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Ordinanza — n. 21664/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on succession fruits, upholding appellate court's evidence evaluation and rejecting monetary revaluation claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21664/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court rejected Anna Fenu's appeal against the appellate court's judgment regarding succession fruits and exclusive property use. The court found the lower court correctly evaluated evidence to determine the exclusive occupation period and properly denied the claim for monetary revaluation of civil fruits. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 396 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The appellate court's evaluation of evidence regarding the duration of exclusive property use is binding unless vitiated by specific legal errors, and civil fruits claims are not automatically subject to monetary revaluation absent specific conditions for damages.

Parole chiave

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succession fruits exclusive occupation monetary revaluation evidence evaluation appellate review occupazione immobile occupato restrizione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 396 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la sentenza riconosciuto l’importo di €.
Art. 1224, comma 2, c.c.
art. 112 c.p
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la sentenza riconosciuto l’importo di €.

Giurisprudenza citata

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Cass. s.u. 8053/2014
Detta violazione non sussiste se la circostanza rilevante in causa sia stata valutata, non dovendo la sentenza dar conto, per smentirle, di tutte le risultanze processuali (Cass. s.u. 8053/2014).
Cass. 10927/2024
Cassation court dismisses appeal on servitude claim, upholding lower court's finding that historical building status precluded easement.
Cass. 32505/2023
Cassation court dismisses tax appeal, upholding lower court's factual assessment of business activity and evidence evaluation.
Cass. 22784/2018
Cass. 20363/2021
Cron. `..2 Rep. CC 28/4/2021 ORDINANZA sul ricorso proposto da: Biancucci Walter, rappresentato e difeso, giusta procura speciale conferita in premessa all'atto di nomina con revoca del precedente difensore, dall'Avv.to Claudio Oliva, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, al corso Trieste n. 19 in Roma; - ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma - controricorrente - avverso la sentenza n. 207, pronunciata dalla Commissione tributaria regionale di Roma il 7.10.2013 e pubblicata il 18.12.2013; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio. FATTI DI CAUSA 1. A seguito di infruttuoso svolgimento della procedura di accertamento con adesione, l'Agenzia delle Entrate notificava il 24.11.2008 (ric., p.
Cass. 21906/2021
, .2tROG SENTENZA sul ricorso 3125-2016 proposto da: CRISTINI ASSUNTA, BRIVIO VERDIANA, quali credo do Brivio Aurelio, rappresentati e difesi dall'avv.
Cass. 17876/2019
Cass. 848/2020
Cass.17876/2019; Cass. 848/2020).
Cass. 6756/2001
Le due pretese sono concettualmentediverse poiché hanno presupposti e contenuto non assimilabili, sicché la proposizione dell'una non può equivalere a quella dell'altra(Cass. 6756/2001; Cass.
Cass. s.u. 5743/2015
6756/2001; Cass. s.u. 5743/2015; Cass.
Cass. 16565/2018
Cass. 5965/2022
/2016 ORDINANZA sul ricorso n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4431/2019 R.G. proposto da FENU ANNA, rappresentata e difesa dall’avv. Pietro Diaz, con domicilio in Roma, alla Via Arrigo Boito n. 31, presso l’avv. Marta Elena Angela Diaz. –RICORRENTE– contro FENU GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Carboni, con domicilio in Alghero, Via Genova n. 10. –CONTRORICORRENTE– e FENU PASQUALINO, FENU MARIA GIUSEPPINA, FENU ANTONIETTA, FENU RITA, PIREDDA ANDREANA, FENU FRANCESCO, FENU PIETRO, CADEDDU LAURA. -INTIMATI- avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, n. 282/2018, pubblicata in data 25.6.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19.6.2024 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Oggetto: successioni 1. Con sentenza n. 282/2018, la Corte d’appello di Cagliari, sezione di Sassari, in riforma della pronuncia di primo grado, ha disposto lo scioglimento delle due comunioni ereditarie di Francesco Fenu e Giovanna Luigia Baldinu, procedendo all’assegnazione delle quote e condannando Leonardo Fenu e Maria Giuseppina Fenu al pagamento di un’indennità in favore di Anna Fenu per i frutti non goduti, sul rilievo che i convenuti avevano utilizzato in via esclusiva un immobile comune.

