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Ordinanza — n. 21840/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses condominium owners' appeal regarding elevator installation authorization and expert report scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21840/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by condominium owners against a first-instance judgment annulling a building assembly's decision to authorize an elevator. The owners argued that the expert report exceeded its scope and violated procedural rules regarding evidence, while the opposing party contended the project was necessary for accessibility and caused no significant prejudice. The court found the lower courts' reasoning sound, noting the expert's actions were within bounds and the visual and value impacts were legally insignificant.

Regesto Legislator

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Art. 348-ter c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The appellate court's review of the expert report's scope and the assessment of the prejudice caused by the elevator installation are within the discretion of the court of first instance and do not warrant cassation.

Parole chiave

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condominium assembly elevator installation expert report scope barrier removal procedural admissibility prejudice assessment accessibility rights legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 183 co. 6 c.p.c.
di acquisire aliunde documentazione ritenuta necessaria, poiché i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. sono perentori (quindi la c.t.u.
Art. 112 c.p.c.
che la costruzione di un ascensore per eliminare le barriere architettoniche - se è vero che può essere approvata con le maggioranze ex art. 1123 co.
Art. 2 co. 3 l. 13/1989
Art. 1120 co. 2 c.c.
Art. 348-ter co. 5 c.p.c.
Il terzo motivo è inammissibile di nuovo ex art. 348-ter co. 5 c.p.c.(nella parte in cui lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo), mentre è in- fondato in relazione alla dedotta violazione dell’art.
artt. 2697 c.c
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 3086/2022
non avrebbe potuto impiegare (impedendo così a questa Corte di riscontrare l’operato del consulente alla luce di Cass. SU 3086/2022), mentre emerge piuttosto che il c.t.u.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ordinanza sul ricorson. 26393/2018 proposto da Carratù Antonio, Carratù Annamaria, Carratù Giuseppina, Ruggiero Anna Matilde, difesi dagli avvocati Fioravante Ronca, Fulvio Piezzi, Antonio D’Ursi, Salvatore Carratù; -ricorrenti- contro Siani Vincenzo, difesodall’avvocato Giorgio Polverino; -controricorrente e ricorrente incidentale- Violante Angelina, Condominio Palazzo Mascolo Vitale, Ventre Vincenzo, Pel- legrino Mariella, Di Salvio Francesco, Di Salvio Paolo, Di Salvio Dario; -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno n. 655/2018 del 16/572018.

Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa Vincenzo Siani, proprietario di un appartamento all'ultimo piano di un edificio condominiale impugnò dinanzi al Tribunale di Salerno la delibera 2di 5 – 26393/2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 22 ) – Caponi Est. condominiale che negaval’autorizzazione all’installazione di un impianto di ascensore. Intervenneroin giudizio alcuni condomini. Il giudizio di primo grado si concluse con una sentenza di accoglimento dell’impugnazione della delibera. La Corte di appello, adita dai condomini soccombenti,ha qualificato l’in- tervento dei condomini come adesivo autonomo (rigettando la correlativa eccezione d’inammissibilità) e confermato nel merito l’accoglimento dell’im- pugnazione della deliberacondominiale.

Ricorrono in cassazione i condominiin epigrafe indicati con quattro mo- tivi. Resiste il Siani con controricorso e ricorso incidentale condizionato con un motivo. Il Condominio ed altricondomini sono rimasti intimati . Sono pervenute memorie. Ragioni della decisione 1. -Il primo motivo del ricorso principale denuncia omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte di appello travisato il contenuto delle ordinanze emesse dal giudice di primo grado, con le quali è stato determinato l’incarico al c.t.u. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. e 183 co. 6 c.p.c., sul presupposto che non è consentito al c.t.u. di acquisire aliunde documentazione ritenuta necessaria, poiché i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. sono perentori (quindi la c.t.u. non può servire a supplire l’onere della prova).

