Cassation court dismisses appeal against LPI safety distance ruling for LPG tank near neighbor's land.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected Nuova Fuel Calor s.r.l.'s appeal against a lower court order to relocate an LPG tank 30 meters from a neighbor's boundary. The court held that the 'prevention principle' cannot be invoked by the landowner to avoid safety distances required by law, regardless of whether the tank was installed before or after the neighbor's construction. Consequently, the company was ordered to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 873, 875, 890 cod. civ.; The prevention principle is not invocable by a neighbor to bypass mandatory safety distances for dangerous installations, as the law imposes the obligation to maintain such distances to protect adjacent land from harm.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9854- 2021 proposto da: NUOVA FUEL CALOR s.r.l., in persona del LEGALE pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, v ia Degli Avignonesi 5 , presso lo studio dell'avv. Fabio Acampora dal quale è rappresentat a e difes a , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro QUARANTA ANTONIO, elettivamente domiciliato in Roma, v ia le Giulio Cesare 21/23, presso lo studio dell'avv. Carlo Boursier Niutta , rappresentatoe difeso dall’avv. prof. Settimio Di Salvo giusta procura in calce al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -controricorrente – e contro Ric. 2021 n. 9854 sez.
S2 -ad. 21-12-2023 - 2 - MANCO SALVATORE e IACOLARE ANTONIETTA -intimati - avverso la sentenza n. 3366/2020della CORTE D'APPELLO di NAPOLI , pubblicatail 5/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023dal c onsigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie del controricorrente. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 7/12/2010, Antonio Quaranta, quale proprietario di un appezzamento di terreno sito in Quarto, località Castello Monteleone, identificato in catasto al foglio 1 p.lla 747, convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Napoli, i coniugi Salvatore Manco e Antonietta Iacolare, quali proprietari di due fondi, identificati con le p.lle 903 e 843 dello stesso fgl 1, confinanti con la sua proprietà, chiedendo tra l’altro che fosse dichiaratal’illegittimità dell’apposizione, sul fondo dei convenutie in prossimità del loro confine, del serbatoio di metano di cui al grafico allegato al p er messo di costruire n. 139/2009, in quanto implicante asservimento del fondo di loro proprietà, con conseguente ordine di rimozione.
Costituendosi, i convenuti Manco e Iacolare chiamarono in manleva la Nuova Fuel Calor che conduceva in locazione il fondo identificato con la p.lla 843 e aveva realizzato sul fondo un distributore di carburante; la terza chiamata Nuova Fuel s.r.l. resistette alla domanda. Con sentenza n. 15098/2015, il Tribunale di Napoli accolse le domande attoree e, applicando alla fattispecie l’art. 13.2.1. dell’allegato 1 del d.P.R. 24 ottobre 2003 n.340 (Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di g.p.l.per autotrazione) e le distanze ivi previste , condannò Salvatore Ric. 2021 n. 9854 sez.
S2 -ad. 21-12-2023 - 3 - Manco e Antonietta Iacolare, in relazione alla particella 843 di proprietà di entrambi, a posizionare il serbatoio di g.p.l. in modo che il punto di riempimento distasse 30 mt. dal confine e il serbatoio distasse 20 mt., oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede; condannò quindi la Nuova Fuel Calor s.r.l. a rivalere i locatari di tutte le somme e le spese correlate allo spostamento del serbatoio. Con sentenza n. 3366/2020, la Corte d’appello di Napoli,ritenuto ammissibilel’appello di Nuova Fuel Calor s.r.l. , perché anche il terzo chiamato in garanzia impropria può autonomamente impugnare le statuizioni di primo grado relative al rapporto principale, purché abbia impugnato anche la statuizione di accoglimento della domanda principale, lo rigettò quanto alla censura della inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 13.2.1. dell’allegato 1 del d.P.R. 340/2003.
Avverso questa sentenza, Nuova Fuel Calor s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; Antonio Quaranta ha resistito con controricorso, illustrato da memorie;i coniugi Manco e Iacolarenon hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso, la società ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art.13 del d.P.R. 340/2003, prospettando la nullità della sentenza resa in violazione delle norme che disciplinano la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione.
Rimprovera alla Corte d’appello di avere confermato la correttezza dell’applicazione del parametro previsto da questa legge per determinare la distanza del serbatoio, sebbene la normadisciplini le distanze di sicurezza esterne dagli elementi pericolosi dell'impianto rispetto al perimetro di fabbricati esterni, laddove il fondo confinante degli attori è inedificato. Il motivoè infondato. Ric. 2021 n. 9854 sez. S2 -ad. 21-12-2023 - 4 - La normativa applicabile alla fattispecie è contenuta nell’articolo 890 cc a norma del quale chi presso il confine, anche se su questo si trova un muro divisorio, voglia fabbricare forni, camini, magazzini di sale, stalle e simili o vuol collocare materie umide o esplodenti o in altro modo nocive, ovvero impiantare macchinari, per i quali può sorgere pericolo di danni, deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, quelle necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza.
