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Ordinanza — n. 21798/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal ruling for failure to verify plaintiff's legal title for easement of view under Civil Code Art. 907.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21798/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision which had upheld a neighbor's claim for view easement based solely on the absence of a specific objection. The plaintiff argued that the lower court failed to verify whether she held a valid legal title, such as a contract or prescription, to claim the easement. The court ruled that mere proximity of windows does not create a right to view without a specific legal basis, and the burden of proving this title rests entirely on the plaintiff.

Regesto Legislator

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Art. 907 cod. civ.; Art. 115 cod. proc. civ.: A neighbor cannot unilaterally claim a view easement merely by building closer than statutory distances; the plaintiff must prove a specific legal title, and the defendant's lack of detailed objection does not substitute for the plaintiff's failure to allege such title.

Parole chiave

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easement of view statutory distances burden of proof legal title acquisition civil procedure objection legittimazione a contestare licenza violazione delle distanze legali azione di manutenzione

Disposizioni normative citate

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Art. 907 cod. civ.
civ., di aperture che consentano la inspectio e la prospectionel fondo confinante - non è di per sé suscettibile di tutela in via petitoria, al fine di pretendere, da parte del vicino che edifichi sul proprio fondo, l'osservanza delle distanze previste dall'art. 907 cod. civ.
Art. 905 cod. civ.
21-12-2023 - 4 - concretizzata nell'esistenza, a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 cod.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 115 cod. proc. civ.
In stretta conseguenza, allora, per ritenere operante la mancata contestazione ex art. 115 cod.
Art. 360, comma I, n. 3, 4, 5 cod. proc. civ.
3, 4 e 5 del comma I dell’art. 360 cod.
art. 907 cod. civ
civ., di aperture che consentano la inspectio e la prospectionel fondo confinante - non è di per sé suscettibile di tutela in via petitoria, al fine di pretendere, da parte del vicino che edifichi sul proprio fondo, l'osservanza delle distanze previste dall'art. 907 cod. civ.
art. 360 cod. proc. civ
3, 4 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Rosalia Russo ha lamentato la violazione degli artt.
articolo 91 cod. proc. Civ
art. 905 cod. civ
21-12-2023 - 4 - concretizzata nell'esistenza, a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 cod.
art. 115 cod. proc. civ
In stretta conseguenza, allora, per ritenere operante la mancata contestazione ex art. 115 cod.
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Testo completo

nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2248 -2021 proposto da: RUSSO ROSALIA, elettivamente domiciliata in Roma, v ia Kenia 16 , presso lo studio dell'avv. Alessia Guerra, rappresentata e difes a dall’avv. Francesco Bauso, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -ricorrente - contro FISICARO GIUSEPPA, elettivamente domiciliata in Roma, via Francesco Duodo n.49, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pannuti, rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Bonomo, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2021 n. 2248 sez.

S2 -ad. 21-12-2023 - 2 - avverso la sentenza n. 630 / 2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, pubblicatail 25/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023dal c onsigliere PATRIZIA PAPA; lette le memorie delle parti. FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato in data 26/2/2008, Giuseppa Fisicaro convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Enna, Rosalia Russo e, premesso, per quel che ancora qui rileva, che era proprietaria di un immobile confinante, sul lato sud, con un appartamento di proprietà della convenuta e che quest’ultima, nel 2002, aveva realizzato un torrino scala in violazione delle distanze legali dalla finestra del suo immobile, compromettendo il suo diritto di veduta, chiedeva fosse ordinata alla convenuta la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, con conseguente condanna al risarcimento dei danni.

Con sentenza n. 324/2014, il Tribunale di Enna accolse la domanda e condannòRosalia Russo ad arretrare il torrino scala fino a ripristinare la distanza di tre metri dalla veduta diretta vantata dall’attrice, rigettando la domanda di risarcimento dei danni. Con sentenza n.630/2020, la Corte di Appello di Caltanissetta confermò integralmente la decisione, escludendo la fondatezza del motivo di impugnazione formulato da Rosalia Russo sull’apertura della veduta, da parte dell’attrice, a distanza inferiore dal suo immobile e, quindi, sulla insussistenza di un diritto di veduta tutelabile ex art. 907 cod. civ.: sul punto, infatti, la Corte d’appello, pur dando atto che la convenuta Russo avesse «insistito» nel rispetto delle distanze, ritenne che la legittimità del diritto di veduta di parte attrice non risulta sse contestato.

