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Ordinanza — n. 21894/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes traffic fine for delayed violation notice due to lack of specific administrative approval for automatic camera installation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21894/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's decision upholding traffic fines issued via an automatic camera system. The municipality had installed the device without a specific administrative resolution authorizing its installation, relying only on a general management plan. Consequently, the court ruled that the delayed notification of violations was illegal because the necessary regulatory framework was absent.

Regesto Legislator

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Art. 146 comma 3 cod. strada; Art. 360 cod. proc. civ.: The installation of automatic violation detection devices requires a specific administrative resolution; fines issued without such approval are null due to the illegality of delayed notification.

Parole chiave

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automatic violation detection administrative approval requirement delayed notification illegality nullity of traffic fines municipal management plan infrazioni alle norme della circolazione violazione del segnale luminoso contrassegno stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 146 comma 3 cod. strada
Art. 360 cod. proc. civ.
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Alberto Salmiha denunciato la violazione dell’art.
Art. 384 cod. proc. civ.
Non risultando necessari ulteriori accertamenti,la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Alberto Salmiha denunciato la violazione dell’art.
art. 116 cod. proc. civ
5 del Codice della strada e dell’art. 116 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto sufficiente la delibera P.E.G.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6-2, n. 23726 del 01/10/2018
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 15612- 2021 proposto da: SALMI ALBERTO, elettivamente domiciliato in Roma, via Germanico 107, presso lo studio dell'avv . Cinzia De Micheli dalla quale è rappresentato e difeso con l'avv.Gabriele Bruyère e con l’avv. Simone Comba, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro COMUNE DI MONCALIERI, in persona del sindaco pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, v ia le Giuseppe Mazzini n.113 , presso lo studio dell'avv.Maria Bianca Castoldi, rappresentato e difes o dagli avv.Salvatore Mirabile e Roberto Longhin, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2021 n. 15612 sez.

S2 -ud. 31-1-2024 - 2 - avverso la sentenza n. 4280 / 2020 del TRIBUNALE di TORINO , pubblicatail 30/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/1/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA; lettala memori a del Comune . FATTI DI CAUSA 1. Nel corso dell’anno 2017 furono elevati, a carico di Alberto Salmi, plurimi verbali di accertamento per aver e egli , alla guida del veicolo di sua proprietà, violato gli artt. 41, comma 11, e 146, commi 2 e 3, del codice della strada, superando, sebbene il semaforo proiettasse la luce rossa - la linea di arresto dell’incrocio tra strada Torino e viale Del Castello, nel territorio del Comune di Moncalieri.

Le infrazioni furono tutte accertate mediante rilevazione fotografica effettuata da impianto semaforico di rilevamento automatico c.d. PARVC ( Project Automation Red Violation Control) , installato dal Comune di Moncalieri in corrispondenza dell’incrocio suddetto, in assenza di agenti sul posto. 1.2. All’esito degli accertamenti, il Corpo di Polizia Locale del Comune di Moncalieri notificò all’odierno ricorrente i verbali n. 5055R/2017/V del 3.10.2017, 5051L/2017/V del 19.9.2017, 4055R/2017/V del 16.9.2017, 4052R/2017/V del 16.9.2017, 4053R/2017/V del 16.9.2017, 5505R/2017/V del 11.10.2017, 5742R/2017/V del 13.10.2017, 5813R/2017/V del 17.10.2017, 7474L/2017/V del 11.10.2017, 7407L/2017/V del 10.10.2017, 7819L/2017/V del 13.10.2017, 8061L/2017/V del 17.10.2017, 8223L/2017/V del 18.10.2017, avverso cui Salmi propose opposizione dinnanzi al Giudice di Pace di Torino con due distinti ricorsipoi riuniti.

2. Con sentenza n. 556/2019, il Giudice di pace di Torino accolse le opposizioni: ritenne, infatti,illegittimi gli impugnati verbali perché la contestazione non era avvenuta immediatamente, ma a seguito Ric. 2021 n. 15612 sez. S2 -ud. 31-1-2024 - 3 - dell’accertamento delle violazioni mediante l’utilizzazione di impianto di rilevamento automatico collocato sul posto, senza la presenza di agenti, in mancanza di una previa approvazione dell’installazione e del posizionamento dell’apparecchio condelibera di Giunta.

