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Ordinanza Interlocutoria — n. 21673/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing pending resolution of related procedural document conformity issue.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 21673/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new public hearing pending the resolution of a related proceeding regarding document conformity. The lower court rejected the claim for equitable repair because the applicant failed to submit authenticated copies of documents as required by law. The court determined that the defense attorney could attest to the conformity of paper documents in their possession, necessitating a remand to await the decision on the related case.

Regesto Legislator

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Art. 3 ter della L. 89/2001; When a defense attorney possesses paper documents, they may attest to their conformity, requiring remand to public hearing if related procedural issues remain unresolved.

Parole chiave

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document conformity defense attorney authority equitable repair authenticated copies remand to public hearing procedural document Cassation remand attestazione e certificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 3 ter della L. 89/2001
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.27226/2022 R.G. proposto da : RAPANI ERNESTO, rappresentato e difeso dall’avvocato SAPIA ANTONIO (SPANTN75E12H579X) ed elettivamente domiciliato all’indirizzoPEC del difensor e iscritt o nel REGINDE; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege; -controricorrente- avverso DECRETO di CORTE D'APPELLO CATANZARO n. 805/2020 depositata il 08/04/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/06/2024 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - la Corte d’appello di Catanzaro, con decreto dell’8.4.2022, ha rigettato la domanda di equa riparazione proposta da Ernesto Rapani Accurso per non avere il ricorrente, in sede di opposizione al decreto del giudice designato, depositato i documenti previsti dall’art.3 ter della L. 89/2001 incopia autentica; - la Corte distrettuale ha rilevato che la documentazione era stata ricavata tramite scansione di documenti quasi interamente cartacei e che l’attestazione di conformità doveva essere effettuata dal soggetto che li detiene, ovvero dal cancelliere e non dall’avvocato; ritenuto che: - la questione posta con il primo motivo di ricorso riguarda la possibilità che il difensore possa attestare la conformitàall’originale degli atti cartacei in suo possesso e che in relazione a tale questione, sollevata anche nel proc.

N.21161/2022, il C ollegio ha disposto la remissione della causa alla pubblica udienza ed è , pertanto,opportuno disporre il rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della causa N. 21161/2022.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa della definizione della causa N. 21161/2022. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secon