Ric. 2021 n. 2248 sez. S2 -ad. 21-12-2023 - 3 - Avverso questa sentenza Rosalia Russo ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi, a cui Giuseppa Fisicaro ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1Con il primo motivo, articolato in riferimento ai n. 3, 4 e 5 del comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Rosalia Russo ha lamentato la violazione degli artt. 2697 e 907 cod.civ., per omesso, insufficiente e contradditorio esame circa un fatto decisivo per il giudizio,ovvero la mancata prova,da parte attrice Fisicaro che pure ne aveva l’onere, di un valido titolo di acquisto della finestra-veduta e per non avere la Corte di appellosvolto alcun accertamento sul punto. 1.2 Col secondo motivo si denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione del Regolamento Edilizio del Comune di Centuripe e mancata valutazione della natura di volume tecnico del torrino scala. 1.3 Col terzo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione dell'articolo 91 cod. proc.

Civ. 2 Il primo motivo è fondato sotto il profilo della violazione di norme di diritto (artt. 907 e 2697 cc). Condizione dell'azione volta ad ottenere l'osservanza da parte del vicino delle distanze di cui all'art. 907cod. civ. è proprio l a titolarità del diritto reale di vedutache, come tale, deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice, salvo che da parte del convenuto non vi sia stata ammissione, esplicita o implicita, purché inequivoca, della relativa sussistenza (Cass. Sez. 2, n. 11287 del 10/05/2018; Sez. 2, n. 4192 del 16/02/2017;

Sez. 2, n. 18030 del 03/08/2010). Il diritto di proprietà di un immobile fronteggiante il fondo altrui non può attribuire, infatti, per sé solo e in assenza di titoli specifici (negoziali o originari, come l'usucapione), anche l'acquisto della servitù di veduta; ne consegue che una situazione di mero fatto - che si sia Ric. 2021 n. 2248 sez. S2 -ad. 21-12-2023 - 4 - concretizzata nell'esistenza, a distanza inferiore di quella prescritta dall'art. 905 cod. civ., di aperture che consentano la inspectio e la prospectionel fondo confinante - non è di per sé suscettibile di tutela in via petitoria, al fine di pretendere, da parte del vicino che edifichi sul proprio fondo, l'osservanza delle distanze previste dall'art. 907 cod. civ.

Nella specie, dunque, la Corte d’appello non ha correttamente applicato questo principio laddove si è limitata a riportare che Russo «nulla ha contestato sulla liceità del diritto di veduta dell’attrice», perchécondizione dell’azione di Giuseppa Fisicaro era la sussistenza di un titolo legittimo,da parte sua, del diritto di servitù di veduta a carico del fondo convenuto, acquistato per negozio o per usucapione e il relativo onere probatorio era proprio a carico suo quale attrice in 907 cod. civ. In stretta conseguenza, allora, per ritenere operante la mancata contestazione ex art. 115 cod. proc. civ.era necessario che risultasse unacompiuta e specifica allegazione di questo titolo da parte di Fisicaro perché l’onere di contestazione gravante sul convenuto si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi esonera il convenutodall'onere di compiere una contestazione circostanziata.

Questa verifica non è stata riportata in sentenza dalla Corte d’appello, a fronte dello specifico motivo di impugnazione di parte convenuta Russo e della specifica allegazione, sul punto, in primo grado come riportatiin ricorso ( sia a pag. 2 che a pag. 8 quanto alla comparsa di risposta di primo grado e a pag. 5quanto al motivo di appello ) . La decisione, pertanto, non risulta conforme al principio di diritto che impone, in ipotesi di azione ex 907 cod. civ., la verifica della Ric. 2021 n. 2248 sez. S2 -ad. 21-12-2023 - 5 - sussistenza della condizione dell’azione costituita dall’avvenuto acquisto di un diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino.

Si rende necessario un nuovo esame.

2. Dall’accoglimento del primo motivo deriva, in logica conseguenza, l’assorbimento dei restanti motivi. La sentenza impugnata devepertanto essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta perché(in diversa composizione) riesamini la domanda verificando innanzitutto se Giuseppa Fisicaro, attrice ex art. 907 cod. civ., avesse (e a che titolo)acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino diRosalia Russo, convenuta per il rispetto delle distanze dalle suddette vedute. Il giudice di rinvio regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto , con rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche le spesedel giudizio di legitti