Cassation court allows appeal against customs fine, ruling the appellant is the concession holder, not the property owner.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court partially allowed the cassation appeal against a customs injunction fine, ordering the lower court's decision to be quashed and remanded. The appellant argued he was not liable because the campsite concession was held by a third party, not him. The appellate court had incorrectly assumed liability based on property ownership without verifying the concession title, a flaw the supreme court identified as fatal to the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 28 l. 689/1981; Art. 19 d.lgs. 374/1990: The court must verify the specific legal status of the respondent regarding administrative fines; assuming liability based on property ownership without examining concession titles constitutes a violation of the duty to examine the case.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4401/2020 R.G. proposto da : LA MACCHIA Vincenzo , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Di Staso, elettivamente domiciliatoin Roma, vicolo Orbitelli 31, presso lo studio dell’avvocato MicheleClemente; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, UFFICIO DELLE DOGANE DI FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore; -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello d i Bari n. 2268/2019,depositata i l 11 novembre 2019 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 maggio 2024dal Consigliere Gianluca Grasso.
FATTI DI CAUSA 1. – Con ricorso del 29 gennaio 2014 , Vincenzo La Macchia riassumeva davanti al Tribunale di Foggia il giudizio di opposizione avverso l’ordinanzaingiunzione emessa dalla Agenzie delle dogane e dei monopoli,Ufficio di Foggia, il 5 ottobre 2012 , prot. n . 014100 - 17, a seguito dellapronuncia declinatoria d ella giurisdizione da parte dellaCommissione tributaria provinciale di Foggia . Si costituiva l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di Foggia chiedendo il rigetto della domanda. Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 192/2018,pubblicata il 18gennaio 2018 , accoglieva l’eccezione di prescrizione e annullava l’ordinanza ingiunzione, condannando l’ Agenzia delle dogane e dei monopoli al pagamento delle spese processuali.
Il giudice di prim e cure fondava la decisione sulla natura istantanea dell’illecito posto in essere, in quanto perfezionatosi con l’ultimazione delle opere , rilevandoche il termine di prescrizione iniziava a decorrere dal giorno di cessazione dell’attività di esecuzione delle costruzioni, che nella specie risultavano ultimate già cinque anni prima dell’accertamento. 2.– Avverso detta pronuncia ha proposto appello l’ Agenzia delle dogane e dei monopoli, deducendo l’erroneo calcolo del dies a quo della prescrizione, trattandosi di illecito di natura permanente.
Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza, il rigetto dell’opposizione, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese processuali. Vincenzo La Macchia si costituiva chiedendo il rigetto del gravame. La Corte di appello di Bari, con sentenza pubblicata in data 11 novembre2019, ha acco lto l'appello e, in riforma della sentenza , ha rigettatol’opposizione, condanna ndo l’appellato al pagamento delle spese del grado di giudizio. 3. – Il La Macchia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli non ha svolto attività difensivain questa sede. 4.
–Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ. Ilricorrente ha depositato una memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. –Con il primo motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 28 l. 689del 1981, 19 d.lgs. 374 del 1990 e 158 cod. pen.(anche per errata qualificazione giuridica dei fatti) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Si deduce, al riguardo, che il giudice di primo grado, contrariamente a quanto affermato dalla corte d'appello, aveva ritenuto che la condotta sanzionata dall’art. 19 dal d.lgs. n. 374 del 1990 non fosse quella dell’occupazione delle aree collocate a una distanza inferiore a quella di rispetto doganale (occupazione che eventualmente, ricorrendone i presupposti, avrebbe giustific ato l’ordine di demolizione del manufatto previsto dal terzo comma dello stesso articolo) ma l’attività materiale volta ad “eseguire la costruzione”, ritenendo tale attività del tutto perfezionata nel momento in cui “il manufatto è stato completato ed i lavori di costruzione sono cessati”, richiamando la giurisprudenza delle sezionipenali della Corte di cassazione (Cass. pen. n.10642/2003).