3. Con sentenza n. 4280/2020, in accoglimento dell’appello del Comune di Moncalieri, il Tribunale di Torino rigettò le opposizioni, ritenendo, per quel che ancora qui rileva, non necessaria una preventiva delibera per l’installazione dell’apparecchio di rilevamento, trattandosi di centro abitato ed essendo rimessa agli enti proprietari della strada la decisione sulla necessità di installare un dispositivo fisso di rilevazione automatica e ai dirigenti competenti l’individuazione concreta delle intersezioni in cui installarlo; evidenziò, quindi, chel’art. 201 comma 1 quater cod. stradaprevede la necessità della preventiva individuazione da parte del prefetto dei tratti di strada dove collocare gli apparecchidi rilevamento completamente automatico soltanto per i tratti di strade extraurbane, ma non per i centri abitati; rimarcò pure , infine, che in ogni caso l’installazione potesse ritenersi disposta con delibera n.264/2016 di approvazione del Piano esecutivo di gestione di Moncalieri, in cui era stato indicato l’obiettivo del potenziamento dell’attività di controllo in funzione di garanzia della sicurezza della strada.

4. Avverso questa sentenza Alberto Salmi ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, a cui il Comune ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Alberto Salmiha denunciato la violazione dell’art. 5 del Codice della strada e dell’art. 116 cod. proc. civ., per avere il Tribunale ritenuto sufficiente la delibera P.E.G. 2016 a legittimare l’installazione dell’apparecchiatura PARVC, nonostante il Ric. 2021 n. 15612 sez.

S2 -ud. 31-1-2024 - 4 - suo contenuto meramente programmatico e la mancanza di puntuali indicazioni dove ubicare concretamente l’impianto; peraltro profilo, il ricorrente ha quindi sostenuto che erroneamente il Tribunale abbia ritenuto necessario un atto amministrativo di individuazione delle intersezioni regolate da semaforo dove collocare l’apparecchio di rilevazione automatica soltanto per le strade extraurbane, di competenza del prefetto e non anche per lestrade del centro abitato, di competenza dell’ente proprietario. 1.1. Il motivo è fondato.

Come rappresentato dal ricorrente, contraddittoriamente il Tribunale ha dapprima stabilito che l’istallazione nei centri abitati di un rilevatore a distanza dell’attraversamento di un incrocio a luce rossa sia consentita ma debba essere preventivamente deliberata dall’ente proprietario, a mezzo dei dirigenti , ex art. 107 del d.lgs. 18/8/2000 n.267 (TUEL), secondo la previsione del terzo comma dell’art. 5 del Codice della strada, per cui gli atti di «regolamentazione della circolazione» sulle strade «debbano essere emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali»; quindi, nel prosieguo della motivazione, ha ritenuto sufficiente, nella specie, a legittimare l’installazione la delibera di Giunta n.264/2016 di approvazione del Piano esecutivo di gestione di Moncalieri, in cui era stato indicato soltanto l’obiettivo generale del potenziamento dell’attività di controllo in funzione di garanzia della sicurezza della strada; infine, ha affermato che, ex art. 201 comma 1 bis, lett. g bis e comma 1 quater, è soltanto sulle strade extraurbane – e non nei centri abitati - che questi apparecchi devono essere installati e utilizzati previo provvedimento del prefetto di individuazione del tratto recante determinate caratteristiche, secondo le direttive Ric. 2021 n. 15612 sez.

S2 -ud. 31-1-2024 - 5 - fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Diversamente da quanto eccepito dal Comune controricorrente, con il suo primo motivo di ricorso Salmi ha proprio censurato questa sovrapposizione di rationes decidendi, lamentandone la erroneità in fatto e in diritto. Deve allora considerarsi che, prima delle modifiche all’art. 201 cod. strada come introdotte dal d.l. 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, in legge 1 agosto 2003, n. 214, questa Corte aveva stabilito che le condizioni legittimanti, in caso di rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiatura tipo autovelox, la contestazione differita dell'infrazione non ricorressero nella diversa ipotesi in cui l'attraversamento di un incrocio con luce semaforica rossa fosse constatato a mezzo di apposita apparecchiatura fotografica; infatti, in quest'ultimo caso l'assenza non occasionale di agenti operanti non « appar iva consona » all'utilizzazione di un apparecchio di rilevamento automatico, né apparivasuperabile alla luce del disposto dell'art.384 regolamento di esecuzione del codice della strada, atteso che tale norma è di natura regolamentare e secondaria rispetto alla disposizione legislativa, che prevede comunque come regola generale la contestazione immediata e non contempla affatto l'assenza di agenti sul posto (Cass., Sez. 2, n. 23301 del 17/11/ 2005;