Secondo l’interpretazione ormai consolidata, (v. ipotesi di impianti di riscaldamento per uso domestico, alimentati a nafta) la norma stabilisce il regime delle distanze per le fabbriche e i depositi nocivi o pericolosi in base ad una presunzione di nocività e pericolosità che è assoluta, ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale. I n difetto di specifiche disposizioni al riguardo, la distanza in concreto sufficiente alla tutela del fondo vicino a quello in cui è stato installato il citato serbatoio dev'essere, invece, accertata dal G iudice secondo il suo prudente apprezzamento e anche alla luce delle prescrizioni tecniche previste dai regolamenti nonché delle norme tecniche di uso comune.
In questo secondo caso, la presunzione è superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino.(Cass. Sez. 2, n. 9267 del 16/04/2018; Sez. 2, n. 10607 del 23/05/2016; Sez. 2, n. 4286 del 22/02/2011; Sez. 2, n. 6217 del 23/05/1992). Nel caso in esame, la Corte d’appello, dato atto della mancanza di regolamenti specifici, ha motivato, alle pag. 6 e 7 della sentenza impugnata, perché abbia ritenutoutile, quale parametro di misurazione delle distanze di sicurezza, la norma speciale dettata dall’art. 13 dell’allegato 1 al d.P.R. 24/10/2003 n. 340, cioè del Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione Ric. 2021 n. 9854 sez.
S2 -ad. 21-12-2023 - 5 - stradale di G.P.L. per autotrazione: in particolare, ha focalizzato la motivazione della correttezza dell’applicazione di questa norma speciale sulla valutazione operata dal legislatore per stabilire quali distanze dal confine possanoscongiurare ogni possibile pericolo per chi si trovi sul fondo e garantire la rapidità di intervento in caso di accidente. Ilgiudice di merito – contrariamente a quanto afferma il ricorso –non ha applicato sic et simpliciter il DPR n. 340/2003, ma, una volta dato atto della “mancanza di regolamenti specifici” (v. pag. 8 rigo 1 sentenza), ha ritenuto di utilizzare la previsione del DPR solo come parametro per fissare la distanza di sicurezza da osservare, come prescrive l’art. 890 cc(v. anche pagg. 5 e ss sentenza).
In tal senso, l’esercizio del prudente apprezzamento è stato correttamente esercitato. In conseguenza, allora, è necessario comunque mantenere la distanza di sicurezza per il serbatoio di sostanze pericolose, pur in mancanza attuale di costruzioni, perché questa Corte ha già chiarito che, in questa ipotesi, non è legittimamente invocabile il principio cosiddetto «della prevenzione», di cui agli artt. 873, 875 cod. civ., da parte del soggetto interessato alla edificazione di un deposito di gas liquidoperché, indipendentemente dal momento in cui l'installazione venga compiuta, egli è il solo obbligato al rispetto delle distanz e «necessarie a preservare i fondi vicini da ogni danno alla solidità, salubrità e sicurezza»,come prescritto dall’art. 890 cod. civ..
L’art.890 cod. civ., infatti, intende tutelare proprio i fondi vicini dal pericolo di danni connesso all'installazione di depositiritenuti de iure pericolosi : il fatto che l'installazione sia stata effettuata prima dell’edificazione sul fondo confinante non conferisce alcun vantaggio, perché non sono i vicini che intendano costruire successivamente a doverosservare la distanza di sicurezza. Ric. 2021 n. 9854 sez. S2 -ad. 21-12-2023 - 6 - Il deposito può ritenersi legittimamente realizzato , pertanto , soltanto senon sia a priori possibile , nel raggio della distanza prescritta o ritenuta di sicurezza ein relazione agli strumenti urbanistici vigenti nella zona, che una costruzione venga in futuro ad esistenza , ma ciò , nella specie, non è riportato , né risulta accertato: altrimenti , l’installazione deve avvenire costituendo già all'interno del proprio terreno la prescritta zona di sicurezza verso l'esterno(Cass.
Sez. 2, n. 12077 del 27/11/1998; Sez. 2, n. 2423 del 19/04/1982). Il ricorso è perciò respinto , con conseguente condanna del la ricorrente Nuova Fuel Calors.r.l. al rimborso delle spese processuali in favore di Antonio Quaranta , liquidate in dispositivo in relazione al valore; non vi è statuizione sulle spese di Salvatore Manco e Antonietta Iacolareche non hanno svolto difese. Non ricorrono i presupposti per la condanna ex art. 96 cod. proc. civ., chiesta dal controricorrente, perchénella sottoposizione a questa Corte, con il ricorso, del controllo di correttezza in diritto e in fatto della sentenza impugnatanon è ravvisabile alcuna colpa grave.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna Nuova Fuel Calor s.r.l. al pagamento, in favore di Antonio Quaranta, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ric. 2021 n. 9854 sez. S2 -ad. 21-12-2023 - 7 - Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, c