Il giudice di prime cure, poi, nel motivare la sentenza,ha affermato che, anche volendo qualificare la condotta di cui all’art.19 del d.lgs. n. 374 del 1990 come “illecito permanente”, come ritenuto da Cass. n. 3535 del 2012, si sarebbe dovuto concludere che, in applicazione del principio generale di cui all’art.158 cod. pen., il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è “cessata la permanenza", cioè dalla cessazione dell’attività di costruzione. 1.1. –Il motivo è infondato. La violazione all'origine della controversia riguarda l’art. 19d.lgs. n. 374 del 1990.
Questa norma disciplina gli edificiin prossimità della linea doganale e nel mare territoriale. Esso stabilisce: “1. È vietato eseguire costruzioni ed altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o stabilire manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché spostare o modificare le opere esistenti, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale. La predetta autorizzazione condiziona il rilascio di ogni eventuale altra autorizzazione, nella quale della stessa deve essere fatta comunque espressa menzione.
2. La violazione del divieto previsto dal comma 1 comporta l'applicazione, da parte del direttore della circoscrizione doganale competente per territorio, di una sanzione amministrativa di importo da un decimo all'intero valore del manufatto.
3. Il direttore della circoscrizione doganale, accertata la sussistenza di un rilevante pericolo per gli interessi erariali, non diversamente eliminabile a cura e spese del trasgressore, dispone, previo parere dell'ufficio tecnico di finanza del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, competente per territorio, la demolizione del manufatto in danno ed a spese del trasgressore. Avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Ministro delle finanze entro trenta giorni dalla data di notificazione al trasgressore del provvedimento stesso.Il ricorso al Ministro sospende l'efficacia del provvedimento impugnato”.
Non vi è dubbio che nel caso di speciesi è di fronte a un illecito di carattere permanente, non essendo state demolite le opere realizzate in prossimità della linea doganale (ampliamento della struttura adibita a direzione e ristorante, costruzione di quattordici bungalow) e ritenute abusive dall'amministrazione in sede di sopralluogo. La natura permanente dell'illecito in questione è già stata affermata dalla giurisprudenza di questa Corte(Cass., Sez. V , 7marzo 2012, n. 3535, in fattispecie del tutto analoga alla presente, relativaa una sanzione amministrativa irrogata per la violazione del d.lgs. n. 374 del 1901, art. 19 per aver la parte realizzato una costruzione in prossimità della linea doganale, senza l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale; v. anche Cass. n. 14104/2010).
La giurisprudenza della Corte di cassazione penale, richiamata nel ricorso e citata nella sentenza di primo grado, conferma , al contrario di quanto si vorrebbe dimostrare, la natura permanente dell’illecito, che sussiste qualora l e innovazion i non autorizzate determino, come nella fattispecie, un'occupazione abusiva dell'area o un ampliamento di quella autorizzata ( Cass. pen., Sez. III , 8 settembre 2022, n. 33105 ; Cass. pen., Sez. III , 8 giugno 2018 , n. 26249) Per costante giurisprudenzadella Corte di cassazione , in tema di illecito amministrativo, la prescrizione di cui alla l. n. 689 del 1981, art. 28 opera con riguardo sia alla violazione, sia alla relativa sanzione pecuniaria, e il relativo termine quinquennaledecorre, ove questa abbia carattere permanente, come nella fattispecie in esame, dalla data di cessazione della permanenzaovvero, quando non vi sia la prova di tale cessazione, dalla data dell'accertamento della violazione( Cass. , Sez.
VI - 2, 23 marzo 2015 , n. 5727 ; Cass. , Sez. II, 9gennaio 2007 , n. 143 ; Cass. , Sez. I , 3 ottobre 1988 , n. 5334 ) . Ciò posto, è da notare altresì che il diritto di credito dell'amministrazione alla somma di danaro, costituente la sanzione amministrativa pecuniaria, sorge direttamente dalla violazione, la quale si pone come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza di pagamento ha l'effetto di determinare la somma dovuta. La permanenza dell’illecito incide ovviamente sul calcolo del termine della prescrizione e quindi la tesi del ricorrente si rivela infondata. 2.