Per quanto ancora si discute in questa sede, il giudice distrettuale ha evidenziato che dagli atti del sequestro giudiziario disposto in corso di causa, risultava che Leonardo Fenu e Maria Giuseppina Fenu avevano occupato l’appartamento ubicato in Via Ales di Alghero, facente parte dell’asse da dividere, senza nulla versare al custode e che invece Salvatore Fenu, aveva corrisposto un’indennità per l’utilizzo del terreno sito in località Fangal. Ha quantificato in €. 2841,16 l’ammontare dei frutti civili dovuti alla ricorrente dal 1989 al 1996 sulla base del valore locativo mensile individuato dal c.t.u., ritenendo che nulla competesse per il periodo successivo.

La cassazione della sentenza è chiesta da Anna Fenu con ricorso in due motivi. Resiste con controricorso Pasqualino Fenu. Le altre parti non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, per aver la Corte di merito disposto il pagamento dei frutti per il godimento esclusivo dell’appartamento in Alghero dal 1989 al 1996, mentre dagli atti di causa, dai provvedimenti adottati e da quanto dichiarato in giudizio dai resistenti era emerso che tale godimento si era protratto fino al 2014 e che per il terreno in Fangal, l’occupante non aveva versato per intero l’indennità richiesta dal custode.

Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha individuato il periodo di occupazione esclusiva dell’appartamento in Alghero da parte di Leonardo Fenu e Maria Giuseppina Fenu, ritenendo prevalenti, e munite di maggior valore probatorio, le risultanze dei resoconti del custode giudiziario, negando che vi fosse una prova sufficiente del perdurare dell’occupazione dal 1996 al 2014. Il fatto storico della durata dell’uso esclusivo è stato – dunque - specificamente valutato: occorre perciò considerare che l’art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. contempla un’autonoma violazione, diversa dal vizio di motivazione, che è effetto dell’omessa considerazione di una data circostanza oggettiva risultante dagli atti o dalla sentenza ed avente carattere decisivo.

Detta violazione non sussiste se la circostanza rilevante in causa sia stata valutata, non dovendo la sentenza dar conto, per smentirle, di tutte le risultanze processuali (Cass. s.u. 8053/2014). Resta precluso un nuovo esame degli atti processuali, come in effetti si sollecita in ricorso, spettando al giudice di merito il compito di esaminare le prove, di controllarne attendibilità e concludenza edi scegliere quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione(Cass. 10927/2024; Cass. 32505/2023).

2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la sentenza riconosciuto l’importo di €. 2841,16, oltre interessi legali dalla domanda, senza pronuncia sulla richiesta di rivalutazione monetaria del credito. Il motivo è infondato. Come dedotto dalla stessa ricorrente (cfr. ricorso pag. 24), la richiesta di rivalutazione era stata formulata nelle comparse conclusionali ed era, quindi, tardiva per cui il giudice non era tenuto a pronunciare ai sensi dell’art. 112 c.p.c. (Cass.22784/2018; Cass. 20363/2021). Peraltro, mentre ha carattere di debito di valore l'obbligo del rendiconto relativo ai frutti naturali della cosa, integra "ab origine" un debito di valuta –soggetto, come tale, al principio nominalistico - l'obbligo del rendiconto dei frutti civili costituenti il corrispettivo del godimento della cosa, sicché quest'ultimo, ancorché difetti di liquidità, non è suscettibile di rivalutazione automatica, mentre il fenomeno inflattivo può integrare solo una responsabilità risarcitoria per maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c., sempre che ne ricorrano i presupposti (Cass. 21906/2021;

Cass.17876/2019; Cass. 848/2020). La domanda di maggior danno non coincide con quella diretta ad ottenere la rivalutazione del credito, non essendo quest’ultima una conseguenza automatica del ritardato pagamento delle obbligazioni di valuta. Le due pretese sono concettualmentediverse poiché hanno presupposti e contenuto non assimilabili, sicché la proposizione dell'una non può equivalere a quella dell'altra(Cass. 6756/2001; Cass. s.u. 5743/2015; Cass. Cass. 16565/2018; Cass. 5965/2022). Il ricorso è – perciò - respinto, con addebito delle spese di legittimità.

Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 2500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigli