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Ordinanza — n. 21814/2024 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal rejecting improper offset of architect's claim against contractor's debt.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21814/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court dismissed the appeal filed by the contractor against a lower court ruling that ordered her to pay the architect. The appellate court had re-evaluated the evidence and found no separate professional contract between the contractor and the architect, instead attributing the disputed payment to the contractor. The Supreme Court upheld this finding, ruling that the lower court correctly applied the principle of impropriety offset to resolve reciprocal debts arising from the same relationship without needing a separate compensation claim.

Regesto Legislator

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Art. 1233 c.c.; Art. 1580 c.c.: When reciprocal debts arise from the same legal relationship, the court may operate an improper offset ex officio to resolve the net balance, even if the party requesting offset did not explicitly plead it in the appeal.

Parole chiave

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improper offset reciprocal debts same legal relationship ex officio power contractor liability architect claim appellate review onorario dell'architetto

Disposizioni normative citate

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Art. 1233 c.c.
Art. 1580 c.c.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs
Art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
art. 2271 cod. civ
La ricorrente censura la pronuncia nella parte in cui ha applicato con disinvoltura le norme riguardanti l'imputazione di pagamento e la compensazione: il nostro ordinamento esclude, infatti, la compensazione tra obbligazioni che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio, ex art. 2271 cod.
art. 1388 cod. civ
Anche l'art. 1388 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 6700 del 13/03/2024
Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33872 del 17/11/2022
670497 –01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33872 del 17/11/2022, Rv.
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019, Rv.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 20/04/2006
655206 –01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 20/04/2006, Rv.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16497/2019 R.G. proposto da: EGA 74 e PIERI MASSIMO, elettivamente domiciliati in Roma, Viale dell’Umanesimo 69, presso lo studio dell’avvocato CARMELA DEL PRETE, che li rappresenta e difende, -ricorrenti – contro MATTI ANNALISE, elettivamente domiciliatain ROMA, VIALE APPIO CLAUDIO, N. 208, presso lo studio dell’avvocato SARCHI ANTONELLA (SRCNNL70H42B180B) che larappresenta e difende; -controricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 7539/2018depositata il 21/11/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:

1. Con decreto ingiuntivo notificato su istanza della Ega 74 srl (‘EGA’), il Tribunale di Roma ingiungeva ad Annalise Matti il pagamento di €. 12.000,00 corrispondente al residuo prezzo dovuto per l'esecuzione di lavori di ristrutturazione presso l'appartamento di quest'ultima. Il suddetto decreto veniva opposto innanzi al medesimo Tribunale dall'ingiunta, che rilevava - tra l'altro - di aver corrisposto alla società un importo complessivo di €. 58.000,00, di cui €. 48.000,00 a mezzo di bonifici bancari in pagamento di somme indicate in precedenti fatture, ed €. 10.000,00 tramite due assegni bancari non oggetto di fatturazione, indebitamente percepiti da Massimo Pieri, amministratore unico e legale rappresentante della EGA, del quale chiedeva l'autorizzazione alla chiamata in causa.

In via riconvenzionale, l'opponente chiedeva la condanna di EGA al risarcimento dei danni arrecatile a cagione dell'imperfetta ed incompleta esecuzione dei lavori. Costituitosi, il Pieri deduceva la sussistenza di un contratto di prestazione professionale, conseguente alla propria qualità di architetto, distinto rispetto al contratto di appalto stipulato dalla Matti con EGA. 1.1. Il Tribunale di Roma riteneva provata la sussistenza di due autonomi rapporti tra le parti del giudizio: un contratto d'appalto intercorso tra l'opponente e la EGA; un contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso tra l'opponente e il Pieri, nella sua qualità di architetto e, pertanto, rilevava che tale ultima prestazione era stata retribuita con il versamento di €. 10.000,00; quantificava il prezzo complessivo dei lavori eseguiti in €. 60.000,00; accertava come non eseguiti a regola d'arte i lavori realizzati da EGA, necessitanti perciò di un corretto ripristino per una spesa di €. 9.779,35 e, per l'effetto, condannava l'opponente al pagamento della differenza tra il residuo prezzo non pagato, pari a €. 12.000,00 e l'importo suddetto, per una somma finale di €2.220,65.

2. La suddetta pronuncia veniva impugnata dalla Matti innanzi alla Corte d'Appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza gravata, con sentenza n. 7539/2018, condannava la EGA al pagamento di €. 7.779,35 nei confronti di Annalise Matti, oltre al pagamento - in solido con Massimo Pieri - delle spese del doppio grado di giudizio. A sostegno della sua decisione, affermava la Corte che: - il terzo chiamato, Massimo Pieri, non ha adeguatamente adempiuto l'onere probatorio, sullo stesso ricadente, relativo all'avvenuto conferimento dell'incarico professionale e dell'effettivo espletamento dello stesso, avendo depositato due fatture dall'importo complessivo di €. 10.000,00 che, oltre a non specificare le prestazioni svolte e ad essere sfornite di prova in ordine alla ricezione da parte dell'odierna appellante, recano importi e date non coincidenti con importi e date degli assegni bancari spiccati dalla Matti; - in considerazione anche del decisivo elemento presuntivo rappresentato dal ruolo di amministratore unico rivestito dal Pieri al momento dell'esecuzione dei lavori da parte della EGA, deve ritenersi adeguatamente dimostrato dall'appellante il dato dell'imputazione della somma di €. 10.000,00 al complessivo importo da questa dovuto in conseguenza dei lavori eseguiti da EGA; -ne consegue che la somma residua dovuta dall'appellante non era pari all'intero importo di quella originariamente ingiunta (ossia €. 12.000,00) ma - detratta l'ulteriore somma di euro 10.000,00 - era pari ad €. 2000,00 da porre in compensazione impropria con quella di €. 9.779,35 necessaria per l'eliminazione dei difetti delle opere, nella misura determinata dal CTU.