In particolare, ècensurata la sentenza nella parte in cui argomenta che: «il c.t.u. ha effettuato una corretta valutazione del progetto portato al vaglio dell'assemblea condominiale del 13/10/2011, considerato il fatto che […] il c.t.u. è stato autorizzato dal giudice di prime cure a recepire qualsi- voglia informazione necessaria all'espletamento dell'incarico affidatogli». Il terzo motivo denuncia omesso esame di fatto decisivo e violazione dell’art.112 c.p.c., poiché oggetto del giudizio è la delibera che non approva 3di 5 – 26393/2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 22 ) – Caponi Est. un determinato progetto di costruzione dell’ascensore e non un altro pro- getto (successivo).

Il quarto motivo del ricorso principale denuncia ex artt. 2 co. 3 l. 13/1989 e 1120 co. 2 c.c. che la costruzione di un ascensore per eliminare le barriere architettoniche - se è vero che può essere approvata con le maggioranze ex art. 1123 co. 2 e 3 c.c. –non può derogare al limite dei diritti di proprietà individuale dei condomini. Si va valere una lesione del 5% della proprietà dei signori Carratù (leggera diminuzione di comodità di percorso per l’ac- cesso secondario al locale) e modesto disagio visuale per la proprietà Rug- giero. 2.

–Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile ex art. 348 - ter co. 5 c.p.c., trattandosidi doppia conforme e di giudizio di appello iniziato nel 2015, senza che la parte ricorrente specifichi distinte ragioni a fonda- mento delle due pronunce di merito conformi. Il secondomotivo è inammissibile per difetto di specificità, poiché la parte ricorrente non specifica in modo dettagliato i documenti che il c.t.u. non avrebbe potuto impiegare (impedendo così a questa Corte di riscontrare l’operato del consulente alla luce di Cass. SU 3086/2022), mentre emerge piuttosto che il c.t.u. ha impiegatoin modo ammissibile elementi di sapere specialistico.

Il terzo motivo è inammissibile di nuovo ex art. 348-ter co. 5 c.p.c.(nella parte in cui lamenta l’omesso esame circa un fatto decisivo), mentre è in- fondato in relazione alla dedotta violazione dell’art. 112 cpc, posto che i giudici di merito hanno esaminato la domanda di annullamento della deli- bera e l’hanno accolta motivando adeguatamente. Il quarto motivoè infondato , poiché la Corte ha adottato una motivazione analiticae coerente con la quale ha escluso che l’ascensore arrechi alle pro- prietà degli altri condomini una menomazione dell’utilitàapprezzabile in ter- mini di valutazione giuridica. (In particolare, si accerta «un modesto disagio visuale quantificato nello 0,5%, come tale assolutamenteinsignificante», in 4di 5 – 26393/2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 22 ) – Caponi Est. relazione ad un’unità; si accerta un deprezzamento più accentuato (5%) con riferimento ad un’altra unità: tuttavia, considerate allora la utilizzabilità pari al 95% del valore dell'immobile, l'altra possibilità di accessoal locale e il contemperamento tra il summenzionato principio di solidarietà condomi- niale e il dirittodi proprietà lievemente leso, non può non rivelarsi la piena realizzabilità del progetto di ascensore,estrinsecazione di un diritto fonda- mentale del disabile»).

La censura, quindi, attin ge la valutazione – spet- tante al giudice di merito –di irrisorietà del pregiudizio e perciò non coglie nel segno. Il quarto motivo è rigettato. 3. – Ne segue logicamente l’assorbimento del ricorso incidentale condi- zionato,che ha ad oggetto il capo relativo al profilo di motivazione con cui si è affermata la legittimazione dei condomini appellanti e ricorrenti. 4. –In conclusione, il ricorso principale è rigettato , il ricorso incidentale condizionatoè assorbito . Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, con distrazione, come richiesto.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso inciden- tale condizionato,condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che liquida in € 4.500, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui com- pensi e agli accessori di legge, da distrarsi in favore dall’avvocato Giorgio Polverino, antistatario. 5di 5 – 26393/2018 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 22 ) – Caponi Est. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ri