Italian Court dismisses appeal for lack of jurisdiction due to technical preliminary proceedings nature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that a technical preliminary proceeding cannot serve as the basis for a jurisdictional objection. The appellant argued that a prior technical investigation regarding water infiltration was contained within a pending inheritance lawsuit, while the respondent noted this was a repetition of a previously rejected claim. The court rejected the argument because technical proceedings are distinct from ordinary merit judgments and do not generate res judicata, making the jurisdictional objection procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39, comma 2 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02: A technical preliminary proceeding is not subject to jurisdictional objections under Article 39 of the Code of Civil Procedure because it lacks the characteristics of a judgment on the merits and cannot give rise to res judicata.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21910/2023 R.G. proposto da LUCARELLI VITO, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Apollonio, con domicilio in Roma, Via San Vincenzo De Paoli n. 13. –RICORRENTE– contro LUCARELLI GIULIANA, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio De Giorgi, con domicilio in Lecce, Via Capitano Ritucci n. 29. -RESISTENTE- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30.5.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RILEVATO CHE: - l’avv. Lucarelli ha proposto ricorso per regolamento di competenza, chiedendo a questa Corte di dichiarare che, ai sensi dell’art. 39, comma secondo, c.p.c., la domanda posta a fondamento del ricorso per accertamento tecnico preventivo proposta da GiulianaLucarelli dinanzi al Tribunale di Lecce nel procedimento RG.N. 3411/2023, volta far accertare la causa di infiltrazioni di acqua all’immobile Oggetto: regolamento competenza dell’attuale resistente, è contenuta in quella di cui al giudizio di secondo grado n. 901/2018, pendente dinanzi alla Corte d’appello di Lecce, avente ad oggetto una causa successoria riguardante la devoluzione testamentaria degli immobili interessati dalle infiltrazioni; - che Giuliana Lucarelli ha depositato memoria di costituzione e successiva memoria illustrativa, con cui ha chiesto di tener conto che il presente ricorso costituisce la reiterazione di analoga impugnativa –proposta ugualmente da Vito Lucarelli - scaturita dalla pendenza di due distinti procedimenti per accertamento tecnico preventivo, di cui l’uno dichiarato estinto; - che il regolamento risulta proposto con riferimento ad un giudizio di istruzione preventiva, benché con ordinanza di legittimità n. 37584/2022, resa tra le stesse parti, analoga impugnativa fosse statagià dichiarata inammissibile, dovendo comunque ribadirsi che né la litispendenza né la continenza di cause possono configurarsi tra un giudizio ordinario di merito e un procedimento per l'adozione di provvedimenti d'urgenza o di istruzione preventiva, essendo quest’ultimo insuscettibile di dar luogo al giudicato ed essendo l'introduzione del relativo giudizio di merito solo eventuale (Cass.37584/2022;
Cass. su 7337/1996); - che, pertanto, il ricorso deve dichiararsi inammissibile (non potendosi accedere alla richiesta di estinzione “per eventuale rinuncia”, formulata, in modo del tutto irrituale, da Giuliana Lucarelli nella memoria difensiva) con aggravio delle spese e con condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., per l’ingiustificata e negligente reiterazione dell’impugnazione; - che deve darsi atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in €. 6000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, di € 3000,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Sup