2023. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 280,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. C