Sez.2, n. 8465 dell’11/4/2006; Sez. 2, n. 7388 del 26/3/ 2009 , Sez. 2 , n. 27414 del 28/11/2009). Su questa premessa, questa Corte aveva ritenuto illegittima la sanzione per «elusione» del precetto legislativo di contestazione immediata e, per altro verso, per l’impossibilità di verificare le concrete situazioni in cui l'apparecchio di rilevamento automatico aveva operato. L’art. 4, comma 1, del suddetto d.l . 27 giugno 2003, n. 151 , tuttavia,ha poi aggiunto , all’ art. 201 , il comma 1 ter, esplicitamente Ric. 2021 n. 15612 sez. S2 -ud. 31-1-2024 - 6 - prevedendo che nell'ipotesi di attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa (ipotesi contemplata dalla lettera b del comma 1 bis dello stesso articolo) non sianecessaria la presenza degli organi di polizia stradale «qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate»;l’art. 36 della legge 29/07/2010 n. 120, pure recante ulteriori modifiche, ha quindi aggiunto al comma 1 bis la lettera g-bis), escludendo la necessità della contestazione immediata quando l’accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214avvenga per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento.

In conseguenza, questa Corte ha allora ritenuto che i documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo (nel caso di specie, apparecchiatura denominata "T-red"), ove omologati e «utilizzati nel rispetto delle prescrizioni riguardanti le modalità di installazione e di ripresa delle infrazioni», siano divenuti idonei a funzionare anche in modalità completamente automatica, senza la presenza degli agenti di polizia.(cfr. sull’incidenza della modifica normativa, Cass. Sez. 2, n. 21605 del 19/10/2011). È, dunque, ormai stabilito che , dopo le modifiche dell’art. 201 cod. strada,gli incroci regolati da semaforo possano essere presidiati da apparecchiature di rilevamento automatico delle infrazioni, che la contestazione possa essere differita e che per l’accertamento della sanzione non sianecessaria la presenza di organi di polizia stradale.

La previsione della contestazione differita e dell’accertamento a mezzo di apparecchi di rilevamento automatico, tuttavia, costituisce comunque, e ancora, un’eccezione alla regola generale posta dall’art. 200 cod. strada e, in generale, dall’art. 14 della legge 24/11/1981 n. 689: in conseguenza, questa eccezione necessita, per operare, di una specifica regolamentazione. Ric. 2021 n. 15612 sez. S2 -ud. 31-1-2024 - 7 - In senso diverso e contrarionon rileva ilcomma 1 quater dell’art. 201, come inserito dall’art. 36 l. 120/2010, laddove prevede che «fuori dei centri abitati» gli apparecchi di rilevazione automatica delle infrazioni di cui alla lett. g bis dello stesso articolo (tra cui proprio il passaggio con luce rossa, ex art. 146) possano essere «installati ed utilizzati solo sui tratti di strada individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ricorrendo specifiche e predeterminate caratteristiche di questi tratti.

La previsione della previa individuazione da parte del prefetto per le strade extraurbane non significa affatto, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, che nei centri urbani l’apposizione degli apparecchi di rilevazione automatica sia sottratta alla regolamentazione degli enti proprietari, ma deve intendersi diretta ad individuare l’organo competente alla regolamentazione fuori dal centro abitato. Sul punto, allora, deve ancora considerarsi che l’art. 5 del codice della strada prevede al comma terzo, quale regola generale, che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione siano emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

Nell’art. 7, sono quindi previste le competenze del Sindaco (in particolare, in situazioni che richiedono l’adozione di provvedimenti caratterizzati da ragioni urgenti o contingenti) e della Giunta: in quanto organo politico del Comune, quest’ultima, ai sensi dell’art. 54 TUEL, compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o Ric. 2021 n. 15612 sez. S2 -ud. 31-1-2024 - 8 - dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento.

In particolare, pertanto, diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, è la Giunta, acquisiti i necessari pareri della dirigenza dei settori competenti, a gestire il centro urbano dal momento della pianificazione urbanistica fino al dettaglio della regolamentazione della viabilità e della circolazione, come definita - quest’ultima - dal n. 9 del comma primo dell’art. 3 cod. strada ( il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada). Da queste considerazioni deriva che una previa individuazione delle intersezioni il cui attraversamento è regolato da semafori presidiati da apparecchiature di controllo con rilevamento automatico deve necessariamente avvenire anche nel centro abitato, a mezzo di delibera della Giunta, nell’esercizio del suo potere discrezionale di gestione del territorio urbano.

Questa individuazione non è contenuta nella delibera n. 264/2016prodotta dal Comune, adottata per l’approvazione del Piano esecutivo di gestione del Comune di Moncalieri: questo provvedimento, infatti, ha funzione unicamente programmaticae a tale scopo è stat a prevista non in dettaglio, ma soltanto in generale, senz’altra specificazione, «l’installazione di videosorveglianza con rilevazione da remoto della violazione dell’art. 146 comma 3 cod. strada». Al contrario, come rilevato in ricorso, proprio in questa delibera è previsto che l’installazione di questi apparecchi avvenga «previa predisposizione di atti propedeutici all’installazione».

In conseguenza, in assenza di delibera preventiva sulla possibilità di installazione dell’apparecchio di rilevazione automatica, deve ritenersi che la contestazione differita delle violazioni di cui ai verbali opposti non fosse legittima, perché avvenuta in assenza di Ric. 2021 n. 15612 sez. S2 -ud. 31-1-2024 - 9 - adeguata regolamentazione amministrativa in deroga, da parte dell’ente proprietario (cfr., in materia di conseguenze della contestazione differita in materia di rilevazione dell’eccesso di velocità, in ultimo, Sez. 6 - 2, n. 23726 del 01/10/2018 ): la sentenza deve perciò essere cassatasul punto.

2. Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento dell’esame del secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui il ricorrente ha lamentato la violazione dell’art.201 del codice della strada e degli art.115 e 116 cod. proc. civ., per non avere il Tribunale considerato che la contestazione degli illeciti è avvenuta con la rielaborazione, da parte di agenti,dei dati raccolti dall’apparecchio, il cui funzionamento non era, perciò, completamente automatico ma costituiva unicamente un ausilio per l’accertamento da parte dell’agente, con conseguente assenza di giustificazione della contestazione differita.

3. Non risultando necessari ulteriori accertamenti,la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l’accoglimento dell’opposizione di Alberto Salmi e la conseguente dichiarazione di nullità dei verbali di accertamento n. 5055R/2017/V del 3.10.2017, 5051L/2017/V del 19.9.2017, 4055R/2017/V del 16.9.2017, 4052R/2017/V del 16.9.2017, 4053R/2017/V del 16.9.2017, 5505R/2017/V del 11.10.2017, 5742R/2017/V del 13.10.2017, 5813R/2017/V del 17.10.2017, 7474L/2017/V del 11.10.2017, 7407L/2017/V del 10.10.2017, 7819L/2017/V del 13.10.2017, 8061L/2017/V del 17.10.2017, 8223L/2017/V del 18.10.2017. In considerazione della novità della questione trattata, le spese dei due gradi di merito e del presente giudizio di legittimità sono interamente compensate. Ric. 2021 n. 15612 sez. S2 -ud. 31-1-2024 - 10 -

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accogliel’opposizione di Alberto Salmi avverso i verbali di accertamento n. 5055R/2017/V del 3.10.2017, 5051L/2017/V del 19.9.2017, 4055R/2017/V del 16.9.2017, 4052R/2017/V del 16.9.2017, 4053R/2017/V del 16.9.2017, 5505R/2017/V del 11.10.2017, 5742R/2017/V del 13.10.2017, 5813R/2017/V del 17.10.2017, 7474L/2017/V del 11.10.2017, 7407L/2017/V del 10.10.2017, 7819L/2017/V del 13.10.2017, 8061L/2017/V del 17.10.2017, 8223L/2017/V del 18.10.2017, dichiarando la nulli