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Sentenza — n. 22768/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses defense fee reduction based on non-binding protocol, enforcing statutory minimums.

Numero d'incarto Sentenza — n. 22768/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Ministry of Justice's opposition to a defense fee liquidation, ruling that the lower amount was legally insufficient. The defense attorney argued the court improperly reduced fees based on a non-binding protocol rather than statutory minimums. The court held that such protocols cannot derogate from legislative minimums established by the relevant decree.

Regesto Legislator

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Art. 12, 13 D.M. 55/2014; Art. 82 DPR n. 115/82: Non-binding protocols of agreement cannot derogate from legislatively determined minimum professional fees for state-funded legal representation.

Parole chiave

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state-funded legal aid professional fee minimums non-binding protocols defense compensation Cassation review legislative supremacy legal ethics tariffs protezione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 12 D.M. 55/2014
Art. 13 D.M. 55/2014
Art. 82 DPR n. 115/82
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 82 DPR n. 115/82, in relazione al D.M.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29184 del 20 ottobre 2023
In ogni caso, essi non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali (Sez. 2, n. 29184 del 20 ottobre 2023).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.6563/2019 R.G. proposto da : D'AVINO FABRIZIO IPPOLITO, elettivamente domiciliato in VENEZIA SAN POLO, 2988, presso lo studio dell’avvocato D'AVINO FABRIZIO IPPOLITO (DVNFRZ74M13L736X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE VENEZIA n. 7010/2018 depositata il 24/01/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2024 dal Consigliere dr. MAURO MOCCI.

FATTI DI CAUSA Con ordinanza del 24 gennaio 2019, il Tribunale di Venezia ha rigettato l'opposizione proposta dall'avv. Fabrizio Ippolito D'Avino avverso il decreto con cui il medesimo ufficio aveva liquidato in € 400 il compenso dovuto al predetto difensore in relazione all'assistenza prestata in favore di Oghenedoro David, ammesso al patrocinio a spese dello Stato riguardo ad un procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale. L’ordinanza ha rilevato che, secondo il Protocollo d’Intesa per la liquidazione standardizzata dei compensi elaborato dal Consiglio Nazionale Forense l’8 maggio 2017, il compenso medio per i procedimenti in materia di protezione internazionale ammontava ad € 1.200,00, parametro da ridurre della metà ex art. 130 DPR n. 115/2002 e che il G.I. aveva ulteriormente ridotto, nei limiti previsti dall’art. 4 comma 1° D.M. 55/2014, fornendo adeguata motivazione in rapporto all’attività svolta ed alla soccombenza conseguitane.

Ricorre per la cassazione di detta decisione il D'Avino, affidandosi a due motivi. Il Ministero della Giustizia, intimato, ha depositato memoria ai fini della partecipazione all'udienza. In prossimità dell'adunanza camerale della sesta sezione (sottosezione seconda), il ricorrente ha depositato memoria unitamente ad un atto di costituzione di nuovo difensore, dichiarando di volersi difendere in proprio in sostituzione del procuratore originariamente nominato nel ricorso in Cassazione. Con ordinanza n. 1924, depositata il 28 gennaio 2021, questa Corte – in mancanza di evidenza decisoria – ha rimesso il procedimento all’udienza pubblica.

Il P.G., rappresentato dal sostituto T. Basile, ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 82 DPR n. 115/82, in relazione al D.M. n. 55/2014 per inosservanza delle tariffe professionali nella liquidazione del compenso per patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente lamenta il fatto che il Tribunale abbia determinato il compenso da liquidare per l'intero giudizio di protezione internazionale sulla base di un protocollo di intesa, adottato dal Consiglio Nazionale Forense ma non ratificato dai vari uffici giudiziari, e non invece in conformità con quanto previsto dalla tariffa in vigore al momento della liquidazione. 1.1. Con il secondo motivo, sempre in relazione alla violazione dell’art. 82 DPR n. 115/82, il ricorrente assume che, sulla somma determinata dal predetto protocollo, già inferiore ai valori risultanti dalla tariffa in vigore, il giudice di merito abbia operato una doppia decurtazione del 50%, pervenendo in tal modo alla liquidazione di un importo eccessivamente ridotto.

2. I due motivi possono essere scrutinati congiuntamente, perché attengono sotto diversi rilievi al tema del valore giuridico da attribuire al protocollo d’intesa cui ha fatto riferimento il giudice di merito, anche con riguardo al profilo della sua effettiva vincolatività, nonché alla sua idoneità a derogare ai minimi tariffari. Le doglianze sono fondate. 2.1. Come già affermato da questa Corte, i protocolli, in conformità alla loro natura, non hanno efficacia vincolante, ma persuasiva. In ogni caso, essi non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali (Sez. 2, n. 29184 del 20 ottobre 2023).

Va pertanto data continuità al principio per il quale in tema di patrocinio a spese dello Stato, i Protocolli di intesa non possono derogare alla determinazione legislativa dei cd. minimi dei compensi degli avvocati, nel dettaglio con riguardo al d.m. 55 del 2014, e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del citato d.m. che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa. Il decreto impugnato va dunque cassato, per quanto di ragione, ed il giudice del rinvio, che si designa nel Tribunale di Venezia, in diversa composizione, dovrà riesaminare l’opposizione del ricorrente, sulla scorta del principio sopra enunciato.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, Tribunale di Venezia in diversa composizione. Così deciso in Roma