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Ordinanza — n. 21648/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows Hotel Merano's claim to remove sewage pipe based on subsurface property rights and lack of interest.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21648/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Venice Court of Appeal's decision regarding a dispute over a sewage pipe on Hotel Merano's property. The hotel argued that the pipe's location and depth meant the owners had no legal interest in removing it, while the owners claimed the pipe caused damage. The court ruled that the owners must prove the pipe is deep enough to negate the hotel's interest, reversing the lower court's dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 840, comma 2 cod. civ.; The owner of land cannot oppose third-party activities at depths where they derive no utility, requiring the opposing party to demonstrate the absence of interest in exclusion.

Parole chiave

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subsurface property rights servitude of conduct depth of pipe interest in exclusion burden of proof Article 840 Civil Code quashing of judgment pigione abusiva

Disposizioni normative citate

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Art. 840, comma 2 cod. civ.
Il comma secondo dell’art. 840 cod.
Art. 949 cod. civ.
Art. 324 cod. proc. civ.
Art. 100 cod. proc. civ.
Art. 91 cod. proc. civ.
Art. 92 cod. proc. civ.
Art. 306 cod. proc. civ.
Art. 346 cod. proc. civ.
art. 42 Cost
civ., nonché dell’art. 42 Cost., nonché del regolamento delle spese.
artt. 949 cod. civ
Con il secondo e il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 949 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3998, 05/12/1974, Rv. 372585
Cass. n. 2677/1969
Cass. n. 2677/1969; per un’ipotesi di ritenuto spoglio di sottosuolo condominiale si veda Cass.
Cass. n. 10869/2023
2677/1969; per un’ipotesi di ritenuto spoglio di sottosuolo condominiale si veda Cass. n. 10869/2023, nonché n.
Cass. n. 2786/2023
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 12241/2020 R.G. proposto da: HOTEL MERANO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADDA 55, presso lo studio dell’avvocato MARCO SELVAGGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO BRIGHENTI giusta procura in atti; –ricorrente – contro PIETROPOLI DENIS, PIETROPOLI STELLIO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati MASSIMILIANO VERSINI e RODOLFO MATTEOTTI giusta procura in atti;

–controricorrenti – avverso la sentenza n. 5102/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. Il Tribunaledi Verona rigettò, per quel che ancora qui rileva, la domanda con la quale Enzo Pietropoli aveva chiesto dichiararsi acquistata per usucapione servitù di condotta fognaria a carico dell’Hotel Merano e, del pari, la domanda riconvenzionale, con la quale era stata chiesta la condanna dell’attore ad asportare la conduttura in parola.

2. La Corte d’appello di Venezia disattese l’impugnazione della s.r.l. Hotel Merano, la quale si era doluta della violazione dell’art.949 e 832 cod. civ., nonché dell’art. 42 Cost., nonché del regolamento delle spese.

3. Hotel Merano s.r.l. propone ricorso per cassazione fondato su cinque motivi. Denis e Stellio Pietropoli, succeduti a Enzo, resistono con controricorso. Sono pervenute memorie.

4. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2909, 949 cod. civ. e 324 cod. proc. civ. assumendo che, non essendo stata impugnata dalla controparte la sentenza di primo grado, che aveva rigettato la pretesa di acquisto per usucapione della servitù, aveva, di conseguenza, trovato accoglimento l’accertamento negativo dedotto dalla convenuta e, pertanto, la Corte d’appello avrebbe dovuto ordinare la rimozione della conduttura. Ciò non aveva fatto, nonostante fosse stata eccepito il giudicatointerno.

5. Con il secondo e il terzo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 949 cod. civ. e 100 cod. proc. civ. La ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’Appello secondo cui l’attrice in “negatoria servitutis” avrebbe dovuto dare la prova dell’esistenza di un danno, tale da concretizzare l’interesse alla rimozione della tubazione.

6. I motivi sono fondati. 6.

1. La Corte d’appello chiaramente individua il perimetro della materia a essa sottoposta: oltre alla doglianza sul regolamento delle spese, la pretesa della società convenuta, attrice in riconvenzionale-appellante di vedere accolta la propria domanda di rimozione della condotta. Tuttavia, disattende la censura con la incongrua e apodittica, oltre che insondabile, spiegazione, secondo la quale già nel 1982 l’appellante aveva richiesto una tale rimozione, senza ottenerla, e poi non aveva insistito, avendo anzi svolto lavori di manutenzione. Con un tale asserto la Corte locale ha indubbiamente fatto falsa applicazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ.: per un verso non spiega per quale ragione dal giudicato nascente dal rigetto della domanda del Pietropoli, volta alla declaratoria d’acquisto per usucapione della servitù, non consegua il diritto alla rimozione della conduttura, avanzato in via riconvenzionale dall’Hotel Merano; per altro verso, parrebbe, invero, piuttosto confusamente, affermare l’esistenza di un giudicato contrario all’interesse della società ricorrente, nascente dalla nebulosa e sommaria vicenda sopra riportata.

