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Ordinanza — n. 21674/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses joint liability for technical expert fees, ordering them provisionally on the requesting party.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21674/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court order that placed technical expert fees jointly on both parties. The Consorzio di Roggia Spazzola argued this violated procedural articles regarding cost allocation, while the defendants contended the joint liability was correct. The court ruled that such expenses must be borne provisionally by the party requesting the expert, with final settlement determined later.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92, 696, 696-bis c.p.c.; The court establishes that costs for preliminary technical assessments must be borne provisionally by the requesting party, not jointly, unless the final judgment dictates otherwise.

Parole chiave

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preliminary technical assessment joint liability costs provisional cost allocation technical expert fees civil procedure costs prelievo di corresponsabilità indennità del perito ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 696 c.p.c.
Art. 696-bis c.p.c.
Art. 384 comma 2 c.p.c.
Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato è cassato e, con decisione nel meritoex art. 384 comma 2 cpc (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto),le spese dell'accertamento tecnico preventivo sono poste provvisoriamente a carico della parte che lo ha ri- chiesto.
art. 111 cost
L’unico motivo del ricorso ex art. 111 cost.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 22386/2022 proposto da Consorzio di Roggia Spazzola, difesodagli avvocati Francesco Mantovani e FrancescoCorvasce; -ricorrente- contro Vitali Francesco, Vitali Antonio, Spadaccini Grecchi Riccardo; -intimati- avverso il decreto del Tribunale di Lodi n. 2799/2020 depositat o il 19/5/2022. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa e ragioni della decisione All’esito del procedimento di accertamento tecnico preventivopromosso dalla parte oggi intimata nei confronti della parte ricorrente, il Tribunale di Lodi, col decreto n. 2799/2020,ha liquidato compensi e spese del consu- lente tecnico e li ha posti a carico di entrambe le parti in via solidale.

L’unico motivo del ricorso ex art. 111 cost. in cassazione proposto dal Consorzio di Roggia Spazzolafa valere, al contrario, che tali spese sono da 2di 2 – 22386/2022 – 2 – 6 / 6 /202 4 ( 24 ) – Caponi Est. porre provvisoriamente, ma integralmente , a carico della parte ricorrente per a.t.p. Si deduce violazione degli artt. 91, 92, 696, 696-bis c.p.c. Il ricorso è fondato, perché le spese per l’accertamento tecnico preventivo sono da porre provvisoriamente a carico del richiede nte, salva la liquida- zione a carico del soccombente nel successivo giudizio di merito (cfr., tra le tante, Cass. 29850/2023).

Di conseguenza, in accoglimento del ricorso, il provvedimento impugnato è cassato e, con decisione nel meritoex art. 384 comma 2 cpc (non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto),le spese dell'accertamento tecnico preventivo sono poste provvisoriamente a carico della parte che lo ha ri- chiesto. Le spese del presente giudizio vanno dichiarate non ripetibili per gravi ragioni (la decisione sul riparto delle spesea carico di entrambe le parti non risulta infatti sollecitata dall’altra parte, ma è solo frutto di una scelta giuri- dicamente errata del giudice).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, deci- dendo nel merito,pone le spese dell'accertamento tecnico preventivo prov- visoriamente a carico della part