–Con il secondo motivo del ricorso si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 del cod. proc. civ.in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti,vizio e nullità del procedimento, art. 360, n. 4 e 5 cod. proc. civ. Vincenzo La Macchia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando che nella relazione di stima sommaria allegata all'atto di contestazione delle violazioni amministrative del 24maggio 2010 , espressamente richiamato nella ordinanza ingiunzione, viene riportato che l’acce rtamento è stato effettuato “presso lo stabilimento balneare denominato Camping Cervo, ubicato in località finale di Via Nettuno del Comune di Zapponeta, in concessione al sig.
La Macchia Vincenzo”.Nell’oggetto della relazione è esplicitamente e formalmente indicata “Ditta La MacchiaVincenzo - Comune di Zapponeta”. Tale assunto, fondante la responsabilità dell’odierno ricorrente per le violazioni contestate, si rivelerebbedel tutto erroneo, atteso che il “Camping Cervo” risulta essere in concessione esclusivamente a FrancescaAltomare, nata a Zapponeta il 18 maggio 19 52, come risulta documentalmente comprovato dall’autorizzazione rilasciata dal Comune di Zapponeta in data 17 maggio 19 77 , Prot. N.11765 a Francesca Altomare per l’installazione del “Camping Cervo” (doc.4 fascicolo di primo grado del ricorrente).
Pertanto sarebbe evidente che il presupposto della contestazione richiamata nel provvedimento impugnato, così come rappresentato nella relazione di stima sommaria allegata all'atto di contestazione del 24ottobre 2010, sia del tutto errato , in quanto le opere che si ritengono realizzate in assenza di autorizzazione, si assumono facenti parte integrante ed esclusiva del Camping Cervo , la cui titolarità è stata attribuita al La Macchia, mentre la stessa ditta è intestata esclusivamente a Francesca Altomare . S i denu ncia, inoltre,il mancato esame di ulteriori profili di doglianza riguardanti la legittimità dei presupposti richiamati nell'ordinanza ingiunzione riguardo all'individuazione della linea demaniale e all'identificazione della prossimità della stessa come prescritto dall'articolo 19 del d.lgs. n.374 del 1990, così come la quantificazione delle opere riportata nell'ordinanza impugnata. 2.1.
–Il motivo è fondato nei termini di cui in motivazione . Se è vero che la responsabilità grava su chi ha realizzato le opere anche se non proprietario del bene, di tutta evidenza la sentenza impugnata non ha affrontato la questione prospettatadella titolarità della concessione dello stabilimento balneare, nel cui ambito sono state realizzatele opere oggetto dell'ordinanza ingiunzione. Sul punto,la corte di appello, in maniera del tutto apodittica , ha ritenuto che non si ravvisassealcun difetto di legittimazione passiva - questione non esaminata in sentenza di primo grado in quanto ritenuta assorbita- trattandosi del proprietario del campeggio dove sono stati realizzati gli abusi.
Parte ricorrente aveva prodotto nel corso del giudizio di primo grado documentazione da cui risultava che l’autorizzazione era stata invece rilasciataa Francesca Altomare. La corte d i appello ha affermato apoditticamente che il La Macchia risponde come proprietario ma non ci dice da dove ricava tale affermazionee non considera neppure il fatto che il ricorrente erastato attinto dalla ordinanza ingiunzione quale concessionario e non quale proprietario(v. ricorso pag. 17). Gli ulteriori aspetti dedotti nel motivo risultano assorbiti, stante il rilievo preliminare della questione legata alla titolarità della concessione, aspetto che la corte di appello dovrà riesaminare. 3. -Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va, quindi, accolto nei termini di cui in motivazione.
La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudiziodi legittimità.
P.Q.M.
accoglie il secondo motivodi ricorsonei termini di cui in motivazione , rigetta il primomotivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolt o e rinvia alla Corte di appello di Bari , in