Non è inutile soggiungere che la parvenza motivazionale (non censurata ex se dalla società ricorrente) qui conduce a una falsa applicazione dell’istituto del giudicato. 7.

2. L'interesse ad agire in "negatoria servitutis" sussiste anche quando, pur non denunciandosi l'avvenuto esercizio di atti materialmente lesivi della proprietà dell'attore, questi, a fronte di inequivoche pretese reali affermate dalla controparte sulla stessa, intenda far chiarezza al riguardo con l'accertamento dell'infondatezza delle dette pretese (Sez. 2, n. 5569, 08/03/2010, Rv. 611783). Erra, quindi, la Corte di Venezia a pretendere la prova di un ulteriore e specifico danno.

8. Con il quarto motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 840, 2697, 2909 cod. civ. e 345 cod. proc. civ. Si afferma che: - solo tardivamente, con la costituzione in appello, gli appellati avevano eccepito che la controparte non aveva alcun interesse a chiedere la rimozione della tubatura, che passava non su un terreno libero, ma al di sotto della costruzione alberghiera e ciò a prescindere dalla non veridicità dell’assunto; - la sentenza aveva, errando, sostenuto che non poteva farsi luogo al ripristino dei luoghi mancando l’interesse dell’appellante ai sensi dell’art. 840 cod. civ., in violazione dell’intervenuto giudicato sulla negatoria servitutis; - la deduzione degli appellati costituiva una vera e propria eccezione tardivamente proposta; - spettava ai Pietropoli provare che la condotta si trovava a profondità tale nel sottosuolo da non far emergere un interesse della proprietaria dell’immobile, per contro la condotta, solo in parte posta al disotto della struttura alberghiera, attraversava il locale garage, passando sotto il soffitto. 8.

1. Il motivo è fondato nei termini di cui appresso. Il comma secondo dell’art. 840 cod. civ., a delimitazione del diritto di proprietà stabilisce che Il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escluderle . L’interesse del proprietario costituisce limite legale della proprietà del sottosuolo e del soprasuolo, che, secondo il nostro codice civile non si estende “ùsque ad sìdera, ùsque ad ìnferos”, come nel “domìnium ex iùre quirìtium”, ma, perse le caratteristiche di dominio eminente, modernamente si giustifica solo fino a che il proprietario può trarne utilità.

Di conseguenza, l’evocazione della disposizione non costituisce eccezione in senso proprio, bensì argomentazione difensiva o eccezione in senso lato. Perciò non può condividersi il motivo nella parte in cui deduce che l’asserto della controparte non avrebbe potuto essere preso in considerazione trattandosi d’eccezione tardiva. Tuttavia, va condiviso l’orientamento di questa Corte reso con una pronuncia, oramai remota, secondo la quale il proprietario del suolo, in quanto tale, ha diritto di utilizzare anche il sottosuolo, come parte integrante del fondo, e, quindi, di opporsi a qualsiasi attività che il terzo voglia esplicare nel sottosuolo del suo diritto di proprietà.

Il diritto del proprietario sul sottosuolo trova, però, un limite alla sua estensione nella possibilità di utilizzazione che il titolare di esso può fare del sottosuolo; egli può agire uti dominus contro chiunque rechi pregiudizio al suo diritto, salvo al terzo di dimostrare la carenza di interesse di esso proprietario, perché l'attività stessa si svolge a profondità tale che manchi in lui l'interesse ad escluderla (Sez. 2, n. 3998, 05/12/1974, Rv. 372585; conf. Cass. n. 2677/1969; per un’ipotesi di ritenuto spoglio di sottosuolo condominiale si veda Cass. n. 10869/2023, nonché n. 2786/2023).

Perciò spetta alla parte odierna resistente dimostrare la mancanza d’interesse in capo alla società ricorrente.

9. Il quinto motivo sulle spese di lite , con il quale, denunciandosila violazione degli artt. 91, 92, 306 e 346 cod. proc. civ., viene lamentata l’erronea valutazione del principio di soccombenza, resta assorbito in senso proprio dall’accoglimento degli altri motivi, che imporrà il riesame della vicenda in sede di rinvio.

10. In conclusione la sentenza deve essere cassata con rinvio e il Giudice del rinvio ( Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione) riesaminerà la vicenda alla luce dei principi di diritto sopra esposti; regolerà, inoltre, le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie i primi quattro motivi e dichiara assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione agli accolti motivi e r