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Ordinanza — n. 21756/2024 — snciv Generato dall'IA

Supreme Court dismisses appeal on preliminary sale contract breach, ruling specific performance obligation exists despite co-ownership issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21756/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation rejected the appellant's cassation appeal against a lower court ruling that dissolved a preliminary sales contract. The appellant argued that the contract was invalid because the seller lacked full title to the land, claiming the buyer should only receive a price reduction rather than contract termination. The court held that the contract remains valid and binding, obligating the seller to transfer their share and assist in transferring the remaining shares, regardless of the co-ownership status.

Regesto Legislator

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Art. 1455, 1478, 1479, 1480, 2932 cod. civ.; A preliminary sale contract for partially owned property is valid and obliges the seller to transfer their share and facilitate the transfer of the remaining shares, with breach leading to resolution rather than mere price reduction.

Parole chiave

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preliminary sale contract co-ownership transfer specific performance obligation contract resolution price reduction remedy Civil Code provisions Cassation appeal mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 1455 cod. civ.
Art. 1478 cod. civ.
Art. 1479 cod. civ.
Art. 1480 cod. civ.
Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe errato nel riconoscere alla Follesa il diritto al risarcimento del danno: l'art. 1480 cod.
Art. 2932 cod. civ.
Art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.
civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n.
Art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib
art. 1421 cod. civ
Con il secondo motivo si deduce inosservanza dell’art. 1421 cod. civ., con riferimento all'art.
articolo 2932 cod. civ
La Corte territoriale ha pertanto esattamente fatto applicazione del principiosecondo cui il contratto preliminare di compravendita di cosa parzialmente altrui è valido, benché insuscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 3677/1996
A giudizio della Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3677/1996; Cass n.
Cass n. 4965/2004
3677/1996; Cass n. 4965/2004), la promessa di vendita del bene in comunione posta in essere da uno solo dei comproprietari rende il contratto non opponibile, quindi inefficace, neiconfronti dei comproprietari che non hanno partecipato al negozio, ma non incide sulla sua validità.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9537/2019 R.G. proposto da: SCIONI BIANCA MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. PAOLUCCI DE' CALBOLI, N. 60, presso lo studio dell’avvocato MARZANO STEFANO (MRZSFN62R16H501H) che lo rappresenta e difende; -ricorrente – contro ROSSELLA FOLLESA, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA PORTUENSE, N. 104, presso lo studio dell’avvocato TRINCA FABIO , rappresentata e difes a dagli avvocati MASSA MASSIMO CESARE OTTAVIO (MSSMSM57S11I647F), VIGNOLO MARCELLO (VGNMCL50T25I294H); -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI n. 922/2018depositata il 29/10/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024dal Consigliere CRISTINA AMATO. RILEVATO CHE:

1. R.S. Costruzioni di Rossella Follesa citava innanzi al Tribunale di Cagliari Bianca Maria Scioni domandando la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della promittente venditrice, nonché la sua condanna alla restituzione degli acconti eal risarcimento dei danni subìti. Adduceva l'attrice di aver stipulato con la convenuta, in data 13 giugno 2007, un contratto preliminare di vendita ed appalto di un terreno edificabile in Serdiana, di proprietà comune tra Bianca Maria Scioni e i suoi tre figli; per rifiuto della promittente venditrice non si sarebbe mai addivenuti alla stipula del contratto definitivo, pure prevista nei trenta giorni successivi alla conclusione del contratto preliminare.

Si costituiva la convenuta chiedendo, con domanda riconvenzionale, che il contratto preliminare fosse dichiarato risolto per inadempimento della ditta R.S. Costruzioni di Rossella Follesa. 1.1. Il Tribunale di Cagliari - qualificato il contratto preliminare come promessa di vendita di cosa parzialmente altrui, poiché tra i venditori risultavano anche i figli della Scioni, comproprietari del medesimo terreno ma non firmatari dell'accordo preliminare - accoglieva la domanda attorea di risoluzione del medesimo contratto e rigettava la domanda riconvenzionale, condannando la Scioni anche al risarcimento dei danni per l’importo di €. 104.952,36.

2. Avverso detta pronuncia interponeva appello Bianca Maria Scioni innanzi alla Corte d'Appello di Cagliari, che rigettava il gravame affermando, per quel che qui ancora rileva, l’infondatezza della tesi interpretativa dell'appellante secondo la quale il contratto preliminare non si sarebbe mai perfezionato in assenza della sottoscrizione dei comproprietari del terreno. A giudizio della Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3677/1996; Cass n. 4965/2004), la promessa di vendita del bene in comunione posta in essere da uno solo dei comproprietari rende il contratto non opponibile, quindi inefficace, neiconfronti dei comproprietari che non hanno partecipato al negozio, ma non incide sulla sua validità.

3. La suddetta pronuncia veniva impugnata per la cassazione da Bianca Maria Scioni e il ricorso affidato a tre motivi. Si difendeva depositando controricorso Rossella Follesa, anche in qualità di titolare della ditta R.S. Costruzioni di Rossella Follesa. In prossimità dell'adunanza entrambe le parti depositavano memorie. CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo si deduce inosservanza degli artt. 1103, comma 3, 1325, 1351, 1478 e 1480 cod. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ. Sulla scorta diquanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con pronuncia n. 7481 del 1993, la Corte d'Appello avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di declaratoria della nullità e/o inefficacia del contratto preliminare sottoscritto solo dalla promittente venditrice Scioni, e non anche dagli altri comproprietari del bene promesso in permuta/vendita, benché gli stessi fossero stati espressamente contemplati tra i venditori nella scrittura privata. A giudizio della ricorrente, la citata pronuncia delle Sezioni Unite enuncia un principio nient’affatto superato (confermato, invece,da Cass. n. 14346/2000), in virtù del quale quando l'oggetto di una promessa di vendita sia un bene in comunione di regola le parti considerano tale bene come un unicuminscindibile e non come somma delle singole quote che fanno capo ai singoli comproprietari; correlativamente,questi ultimi costituiscono un'unica parte complessa per cui le loro dichiarazioni di volontà di voler promettere in vendita non hanno autonomia, ma si fondono in un'unica volontà negoziale (quella della parte promittente).

Ne consegue che quando una di tali dichiarazioni manchi (o sia invalida) non si forma (o si forma invalidamente) la volontà di una delle parti del contratto preliminare, il quale non viene ad esistenza (o è nullo). Rispetto a tale principio, prosegue la ricorrente, le pronunce citate in senso contrario dalla Corte d'Appello risulterebbero inconferenti: la prima (Cass. n. 3677/1996) , perché ha ad oggetto una fattispecie nella quale la promittente venditrice compariva quale unica proprietaria del bene; la seconda, perché il preliminare era stato inizialmente sottoscritto solo da una delle comproprietarie, senza contemplare l'altra contitolare, ma assumendo l’obbligo di procurare l’acquisto anche delle quote dei comproprietari.

Diversa è, invece, la fattispecie oggetto del presente giudizio, nella quale l'atto contemplava espressamente sin dall'inizio la sussistenza di altri comproprietari del bene promesso in permuta/vendita, ma è stato sottoscritto solo da uno dei comproprietari, ossia la Scioni.

2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza dell’art. 1421 cod. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ. La ricorrente si duole del fatto che la Corte d'appello abbia voluto comunque applicare la disciplina del preliminare di vendita di un bene parzialmente altrui senza rispondere alla questione se sia valida ed efficace la promessa del singolo comproprietario venditore che ha sottoscritto il preliminare, anche in virtù dei principi generali in tema di amministrazione della cosa comune e di prestazione del consenso (artt. 1103, 1108, comma 3, 1325 cod. civ.), in virtù dei quali quando manca o sia viziata la volontà di uno dei comproprietari del bene comune deve escludersi il perfezionamento del contratto.

3. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi censurano la sentenza impugnata per la medesima ragione, ossia aver riconosciuto come valida ed efficace una promessa di vendita sottoscritta da uno solo dei comproprietari del bene oggetto del preliminare. Entrambi sono infondati per quanto di séguito argomentato. 3.1. Il contratto di vendita di un bene in comunione stipulato da uno solo dei comproprietari, nel quale compratore e venditore abbiano, tuttavia, considerato l'immobile come un unicum inscindibile è, comunque, valido, risultando, secondo i principi generali che regolano il regime giuridico della comunione pro indiviso , meramente inopponibile al comproprietario che non ha preso parte all'atto. 3.1.1.

La Corte territoriale, riportandosi integralmente a quanto argomentato dal giudice di prime cure, ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, consolidato si nella giurisprudenza di questa Corte, sorretto– da un lato - dal principio generale che regola il regime giuridico della comunione della libera disponibilità della quota ideale indivisa da parte di ogni partecipante (Sez. 1, Sentenza n. 2815 del 05/04/1990, Rv. 466429 - 01) , per cui è ben possibile che ciascun comproprietario venda o prometta di vendere la sua quota di comproprietà autonomamente; dall’altro lato, dal fatto che sia normativamente configurata la vendita di cosa altrui o parzialmente altrui (artt. 1478 e 1480 cod. civ.) ed essendo quindi, a fortiori , ammissibile il contratto preliminare di vendita con analogo oggetto (Cass.

Sez. 2, Ord. n. 24207 del 04/08/2022, riportata in memoria dalla controricorrente; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2701 del 30/01/2019, Rv. 652355 – 01 che conferma: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4965 del 11/03/2004, Rv. 570980 – 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3677 del 1996,citate in sentenza). 3.1.2. Il principio così posto riguarda qualsiasi situazione in cui si verifichi un’ipotesi di contitolarità del bene oggetto di compravendita: tanto basta a privare di consistenza l’argomento dedotto dalla ricorrente nel primo mezzo di gravame, in virtù del quale sarebbe inconferente il riferimento alle pronunce di questa Corte n. 4965/2004 e n. 3677/1996, poiché si tratterebbe di fattispecie diverse da quella di cui è causa.

Nella specie i giudici di merito hanno accertato che le parti hanno posto in essere una promessa di vendita di cosa parzialmente altrui e hanno desunto la piena consapevolezza della Scioni circa l’operatività ed efficacia del contratto dal fatto che la stessa aveva contestato alla promissaria acquirente l’inadempimento delle obbligazioni poste dal contratto e aveva formulato domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento della promissaria. La Corte territoriale ha pertanto esattamente fatto applicazione del principiosecondo cui il contratto preliminare di compravendita di cosa parzialmente altrui è valido, benché insuscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 cod. civ. e obbliga il promittente venditore, oltre che alla stipula del contratto definitivo per la quota di sua spettanza, a procurare il trasferimento, al promissario acquirente, anche di quella rimanente (o acquistandola e ritrasferendola al promissario acquirente, oppure facendo in modo che il comproprietario addivenga alla stipulazione definitiva), rimanendo tale contratto assoggettato all'ordinario regime risolutorio per il caso di inadempimento della obbligazione assunta dal promittente venditore.

4. Con il terzo motivo si deduce inosservanza e falsa applicazione degli artt. 1478, 1479 e 1480 cod. civ., con riferimento all'art. 360, comma 1, n.

3) cod. proc. civ. Lamenta la ricorrente che la Corte d'Appello avrebbe errato nel riconoscere alla Follesa il diritto al risarcimento del danno: l'art. 1480 cod. civ. appare chiarissimo nello statuire quale presupposto per poter chiedere la risoluzione che il compratore debba erroneamente ritenere il bene interamente di proprietà del venditore. Poiché nella fattispecie de qua era palese, dal testo del preliminare, che la promissaria acquirente fosse a conoscenza dell'esistenza di una comproprietà, non vi erano i presupposti per poter dichiarare la risoluzione: la Corte d'Appello avrebbe dovuto riconoscere soltanto la riduzione del prezzo, e non anche decretare la risoluzione del contratto preliminare. 4.1.

Il motivo è infondato. Nel caso che ci occupa la domanda proposta dall’originaria attrice, e sulla quale si sono pronunciati i giudici di merito, riguardava l’inadempimento del preliminare a cura della convenuta fondato non già sulla vendita di cosa parzialmente altrui (di fatto non ancora intercorsa) - né tanto meno sull’invalidità/inesistenza del preliminare sottoscritto da uno solo dei comproprietari del terreno (ché, invece, tale doglianza era stata elevata da controparte, odierna ricorrente) - bensì sulla violazione dell’obbligo di trasferire la propria quota del bene oggetto della compravendita, nonché dell’obbligo di procurare il trasferimento delle restanti quote di proprietà dei figli.

5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso, condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della controricorrente, che liquida in € . 6.000,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contrib