Court of Cassation allows riverbed access claim by revoking appeal judgment due to incorrect application of accession rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation partially allowed the appeal by quashing the second-instance judgment regarding a riverbed dispute. The appellants argued that the lower court incorrectly required 'diabolical proof' for their claim of original acquisition under Article 946 of the Civil Code, which applies to abandoned riverbeds. The court held that since the acquisition was original, the strict evidentiary burden of a vindication claim was inapplicable, and the appellate court must re-evaluate the case based on the specific conditions of abandonment and ownership.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 946 cod. civ.; When a riverbed is abandoned, the adjacent landowner acquires title by original accession; therefore, the strict evidentiary requirements of a vindication action do not apply, and the plaintiff need only prove the abandonment event and their status as a riparian owner.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 399/2021 R.G. proposto da: PAONESSA LUIGI, PAONESSA ADRIANA elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GERMANICO 24, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MORICI, rappresentati e difesi dall’avvocato SILVANA MELARDI giusta procura in atti; –ricorrenti – contro BRIGANTI LORETA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORQUATO TARAMELLI 5, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO PAOLINO, rappresentata e difesa dagli avvocati CINZIA OPPEDISANO e UGO BIANCHETTI giusta procura in atti; –controricorrente – nonché BRIGANTI GIULIO; -intimato - avverso la sentenza n. 2375/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/06/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
Osserva 1. Luigi e Adriana Paonessa agirono in giudizio nei confronti di Vincenza Bevilacqua e Loreta Briganti (deceduta la prima, anche nei confronti di Loreta e Giulio Briganti) chiedendo dichiararsi la nullità, l’inefficacia o, comunque, l’inesistenza dell’atto con il quale, nel 2006, Vincenzo Bevilacqua aveva donato a Loreta Briganti uno stacco di terreno, con conseguenziale condanna alla restituzione del fondo in loro favore. Loreta Briganti chiese accertarsi, in via riconvenzionale, l’acquisto per usucapione del bene. 1.
1. Il Tribunale rigettò entrambe le domande.
2. Luigi e Adriana Paonessa proposero impugnazione. Chiarisce la Corte d’appello di Roma che gli appellanti avevano sostenuto che la particella donata da Vincenza Bevilacqua alla figlia Loreta Briganti, si apparteneva agli esponenti, ai sensi dell’art. 946 cod. civ. al tempo vigente, trattandosi dell’originario letto del fiume Ninfa, naturalmente abbandonato, che aveva accresciuto il loro fondo. Secondo il Giudice di secondo grado il Tribunale aveva correttamente qualificato la domanda come di rivendicazione e quindi sarebbe spettato agli attori soddisfare la cd. “prova diabolica” (sussistenza del proprio diritto sul bene fino a risalire al primo acquisto a titolo originario), prova che non era stata soddisfatta. Luigi e Adriana Paonessa ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Loreta Briganti resiste con controricorso.
3. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 948 e 946 cod. civ. (ante modifica del 1994). Si deduce che la sentenza impugnata aveva negato il diritto degli esponenti per non avere dimostrato che la particella 78, oggetto della controversia, avesse subito l’annessione, non essendo utile alla dimostrazione la prodotta certificazione catastale. La decisione era incorsa in errore per avere preteso il soddisfacimento della prova per la rivendicazione, dovendo, invece, valere il precetto dell’art. 946 cod. civ., nel testo applicabile “ratione temporis”, secondo il quale il proprietario del rivierasco frontale della zona di rilascio del letto ne acquisisce la proprietà di diritto, a titolo originario, per accessione limitatamente a detta porzione . Affermare il contrario, soggiunge la parte ricorrente, significherebbe precludere la prova del diritto in senso assoluto, stante che prima del mutamento del percorso del fiume, quell’area ne costituiva il letto e, di conseguenza, apparteneva al demanio. 3.
1. Il motivo è fondato nei limiti di cui appresso. L’art. 946 cod. civ., nel testo anteriforma operata con l’art. 3, l. n. 37, 17 gennaio 1994, così dispone: Se un fiume o torrente si forma un nuovo letto, abbandonando l’antico, questo spetta ai proprietari confinanti con le due rive. Essi se lo dividono fino al mezzo del letto medesimo, secondo l’estensione della fronte dei fondi di ciascuno . Non può nutrirsi dubbio sul fatto che si tratta d’una ipotesi d’acquisto a titolo originario della proprietà (cfr. Cass. 5868/1998), quindi non è pertinente l’evocazione della “probatio diabolica”, dovendo solo darsi prova dell’evento dal quale scaturisce l’acquisto a titolo originario e dei presupposti di legge.
Di conseguenza, non essendo stata esclusa la materialità dell’evento, fonte della costituzione del diritto a titolo originario, il Giudice del rinvio, previa verifica del fondamento della pretesa (non svolta perché reputata assorbente l’asserita mancanza di prova della proprietà), implicante il tempo dell’abbandono del letto (se anteriore o successivo alla riforma del 1994), la posizione del fondo che si assume accresciuto, il fronte e la profondità dell’accrescimento, dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “nel caso in cui venga richiesto accertarsi la proprietà di una parte del letto abbandonato di un fiume da uno dei proprietari rivieraschi, ai sensi dell’art. 946 cod. civ. nel testo anteriforma operata con l’art. 3, l. n. 37, 17 gennaio 1994, l’attore dovrà esclusivamente provare le condizioni previste dall’anzidetta norma (abbandono del letto del fiume, essere proprietario di fondo rivierasco ed estensione della fronte); trattandosi di una ipotesi di acquisto a titolo originario resta escluso che questi debba fornire la cd.
‘prova diabolica’ richiesta per la domanda di rivendicazione”. Esclusa nuova attività istruttoria, la nuova decisione dovrà fondarsi sulle emergenze di causa già in atti.
4. Il secondo motivo, con il quale viene lamentato l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, anche in relazione all’art.116 cod. proc. civ., per avere la sentenza giudicato non probante la documentazione catastale per gli effetti di cui all’art. 948 cod. civ., resta assorbito in senso proprio dall’accoglimento del primo.
5. Il Giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’appello di Roma, in altra composizione, regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al primo motivo e nei limiti di cui in motivazione, rinvia alla Corte d’appello di R