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Ordinanza Interlocutoria — n. 21943/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal due to missing proof of notification of appellate court order.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21943/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to prove the appellate court's order was properly notified. Although the appellant claimed the order was communicated on February 20, 2019, no documentary evidence of this notification was found in the case file. Consequently, the court ordered the retrieval of the missing communication document and remitted the case for a new procedural role.

Regesto Legislator

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Art. 348-bis, 348-ter c.p.c.: An appeal is inadmissible if the appellant cannot prove the notification of the lower court's order declaring the appeal inadmissible; the burden of proof lies with the appellant to demonstrate compliance with notification requirements.

Parole chiave

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inadmissibility appeal proof notification appellate order procedural defect burden of proof impugnabilità della decisione di rinvio termine di comunicazione ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 348-bis c.p.c.
466/2018 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il 05/06/2018, confermata con ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. della CORTE D’APPELLO di TORINO del 06.02.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1.
Art. 348-ter c.p.c.
466/2018 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il 05/06/2018, confermata con ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c.
art. 348-bis c.p
466/2018 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il 05/06/2018, confermata con ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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S.U. n. 11850/2018
Poiché in atti non si rinviene la copia della comunicazione dell’ordinanza di cui sopra occorre rimettere il ricorso sul ruolo e richiedere quanto in dispositivo (argom. S.U. n. 11850/2018).
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13994/2019 R.G. proposto da: FIORENTE MARIA RITA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA MARTINO giusta procura in atti; –ricorrente – contro LATINI ALBERTO; LATINI MADDALENA; LATINI ORNELLA; LATINI MARIO; LATINI COSTANTINO; LATINI MASSIMO; LATINI EMILIO; LATINI GIULIO; LATINI MARIA LETIZIA; LATINI EMILIA; LATINI DANIELA; GRANERO EMILIA, nella qualità di amministratore di sostegno di GRANERO EZIO;

FIORENTI AGNESE; -intimati - avverso la sentenza n. 466/2018 del TRIBUNALE di CUNEO, depositata il 05/06/2018, confermata con ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c. della CORTE D’APPELLO di TORINO del 06.02.2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. Con ordinanza emessa ai sensi de combinato disposto degli artt. 348 bis e 348 ter cod. proc. civ., nel testo al tempo vigente la Corte d’appello di Torino dichiarò inammissibile l’impugnazione avanzata da Maria Rita Fiorente avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo pubblicata il 5/6/2018, che aveva definito il processo nel quale Maria Rita Fiorente e altre avevano rivestito il ruolo di convenute.

2. Quest’ultima ricorre avverso la sentenza di primo grado, ai sensi dell’art. 348 ter, co. 3, cod. proc. civ., sulla base d’unitaria censura. Alberto Latini e gli altri dodici evocati nel presente giudizio sono rimasti intimati.

3. La ricorrente dichiara a pag. 3 del ricorso che l’ordinanza della Corte di Torino era stata emessa il 6/2/2019 e alla medesima comunicata il 19/2/2019, mentre a pag. 25 dà atto della produzione della “ordinanza Corte di appello di Torino 6 febbraio 2019, comunicata il 20 febbraio”. Non allega essere stata effettuata notifica a cura di una delle parti. La notifica del presente ricorso è stata effettuata in via telematica il 18/4/2019 e, per gli appellati non costituiti, è stato dato avvio alla notifica cartacea in pari data, siccome consta dagli atti.

4. Poiché in atti non si rinviene la copia della comunicazione dell’ordinanza di cui sopra occorre rimettere il ricorso sul ruolo e richiedere quanto in dispositivo (argom. S.U. n. 11850/2018).

P.Q.M.

ordina acquisirsi dalla Corte d’appello di Torino la copia della comunicazione a Maria Rita Fiorente dell’ordinanza, emessa all’esito della camera di consiglio del 6/2/2019, con la quale venne con ordinanza dichiarato inammissibile l’appello proposto da Alberto Latini e Maria Rita Fiorente nelle cause civili riunite nn. di R.G. 1716/2018 e 1741/2018; manda alla Cancelleria per l’adempimento e dispone rinvio a nuovo ruolo. Co