Family agreement nullity due to lack of solemn form; appeal dismissed for non-justified grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal against the Second Instance judgment regarding a family agreement and subsequent transactions. The lower courts declared the agreement null due to a lack of the required solemn form under Article 768-ter of the Civil Code and rejected the counterclaim for damages. The appellant argued that a prior final judgment had already established the nullity of the split agreement, but the Court found the appeal's grounds insufficient and unrelated to the specific procedural issues raised.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 768 ter cod. civ.; Art. 2909 cod. civ.: A family agreement lacking the required solemn form is null and void; a prior judgment on a related split agreement does not automatically validate a subsequent family pact if formal requirements are unmet.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 27688/2024 R.G. proposto da: MERLIN PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GHIRZA 13, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA PITTELLI, rappresentato e difeso dagli avvocati GIOVANNI GOZZI e PAOLO POZZA giusta procura in atti; –ricorrente – contro IMMOBRIXEN S.N.C. DI MARCO MERLIN C. (già Merlin Domenico K.G. – s.a.s. di Merlin Marco C.), in persona del legale rappresentante pro tempore, MERLIN MARCO, MERLIN STEFANO, MERLIN FRANCESCA, MERLIN PIERLUIGI, FILIPPI MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato KARL REITERER giusta procura in atti;
–controricorrenti – nonché MERLIN DOMENICO; -intimato - avverso la sentenza n. 70/2019 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 14/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. La s.n.c. Immobrixen di Marco Merlin Co. (già Merlin Domenico di Merlin Marco Co. s.a.s.), Marco, Stefano, Francesca, Pierluigi, Domenico Merlin e Maria Filippi, con atto del 2014, citarono in giudizio Paolo Merlin, perché quest’ultimo fosse condannato ad adempiere gli obblighi assunti con l’accordo di famiglia intervenuto fra le parti il 5/8/2008, siccome successivamente modificato da due transazioni, di cui una giudiziale, nonché a risarcire il danno procurato dall’inadempimento.
Il convenuto eccepì che il negozio del 5/8/2008 era nullo per difetto della forma solenne (atto pubblico) prescritta dall’art. 768 ter cod. civ., trattandosi di patto di famiglia. In via riconvenzionale chiese condannarsi gli attori al risarcimento del danno per averlo estromesso senza giusta causa dalla società di famiglia Merlin Domenico s.a.s.
2. L’adito Tribunale, accolta l’eccezione, dichiarò nulli per vizio di forma l’anzidetto accordo e le successive transazioni, che lo integravano e modificavano. Rigettò, inoltre, la domanda riconvenzionale sul rilievo che l’attore in riconvenzionale aveva prestato acquiescenza alla delibera del 2/11/2013 con la quale era stato estromesso dalla società.
3. La Corte d’appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano, investita dall’appello principale degli attori e da quello incidentale del convenuto, accolse il primo e rigettò il secondo, statuendo che Paolo Merlin era debitore nei confronti della Immobrixen della complessiva somma di € 1.948.220,79 e nei confronti di Domenico Merlin e Maria Filippi della rendita vitalizia mensile di € 500,00, con decorrenza dal mese di febbraio del 2012, oltre accessori; dichiarò inoltre che Paolo Merlin non aveva diritto alla liquidazione della quota di sua pertinenza nella s.a.s. Merlin Domenico.
4. La discrasia d’epilogo giudiziale consiglia di richiamare, sia pure in sintesi, gli argomenti motivazionali salienti della sentenza di secondo grado, per quel che ancora residua d’utile in questa sede. 4.
1. Alla famiglia Merlin facevano capo due società: Fabbrica Alpenmoebel s.r.l., che produceva mobili e Merlin Domenico s.a.s., proprietaria d’immobili e impianti, fra i quali quelli utilizzati in affitto dalla prima società. Dall’accordo dell’agosto del 2008 si poteva apprendere che i genitori Domenico Merlin e Maria Flippi, insieme ai figli Paolo, Marco, Stefano e Francesca, possedevano il 76,50% delle quote di Fabbrica Alpenmoebel e la quota restante del 23,50% era posseduto da Luigino Merlin, fratello di Domenico. Per quanto riguardava, invece, la Merlin Domenico s.a.s., l’accomandatario e gli accomandanti Paolo e Marco possedevano l’intero patrimonio sociale.
Con la richiamata convenzione si stabilì di assegnare a Paolo la Fabbrica Alpenmoebel e ai suoi fratelli la Merlin Domenico s.a.s., con la previsione di conguagli donativi da parte dei genitori, al fine di pareggiare le quote. A quest’ultimi era stato riservato il diritto d’abitazione in un immobile della Merlin Domenico s.a.s. e una rendita vitalizia. Per compensare Paolo dalla dismissione della quota in Merlin Domenico s.a.s. si era previsto il trasferimento di taluni beni (con esclusione degli immobili aziendali) da attuarsi attraverso un’operazione di scissione societaria cd. asimmetrica, di talché, a conclusione dell’operazione, i predetti beni sarebbero confluiti in una terza e nuova società facente capo esclusivamente a Paolo.