3. La pronuncia veniva impugnata per la Cassazione da EGA 74 srl e da Pieri Massimo conricorso affidato a due motivi, illustrato da memoria. ResistevaAnnalise Matti depositando controricorso illustrato da memoria. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione, exart. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., degli artt.112 cod. proc. civ. e 116 cod. proc. civ. - vizio di omesso esame circa un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. Sull'assunto di un fatto decisivo, ossia che i due assegni emessidalla committente per un totale di €. 10.000,00 erano stati consegnati all'architetto Pieri e dallo stesso personalmente incassati, la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui, pronunciando ultra petita, imputa la somma di €. 10.000,00 al pagamento in favore di EGA, cifra pagata invece al professionista come corrispettivo del compenso a lui spettante; dispone la condanna di EGA al pagamento di somme nei confronti della Matti in forza di compensazione impropria già esclusa dal Tribunale e non riproposta in appello: con l’atto d’appello, infatti, la Matti aveva chiesto una condanna di restituzione di indebito nei confronti dell'architetto Pieri.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione, exart. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., degli artt.1241 cod. civ. (compensazione), 2271 cod. civ. (esclusione della compensazione), 2462 ss. cod. civ. (responsabilità nelle s.r.l), 1193 cod. civ. (imputazione di pagamento), 1388 cod. civ (contratto concluso dal rappresentante), 2697 cod. civ. (onere della prova) e 115 cod. proc. civ. La ricorrente censura la pronuncia nella parte in cui ha applicato con disinvoltura le norme riguardanti l'imputazione di pagamento e la compensazione: il nostro ordinamento esclude, infatti, la compensazione tra obbligazioni che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio, ex art. 2271 cod. civ.: norma che a fortiori si applica alle obbligazioni tra il terzo e il rappresentante legale che abbia agito in proprio, come nel caso in questione.

Anche l'art. 1388 cod. civ. esclude la regola del mandato con rappresentanza per effetto della quale il mandante è direttamente obbligato neiconfronti dell'altro contraente nel caso in cui il mandatario non dichiari di agire in nome del mandante. Infine, quanto all'onere della prova: poiché l'architetto Pieri rivestiva la parte di convenuto rispetto all'azione di ripetizione di indebito promossa dalla Matti, era quest'ultima ad essere gravata dell'onere di provare che il pagamento effettuato nei confronti del professionista fosse privo di giustificazione.

3. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi censurano la sentenza impugnata, seppure sotto profili differenti, nella parte in cui – esclus a la sussistenza di un rapporto professionale autonomo con l’architetto Pieri – imputa il pagamento effettuato nelle mani del Pieri al credito di EGA ed opera una compensazione impropria tra il credito di quest’ultima così ridotto e il suo debito con la Matti. Entrambi sono infondati per le ragioni che seguono. 3.1. La Corte territoriale, in accoglimento del secondo motivo di appello e ricostruendo la scansione processuale della vicenda, ha rilevato che l’appellante aveva fondato le proprie difese avverso la domanda principale spiegata dalla EGA in sede di ricorso monitorio, assumendo di aver versato somme complessive in favore della società pari ad €. 58.000,00 corrispondenti al valore delle opere realizzate.

Rivalutato il compendio probatorio, il giudice di seconde cure è pervenuto a conclusione opposta a quella del primo giudice, ossia all'inesistenza di un rapporto professionale autonomo tra la Matti e il Pierri: motivazione, questa, scevra da incongruenze logico- giuridiche, e pertanto insindacabile in questa sede. D a tanto consegue l'imputazione di €. 10.000,00 - dovuti al Pieri secondo la ricostruzione del primo giudice -alla società EGA. 3.2. Una volta effettuata questa diversa imputazione del pagamento in questione, rientra tra i poteri del giudice di seconde cure - senza perciò incorrere nel vizio di ultra petizione - operare d'ufficio la compensazione impropria tra i debiti e crediti reciproci tra le parti aventi origine in uno stesso rapporto, risolvendosi in una verifica delle reciproche poste attive e passive delle parti, senza che sia necessaria la riproposizione in appello della domanda di compensazione, posto che nel caso che ci occupa l'accertamento si fonda su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo (Cass.

Sez. 2, Ordinanza n. 6700 del 13/03/2024, Rv. 670497 –01; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 33872 del 17/11/2022, Rv. 666238 -01). 3.3. Priva di pregio è, altresì, la censura della ricorrente in merito all’asserita erronea distribuzione degli oneri di prova: avendo il convenuto Pieri dedotto la sussistenza di un contratto di prestazione professionale, quale fatto modificativo della pretesa dell’allora opponente, incombeva su di lui l’onere di dimostrare il suo credito, ossia la prova del conferimento dell’incarico e del suo effettivo espletamento (ex multis di recente:

Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019, Rv. 655206 –01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9254 del 20/04/2006, Rv. 588986 -01).

4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso. Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore dellacontroricorrente, che liquida in €. 3.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs