Italian Court dismisses loan repayment claim due to insufficient evidence of loan title and contradictory accounting records.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the plaintiff's appeal seeking the return of €95,400 alleged to be a loan, upholding the lower court's dismissal. The plaintiff argued that prior financial contributions constituted a loan, but the defendant contested this by admitting the payments as debt repayment. The court found the evidence insufficient to prove a loan title existed, noting that accounting entries were made by the plaintiff alone and lacked specific causals indicating a loan relationship.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2729 c.c.; Art. 2697 c.c.: A claim for loan repayment fails when the plaintiff cannot prove the existence of a loan title, particularly when accounting records are unilaterally maintained by the lender and lack specific indicia of a loan relationship.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
4 ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorson. 31405/2020 proposto da: Sposati Luigi, difesodall'avvocato Antonio Vincenzo La Corte ; -ricorrente- contro D'Atri Marianna, difesadall’avvocato Luigi Emilio D i C ianni ; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 1211/2020 del 20/5/2020. Uditala relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa Luigi Sposati conviene dinanzi al Tribunale di Milano Marianna d’Atri per la condanna alla restituzione di € 95.400 dati a mutuo. Allega che: (a) è stato socio, insieme alla convenuta, della Informatica Finanziaria s.r.l.(egli è stato socio al 40% ed amministratore; ellaè stata socia al 60%); (b) ha compiuto vari finanziamenti alla società con denaro proprio e prelevato da un proprio conto corrente, ma eseguiti anche per conto della convenuta; (c) quest’ultima, dopo averlo estromesso dall'amministrazione della società, non gli ha restituito le somme versate per conto di lei.
La domanda, accolta 2di 5 – 31405/2020 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 5 ) – Caponi Est. in primo grado, è rigettata in appello, ma Cass. 13532/2018 annulla la sen- tenza di secondo grado per contraddittorietà della motivazione. In sede di rinvio la domanda è stata rigettata di nuovo con motivazione rinnovata. Ricorre di nuovo in cassazione l’attore con due motivi, illustrati da me- moria. Resiste la controricorrente con controricorso e memoria. Il consi- gliere delegato ha proposto la definizione del ricorso per manifesta infonda- tezza. Il ricorrente ne ha chiesto la decisione.
Ragioni della decisione 1. - Il primo motivo (p.
8) denuncia l’inosservanza del principio sancito dalla sentenza di cassazione, poiché le prove sono state valutate erronea- mente, come si può constatare esaminando il ragionamento della Corte.Si deduce violazione dell’art. 384 c.p.c., degli artt. 2729 e 2697 c.c., degli artt.115 e 116 c.p.c. Il secondo motivo (p.
20) denuncia omesso esame di fatto decisivo, la motivazione illogica. Si deduce violazione degli artt. 183, 115 e 116 c.p.c. I due motivi, che si sovrappongono ampiamente nelle loro censure, pos- sono esaminarsi congiuntamente. Vi si argomenta che la Corte di appello: (a) è tenuta ad assumere le prove; (b) ha mancato di cogliere la contrad- dittorietà del comportamento processuale della convenuta (che ha dap- prima negato la contabilizzazione delle somme a proprio favore e poi l’ha ammessa come pagamento di un debito pregresso); (c) ha omesso di attri- buire un rilievo adeguato alla parziale (indiretta) restituzione ad opera della D’Atrisotto forma di finanziamento alla società e alla sua mancata compa- rizione all’interrogatorio formale; (d) ha omesso di assoggettare gli indizi ad una valutazione globale.
Ne segue che la Corte avrebbe dovuto accertare l’esistenza del contratto di mutuo e quindi accogliere la domanda di restitu- zione. 2. –Entrambi i motivi sono da disattendere. Cass. 13532/2018 ha cassato per contraddittorietà della motivazione, poiché nella sua prima pronuncia la Corte di appello da un lato ha ritenuto 3di 5 – 31405/2020 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 5 ) – Caponi Est. mancata la prova del mutuo e dall’altro lato trascurato l’esame delle richie- ste istruttorie dirette a provarlo (esibizione, c.t.u. contabile, prova testimo- niale sulla contabilità della società; richieste assorbite in primo grado e ri- proposte in appello).
La corte di legittimità critica la Corte di appello poiché ha «accolto il gravame e rigettato la domanda attorea, senza prendere po- sizione sulle suddette richieste istruttorie: né per accoglierle, né per riget- tarle». Inoltre, critica la Corte territoriale poiché ha omesso di assoggettare gli indizi ad una ponderazione complessiva, dopo averne analiticamente in- dicato la rilevanza (in particolare, ha considerato solo alcune schede conta- bili e una c.t.u. da altro giudizio, senza considerare una serie di altri ele- menti: mancata risposta della convenuta all’interrogatorio formale, esecu- zione di bonifici, restituzione indiretta di una parte del finanziamento ero- gato dall’attore).
In sede di rinvio la domanda è stata rigettata con la seguente motivazione (p.9-12). Anche se si danno per pacifici i finanziamenti allegati, le prove offerte dall’attore e gli indizi acquisiti non provano il titolo dell’erogazione di denaro e tanto meno provano che tale titolo sia il mutuo. Tale conclusione è stata tratta dai seguenti fatti: le causali dei bonifici non contengono alcuno indizio di esistenza del mutuo; le poste di contabilità sono state effettuate direttamente dall’attore, quale amministratore della società, e quindi non fanno prova nei confronti di terzi; la restituzione della somma di € 150.000 in favore dell’attore, è stata effettuata con un unico bonifico proveniente dalla società e senza alcuna specificazione di causale; la relazione allegata ai bilanci per gli anni in questione non contiene alcun indizio di esistenza del mutuo; non è stata formulata alcuna richiesta di ammissione di interroga- torio formale nei confronti della convenuta e quindi non vi è alcun esito negativo dell’interpello, mentre la sua mancata partecipazione all’interroga- torio libero è giustificata dal fatto che si trovava in Cina; nessuna conse- guenza probatoria negativa può derivare dalla mancata ottemperanza all’or- dine di esibizione documentale, poiché l’ordine è stato impartito nei 4di 5 – 31405/2020 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 5 ) – Caponi Est. confronti della società; il capitolo di prova articolato dall’attore al momento della precisazione della conclusioni è inammissibile, in quanto relativo a cir- costanza meramente valutativa; l’istanza di ammissione di consulenza tec- nica d’ufficio non può essere accolta, in quanto avente valenza meramente esplorativa, in assenza di qualsiasi documentazione a supporto; nessuna rilevanza ha la consulenza tecnica d’ufficio svolta in altro giudizio.
Pertanto, gli elementi probatori sono stati esaminati analiticamente, le richieste istruttorie sono state confutatecorrettamente, gli elementi proba- tori sono stati ponderati nel loro intreccio. La lettura della memoria deposi- tata dal ricorrente non orienta verso una soluzione diversa. 3. -Il ricorso è rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in € 4.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge , da distrarre in favore dell’avv . Luigi Emilio Di Cianni, antistatario. Inoltre, condanna la parte ricorrente al paga- mento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3.000 in favore della parte controricor- rente,da distrarre in favore dell’ avv. Luigi Emilio Di Cianni, antistatario , nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 2.000 in favore della cassa delle ammende. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