I beni di Merlin Domenico s.a.s. che fino a quel momento erano condotti in affitto d’azienda da Fabbrica Alpenmoebel, avrebbero continuato a essere da quest’ultima detenuti in forza di un contratto di locazione. 4.
2. Dopo avere delineato le caratteristiche essenziali del patto di famiglia, la Corte di merito esclude che il superiore accordo possa inscriversi nel perimetro dell’istituto regolato dagli artt. 768 bis e seg. cod. civ., mancando lo scopo del trasferimento societario ai discendenti, in via stabile e anticipata, in quanto i figli di Domenico Merlin e Maria Filippi erano già tutti soci di Fabbrica Alpenmoebel s.r.l. e i figli Paolo e Marco lo erano anche di Merlin Domenico s.a.s. Conclude la sentenza, Manca, dunque, la figura del disponente che trasferisce ad uno o ad alcuni tra i discendenti la sua azienda ovvero le sue partecipazioni di controllo nella sua società .
Inoltre, gli assegnatari non si erano obbligati al pagamento di somme compensative delle quote di riserva spettanti agli eredi legittimari e neppure nei confronti della madre, erede necessaria, che era socia di Fabbrica Alpenmoebel s.r.l., chiamata, con il marito ad atti di liberalità al fine di conguaglio. Secondo la Corte di Trento, Sezione di Bolzano, La funzione pratica del negozio era evidentemente rappresentata dalla progettata dismissione gratuita delle partecipazioni societarie da parte dei genitori Merlin Domenico e Filippi Maria in favore dei loro figli, che ad eccezione di Merlin Pierluigi, già facevano parte delle medesime compagini societarie, assicurando loro un trattamento paritario.
Ne deriva che, contrariamente a quanto statuito in primo grado, l’accordo d.d. 5.8.2008, così come le sue successive modificazioni ed integrazioni d.d. 20.7.2010, sono valide e vincolanti per le parti, benché non siano state concluse con atto pubblico . 4.
3. La domanda di condanna di Paolo Merlin all’adempimento delle obbligazioni assunte con il negozio dell’agosto del 2008, a parte la sua genericità, risultava priva di rilievo in quanto: il rilascio degli immobili appartenenti a Merlin Domenico s.a.s. era, seppur tardivamente, già avvenuto; Domenico era stato estromesso da Merlin Domenico s.a.s. il 23/11/2013; la scissione societaria asimmetrica non poteva disporsi giudizialmente, non essendo in giudizio la società che avrebbe dovuto essere beneficiaria. Inoltre, la domanda concernente quest’ultimo adempimento era stata già avanzata in giudizio e disattesa dal Tribunale di Bolzano con sentenza dell’11/2/2013. 4.
4. Quanto alla domanda di risarcimento del danno risultava decisivo l’accordo transattivo giudiziale del 20/7/2010, con il quale ciascuna delle parti si era resa garante del completo, esatto e tempestivo adempimento. Trattavasi di una “fideiussio indemnitatis”, che, nel caso di prestazione infungibile non eseguita dal debitore principale, trasforma la garanzia fideiussoria in obbligazione pecuniaria. Quindi, il convenuto appellato era responsabile del ritardato rilascio degli immobili che erano appartenuti a Merlin Domenico s.a.s., condotti in locazione da Fabbrica Alpenmoebel s.r.l., medio tempore fallita, società di cui egli era socio unico e amministratore.
Con la transazione del luglio del 2010 il debito della morosa Fabbrica Alpenmoebel s.r.l. era stato determinato, anche per il futuro, in € 1.500,00 giornaliere. Immobrixen s.n.c. (già Merlin Domenico s.a.s.) era stata ammessa al passivo del fallimento della Alpenmoebel s.r.l. per l’ammontare di € 1.036.901,87, con una riduzione di € 930.000,00. La circostanza che la decurtazione non fosse stata contestata in sede fallimentare, precisa la decisione, non poteva condurre alla conclusione che la creditrice vi abbia rinunziato e, pertanto, il garante Paolo Merlin era tenuto al pagamento della complessiva somma di € 1.948.220, 79. 4.
5. L’appellato si era obbligato a corrispondere il 20% della rendita vitalizia mensile di € 2.500,00 in favore dei genitori e nonostante che quest’ultimi avevano adempiuto gli impegni assunti, trasferendo le proprie partecipazioni ai figli, Paolo era venuto meno al proprio e, quindi, doveva essere condannato a corrispondere la quota di sua debenza dal mese di febbraio 2012. 4.
6. Nessuna delle parti aveva chiesto la risoluzione degli accordi intercorsi, anzi, ognuna aveva instato per la sua esecuzione; neppure Paolo, il quale, pur avendo eccepito la nullità, in via di subordine non aveva chiesto larisoluzione. Di conseguenza, l’ estromissione di quest’ultimo dalla Merlin Domenico s.a.s. (delibera del 2/11/2013) doveva reputarsi rientrare nel piano esecutivo del programma negoziale e, pertanto, al medesimo non spettava liquidazione di quota alcuna. Inoltre Paolo Merlin non aveva mai impugnato la delibera di esclusione. Negata, infine, l’eccepita nullità dell’accordo, il rigetto di una tale pretesa e, quindi, l’accoglimento dell’accertamento negativo chiesto dagli appellanti, giustificavano pienamente la non spettanza di liquidazione della quota.
5. Paolo Merlin ricorre sulla base di cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Immobrixen s.n.c. di Marco Merlin C. (già Merlin Domenico K.G. s.a.s. di Merlin Marco C.), Marco, Stefano; Francesca, Pierluigi Merlin e Maria Filippi resistono con controricorso.
6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1372, 768 bis, 782, 1351 e 458 cod. civ. Con il motivo si deduce che la Corte d’appello aveva errato a non qualificare la convenzione dell’agosto del 2008 come patto di famiglia, contratto tipico del quale l’accordo aveva tutti gli elementi: parteciparono l’imprenditore (il padre), la moglie di costui, in qualità di legittimaria, e tutti i figli di entrambi; Domenico Merlin trasferì ai propri discendenti tutte le sue partecipazioni nelle società da lui fondate; i figli ricevettero le partecipazioni; alla madre, Maria Filippi, unica legittimaria, al solo ipotizzabile titolo di soddisfazione della quota di riserva, venne riconosciuto il diritto d’abitazione, l’uso d’una autovettura e la rendita vitalizia.
Conferma della conformità al tipo si ricavava dal raggiungimento dello scopo legislativo di evitare la frammentazione societaria alla morte dell’imprenditore, favorendo il passaggio dell’impresa alla successiva generazione. Trattavasi, in definitiva, di un patto di famiglia, la cui esecuzione era affidata a un programma negoziale già previsto, avente natura onerosa (l’assegnazione delle quote risulta compensata dal diritto d’abitazione, d’uso dell’autovettura e dalla rendita vitalizia). Patto di famiglia nullo per mancanza della forma solenne prevista dalla legge.
7. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., anche in relazione al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. Con sentenza n. 11/2013 del Tribunale di Bologna, passata in giudicato, era stata implicitamente accertata, spiega il ricorrente, la nullità del patto di scissione contenuto nella convenzione dell’agosto del 2008 e sue successive modifiche. Ciò, anche a non volere reputare che si fosse in presenza di un patto di famiglia privo di forma “ad substantiam”, lo stesso non poteva sfuggire alla sanzione della nullità, perché nullo, per sentenza irrevocabile, il contemplato accordo di scissione societaria, senza essa le parti non avrebbero concluso il contratto. La Corte d’appello aveva omesso di tener conto del fatto decisivo costituito dal passaggio in giudicato anzidetto, che era rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
8. Con il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1372, 1936, 1937, 1938 cod. civ., nonché falsa e/o errata interpretazione della clausola 11 del “Verbale stragiudiziale 20.7.2010” . Il ricorrente contesta essersi data vita con il verbale di conciliazione citato a una “fideiussio indemnitatis”, mancando i presupposti di legge e, in particolare l’espressa volontà di garantire un debito altrui, non essendo stato individuato il debitore, nonché l’indicazione dell’importo massimo garantito.
9. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il ricorrente spiega che la Corte d’appello aveva fondato la responsabilità dell’esponente sul presupposto che costui si fosse reso personalmente garante dell’inadempimento dell’intero programma negoziale regolato con l’accordo d.d. 5.8.2006e con le due successive transazioni , nonostante non fosse stato rilevato inadempimento alcuno da parte del medesimo. Tuttavia, le domande degli attori non erano dirette a ottenere il risarcimento del danno in forza della prestata fideiussione, peraltro invalida, ma in forza ed in conseguenza di un inadempimento proprio di Paolo Merlin . La Corte d’appello, sbagliando, non aveva pronunciato condanna in conseguenza di un suo [di Paolo Merlin] inadempimento (inesistente) ma in forza dell’obbligo fideiussorio .
9. Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2287, 2289 e 2043 cod. civ., si duole del mancato accoglimento dell’appello incidentale, nonostante il Tribunale avesse affermato che egli, elasso il termine decadenziale, non poteva più dolersi dell’esclusione dalla s.a.s. Merlin Domenico, il che sarebbe stato vero solo ove egli avesse richiesto la reintegrazione, mentre aveva solo domandato di essere risarcito del danno patito.
10. Reputa il Collegio, impregiudicato il vaglio della specificità dei motivi del ricorso sotto il profilo dell’autosufficienza documentale (in particolare avuto riguardo agli atti negoziali e alla sentenza di cui viene asserito passaggio in giudicato e rilevanza), che per le questi