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Ordinanza — n. 21724/2024 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal regarding unitary fee calculation for technical expert in bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21724/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the bankruptcy administrator's appeal regarding the controversy value but allowed the second ground concerning the expert's fee calculation. The administrator argued for a specific fee per each of five questions, while the expert contested this, claiming the work constituted a single unitary investigation. The Court ruled that the lower court failed to verify whether the five questions formed a single technical investigation or distinct ones, violating the statutory requirement for unitary fee assessment.

Regesto Legislator

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Art. 1 allegato d.m. 30 maggio 2002; Art. 29 allegato d.m. 30 maggio 2002: In technical expert fee liquidation, the number of questions does not automatically determine the fee structure; instead, the court must verify the unitary or plural nature of the technical investigations and findings to apply the correct compensation criteria.

Parole chiave

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technical expert fees bankruptcy proceedings unitary investigation consulente tecnico d'ufficio fee liquidation criteria Cassation appeal sequestro conservativo compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 1 allegato d.m. 30 maggio 2002
115/2002 e dell’art. 1 dell’allegato del d.m.
Art. 29 allegato d.m. 30 maggio 2002
Art. 50 d.P.R. 115/2002
Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del d.P.R.
Art. 10 c.p.c.
30 maggio 2002, in base al valore della domanda giudiziale, ex art. 10 c.p.c., si veda Cass.
art. 10, comma 1 c.p
30 maggio 2002, in base al valore della domanda giudiziale, ex art. 10 c.p.c., si veda Cass.
art. 10 c.p
30 maggio 2002, in base al valore della domanda giudiziale, ex art. 10 c.p.c., si veda Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23131/2023
10 c.p.c., si veda Cass. n. 23131/2023; v.
Sez. 2, Sentenza n. 2338 del 01/03/1995
anche Sez. 2, Sentenza n. 2338 del 01/03/1995).
Cass. n. 28417/2018
Cass. n. 703/2024
anche, da ultimo, Cass. n. 703/2024).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9873/2021 R.G. proposto da : FALLIMENTO SOC. ULIVELLI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIATOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO ANTONIO (RZZNTN54H26H501L) che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro RICCARDI FRANCESCA, rappresentatae difesa dall’avvocato GAVIRAGHI FRANCESCO (GVRFNC66C24D612C); -controricorrente- nonchè contro GUERCINI SANDRA, ULIVELLI MAURIZIO, PALLANTI VANDA, ULIVELLI MASSIMO, ULIVELLI ANDREA, GALLI FABIANA, ULIVELLI VALENTINA, ULIVELLI CLAUDIA, ULIVELLI ENRICO; -intimati- avverso l’ ORDINANZA d el TRIBUNALE di FIRENZE depositata i l 5/11/2020, r.g.n.15447/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/06/2024dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Il Fallimento della società Ulivelli s.r.l. ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze depositata il 5 novembre 2020 (r.g.n. 15447/2019), che ha rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente contro il decreto che aveva liquidato in favore del consulente tecnico d’ufficio Francesca Riccardi la somma di euro 50.000. Il Fallimento aveva depositato davanti al Tribunale di Firenze ricorso per ottenere, ante causam , il sequestro conservativo dei beni immobili di proprietà degli amministratori della fallita società Ulivelli; nell’ambito di tale procedimento il Tribunale ha nominato un consulente tecnico contabile, la dott.ssa Francesca Riccardi.

Resiste con controricorso Francesca Riccardi. Gli intimati indicati in epigrafe non hanno presentato difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1. Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 50 del d.P.R. 115/2002 e dell’art. 1 dell’allegato del d.m. del 30 maggio 2002 in relazione al valore della controversia”: secondo l’art. 1 del richiamato allegato, ai fini della determinazione degli onorari a percentuale, per la consulenza tecnica si ha riguardo al valore della controversia, valore della controversia che va individuato sulla base della domanda ai sensi dell’art. 10, comma 1 c.p.c.; nel caso in esame il valore della controversia è “indeterminabile come da domanda di sequestro conservativo sui beni immobili degli amministratori della società fallita Ulivelli”.

Il motivo è infondato. Il valore della controversia è stato individuato dal Tribunale di Firenze - nel decreto di liquidazione e nella ordinanza di rigetto della opposizione - in euro 8.700.000, proprio sulla base della domanda di sequestro conservativo, ove si quantificava il danno causato dagli amministratori, che con il loro comportamento avevano determinato il fallimento della società, in euro 5.808.202 per la mancata messa in liquidazione della società e in euro 2.900.000 per l’operazione di conferimento di azienda e di fusione (per una recente affermazione della necessità che la liquidazione dell'onorario per una consulenza tecnica d’ufficio vada effettuata, ai sensi degli artt. 1 e 12 del d.m. 30 maggio 2002, in base al valore della domanda giudiziale, ex art. 10 c.p.c., si veda Cass. n. 23131/2023; v. anche Sez. 2, Sentenza n. 2338 del 01/03/1995).

2. Il secondo motivo denunzia “violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 29 dell’allegato del decreto del Ministero della giustizia 30 maggio 2002, per erronea applicazione dei criteri previsti per la liquidazione e la determinazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio”: il Tribunale di Firenze ha applicato, e conseguentemente liquidato, il compenso massimo per ciascuno dei quesiti posti al consulente nel procedimento di sequestro conservativo come se fossero singole, specifiche consulenze, in tal modo violando le previsioni del d.m., dato che i singoli quesiti sono riferibili a un’unica attività di indagine e di verifica tecnica e dovevano quindi essere considerati unitariamente secondo la previsione del richiamato art.

29. Il motivo è fondato. A fronte di un provvedimento che riteneva “necessario chiedere consulenza tecnica” su cinque punti (v. la trascrizione del provvedimento alla pag. 3 del ricorso), il decreto di liquidazione si è limitato a ritenere che “il compenso debba essere liquidato ai sensi dell’art. 2 d.m. citato per ciascun quesito, così come distinti nella notula, a valori prossimi ai massimi per la particolare complessità dell’indagine” (v. la trascrizione del provvedimento alla pag. 4 del ricorso). L’ordinanza di opposizione, a fronte della contestazione relativa alla liquidazione non unitaria del compenso, a sua volta, ha unicamente detto che “l’attività svolta dal consulente tecnico d’ufficio è risultata utile e rilevante e nella determinazione dei compensi al consulente il giudice ha tenuto conto della complessità relativa all’oggetto dell’accertamento da questo svolto” (p. 2 dell’ordinanza impugnata).

È pertanto mancata, da parte del Tribunale, la verifica della unitarietà o meno delle indagini e valutazioni affidate al consulente tecnico: secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, “in tema di liquidazione del compenso al consulente tecnico d'ufficio, l'unicità o la pluralità degli incarichi dipendono dalla unicità o dalla pluralità degli accertamenti e delle indagini tecnico- peritali, a prescindere dalla pluralità delle domande, delle attività e delle risposte, definibili unitarie o plurime soltanto in ragione della loro autonomia e autosufficienza e, pertanto, dell'interdipendenza delle indagini che connota la unitarietà dell'incarico e dell'onorario” (così Cass. n. 28417/2018; v. anche, da ultimo, Cass. n. 703/2024).

II. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al secondo motivo, l’ordinanza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e la causa va rinviata Tribunale di Firenze, che, in persona di diverso magistrato,porrà in essere la verifica della unitarietà o meno delle indagini e valutazioni che sono state affidate al consulente tecnico; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo motivo di ricorso, cassa il provvedimento impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Firenze, in pe