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Ordinanza — n. 21792/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual re-evaluation instead of legal error correction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21792/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of facts rather than correcting a legal error. The appellant argued the lower court incorrectly placed the burden of proof on him regarding the traffic violation's dynamics. The court ruled that the trial court properly applied presumptive reasoning based on physical evidence and rejected the claim that the burden of proof was inverted.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; Art. 2697 cod. civ.: An appeal is inadmissible if it requests a re-evaluation of facts instead of demonstrating a violation or misapplication of law.

Parole chiave

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inadmissible appeal burden of proof presumptive reasoning traffic violation factual re-evaluation condotta illecita della polizia rapporto di polizia mancanza di disciplina

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
3 comma I dell’art. 360 cod.
Art. 2697 cod. civ.
civ., Federico Apolloni ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
art. 360 cod. proc. civ
3 comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Federico Apolloni ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell’art.
art. 2697 cod. civ
civ., Federico Apolloni ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29928- 202 2 proposto da: APOLLONI FEDERICO, elettivamente domiciliato in Livorno, presso lo studio dell'avv. Laura Franchini dalla quale è rappresentat a e difes a , giusta procura in calce al ricorso, con indicazione dell’indirizzopec; -ricorrente - contro COMUNE DI PISA, in persona del sindaco pro tempore -intimato - avverso la sentenza n. 1189/2022del TRIBUNALE DI PISA, pubblicata il 5/10/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31/1/2024dal consigliere PATRIZIA PAPA.

Ric. 2022n. 29928 sez. S2 - ud. 31 -1 -202 4 - 2 - FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza n. 620/2019, il Giudice di Pace di Pisa rigettò l’opposizione di Federico Apolloni avverso il verbale della Polizia municipale di Pisa di contestazione della violazione prevista al secondo comma dell’art. 148 del C odice della strada , per aver dato luogo ad una manovra di sorpasso senza accertare sealtro veicolo alle sue spalle avesse già intrapreso la stessa manovra; con il verbale gli era stato intimato il pagamento della somma di euro 96,00 (di cui euro 81,00 per sanzione ed euro 15,00 per spese di notifica) e altresì irrogata la sanzione accessoria della decurtazione di n. 3 punti sulla patente di guida, ex comma 15 dello stesso articolo.

2. Con sentenza n.1189/2022, il Tribunale di Pisa rigettò l’appello di Apolloni,escludendo che la ricostruzione offerta dall’opponente fosse fondata su elementi logici prevalenti su quelli posti in correlazione dai verbalizzanti.

3. Avverso questa sentenza Federico Apolloni ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo. Il Comune di Pisa non ha svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo, articolato in riferimento al n. 3 comma I dell’art. 360 cod. proc. civ., Federico Apolloni ha lamentato la violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere il Tribunale ritenuto che gravasse su di lui la prova della dinamica del sinistro così come ricostruita in atto di opposizione, laddove la dinamica avrebbe dovuto esser dimostrata dal Comune quale amministrazione che aveva inflitto la sanzione. 1.1.

Il motivo è inammissibile, perché inconferente rispetto alla ratio decidendi e diretto ad ottenere una rivalutazione in merito dei fatti, invece precluso in questa sede di legittimità. Ric. 2022n. 29928 sez. S2 - ud. 31 -1 -202 4 - 3 - Nella sentenza impugnata, infatti, il Tribunale non ha affatto invertito l’onere probatorio perché ha esaminato compiutamente la coerenza e la concordanza della ricostruzione operata nel verbale (dedicandovi le pag. da 5 a 8 della sentenza), correttamente applicando i principi del ragionamento presuntivo (peraltro qui non criticato nella sua articolazione) e si è limitato a sottolineare che l’opponente non ha offerto una ricostruzione dei fatti maggiormente convincente.

Questo, invero,è il senso delle due frasi estrapolate dal ricorrente a sostegno della propria censura e, cioè, il rilievo che «l’appellante , d’altra parte, non ha offerto una ricostruzione dei fatti di valore logico altrettanto coerente o, meglio, non ha fornito prova sufficiente in ordine alla tesi, già sostenuta in primo grado, per cui il veicolo precedente da tergo stesse avanzando ad una velocità elevata né ha dimostrato che quest’ultimo avesse tamponato il mezzo del medesimo appellante» e il successi vo rilievo che « parte appellante avrebbe dovuto fornire una ricostruzione di valore logico decisamente prevalenti, ma così non è stato».

In entrambe le affermazioni come riportate , è e vidente che esclusa è la valenza probatoria della ricostruzione diversa e ulteriore come offerta in opposizione, ma l’addebito è ritenuto provato prima ancora, perché la ricostruzione dei fatti contenuta in verbale è risultata comunque «convincentee condivisibile, in quanto sorretta da elementi logici congruenti e coerenti con i dati oggettivi rilevati dai medesimi operanti sul posto». In particolare, alle pagine precedenti, è stata riportata in dettaglio la ricostruzione della dinamica come effettuata in riferimento al riscontro dei punti di contatto tra le due autovetture e del posizionamento dei segni di frenata.

3. Il ricorso deve,perciò, essere dichiarato inammissibile. Ric. 2022n. 29928 sez. S2 - ud. 31 -1 -202 4 - 4 - Non vi è luogo a statuizione sulle spese perché il Comune non ha svolto difese. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera d