Cassation court dismisses appeal for procedural defects and failure to prove omitted decisive facts regarding property access.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Vincenzo Morgese's appeal against the Second Instance Court's dismissal of his usucapion claim for a shared courtyard. The appellant argued the lower court failed to examine specific facts regarding items left in the garage and the nature of his sister's use of the space. The court found the appeal lacked material and graphic grounds, noting the appellant's arguments contradicted the clear reasoning of the lower court which correctly applied accession principles. Consequently, the appeal was dismissed for failing to identify a specific omitted decisive fact as required by civil procedure law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 cod. proc. civ.; Art. 366, n. 6 cod. proc. civ.; Art. 369, n. 4 cod. proc. civ.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to specify a decisive historical fact omitted by the lower court, providing the textual or extratextual data, the timing of the discussion, and the decisive nature of the omission.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 25539/2020 R.G. proposto da: MORGESE VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 21, presso lo studio dell’avvocato ANGELO SALVI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNA CARROZZO e GIOVANNI CLARIZIO giusta procura in atti; –ricorrente – contro MORGESE MARIA ANTONIETTA, RUBINO IVIO, elettivamente domiciliati in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio Grez e Associati, rappresentati e difesi all’avvocato COSTANTINO ALBERTO ITALO DELLA CORTE giusta procura in atti;
–controricorrente – avverso la sentenza n. 1286/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata in data 07/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Uditi l’avvocato ANGELO SALVI per il ricorrente. Fatti causa 1. Il Tribunale di Bari sez. Stralcio, articolazione di Modugno, rigettò la domanda di Vincenzo Morgese - proprietario d’una casa d’abitazione e di un garage in Cassano delle Murge - avente ad oggetto l’accertamento dell’acquisto per usucapione di una parte del cortile comune, sita tra il garage e l’immobile di proprietà della di lui sorella Maria Antonietta Morgese e del cognato Ivio Rubino, porzione che l’esponente aveva incorporato al proprio garage.
I convenuti resistettero e proposero domanda riconvenzionale, con la quale chiesero dichiararsi di proprietà comune la costruzione realizzata sull’area comune. Il Tribunale rigettò la domanda principale e accolse quella riconvenzionale.
2. La Corte d’appello di Bari, per quanto interessa, rigettò l’impugnazione principale dell’attore. 2.
1. La Corte d’appello richiama e condivide la motivazione di primo grado, con la quale si era evidenziato che:
a) in aderenza al principio enunciato dalle Sezioni unite, con la sentenza n. 3873/2018, con il quale si afferma che la costruzione edificata dal comproprietario sul suolo comune diviene anch’essa comune per accessione, ai sensi dell’art. 934 cod. civ. e poiché, l’evocato principio risultava essere stato successivamente ribadito, esclusa la sussistenza d’un contrasto giurisprudenziale, le spese dovevano porsi a carico del soccombente;
b) la istanza di autorizzazione e lo svolgimento dei lavori, ai quali, peraltro aveva contribuito anche la sorella, non costituivano indici di possesso esclusivo;
c) era rimasto accertato che Maria Antonietta Morgese aveva usato e usava il garage per parcheggiarvi l’autovettura, senza che fosse rimasto provato che un tal uso facesse a titolo di mero comodato. Indi, soggiunge la Corte di Bari, Vincenzo Morgese lamenta il mancato esame, da parte del Tribunale, della domanda subordinata di liberare la superficie originaria del garage (non inclusiva, quindi, della parte incorporata) delle cose lasciate ivi dalle controparti. Non ha tuttavia né allegato, né tantomeno provato, quali siano tali cose e l’attuale presenza nel luogo indicato; tanto che Maria Antonietta Morgese ben può tenere cose personali nella parte di garage da considerarsi comune, in quanto sorgente sull’originaria striscia di cortile .
3. Contro tale decisione, il Morgese ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Gli intimati resistono con controricorso.
4. Fatta proposta dal Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. (al tempo vigente) e pervenute memorie di entrambe le parti, con ordinanza interlocutoria n. 9987/2022, la Sezione Sesta-2, ha rimesso il processo alla pubblica udienza, non emergendo evidenza decisoria.
5. All’approssimarsi della pubblica udienza il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Alberto Cardino, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso e entrambe le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo in violazione dell’art. 132, co. 2 n. 4 c.p.c.-art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. . Il motivo consiste nella riproduzione di una parte dell’atto di citazione, con la quale il ricorrente aveva chiesto la restituzione del suo garage, goduto in comodato dalla controparte e l’ordine a quest’ultima di liberare e sgombrare il garage di proprietà dell’attore da ogni loro [della sorella e del cognato] bene entro un breve termine .
Tuttavia, prosegue il ricorrente, Sul punto nulla emerge dal contesto della sentenza di primo grado e il Giudice si è limitato a statuire genericamente il rigetto delle “domande proposte da Morgese Vincenzo” . Il motivo è inammissibile perché con il ricorso per cassazione non possono essere proposte, e vanno, quindi, dichiarate inammissibili, le censure rivolte direttamente contro la sentenza di primo grado (cfr. tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 6733 del 21/03/2014;Sez. L, Sentenza n. 5637 del 15/03/2006). Nel caso in esame, il motivo è diretto a censurare, invece che la sentenza d’appello, quella di primo grado (emblematicamente il ricorrente, perseverando nell’errore, chiede nelle conclusioni del ricorso l’annullamento della sentenza di primo grado, oltre che di quella di secondo grado).
2. Con il secondo motivo viene denunciato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo in violazione dell’art. 132, comma 2 n. 4 C.P.C. –art. 360 C. n. 5 C.P.C. . Il ricorrente sostiene di avere chiesto con l’atto d’appello che gli appellati fossero condannati, fra l’altro, a sgombrare l’originaria parte del detto garage da ogni cosa di loro pertinenza . La Corte di Bari aveva affermato che l’appellante non aveva allegato e provato quali fossero le cose dalle quali liberare il locale, né l’attuale presenza in loco di esse; inoltre, soggiungendo: tanto più che Maria Antonietta Morgese ben può tenere cose personali nella parte del garage da considerarsi comune . A detta del ricorrente il Giudice di secondo grado non ha ben compreso la doglianza , con la quale, in via di subordine, aveva chiesto il rilascio del garage di sua esclusiva proprietà. La Corte d’appello aveva, pertanto, reso motivazione incomprensibile. 2.
1. Il motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità, non essendo ipotizzabile assenza, anche sub specie d’apparenza, della motivazione. Al contrario di quel che afferma il ricorrente la Corte di Bari, nella parte motivazionale decisiva mostra di avere esattamente compreso il tenore della doglianza disattesa. Scrive a pag. 5 la Corte locale: Peraltro, Vincenzo Morgese lamenta il mancato esame, da parte del Tribunale, della domanda subordinata di liberare la superficie originaria del garage (non inclusiva, quindi, della parte incorporata) dalle cose lasciate ivi dalle controparti.
Non ha tuttavia né allegato, né tantomeno provato, quali siano tali cose e l’attuale presenza nel luogo indicato . L’affermazione immediatamente successiva in sentenza ( tanto più che Maria Antonietta Morgese ben può tenere cose personali nella parte del garage da considerarsi comune … ) ha il chiaro e inequivoco significato rafforzativo della necessità che l’appellane avrebbe dovuto specificare dove la sorella avesse collocato proprie cose, visto che era in facoltà di costei farlo nella parte comune. Come noto la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (da ultimo, S.U. n. 2767/2023, in motivazione).
A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830;
S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Sotto altro e speculare profilo (evocato anch’esso dal ricorrente) L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831).
Qui, ben lungi dall’avere evidenziato un fatto storico di tal fatta, pretermesso dal giudice, il ricorrente invoca una lettura della motivazione distonica rispetto al contenuto palese di essa, sopra richiamato.
3. Nel complesso il ricorso merita rigetto.
4. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.
5. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo uni