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Ordinanza — n. 21574/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to deposit renewed notification within statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21574/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the Prefecture failed to deposit the renewed notification of service within the mandatory twenty-day period. Although the lower court had previously ordered a renewal of service to the correct attorney, the Prefecture did not comply with this interlocutory order. Consequently, the Court ruled that the failure to deposit the act within the strict deadline rendered the appeal inadmissible rather than merely improcedibile.

Regesto Legislator

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Art. 371 bis c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: The failure to deposit a renewed notification of a cassation appeal within the peremptory twenty-day term prescribed by law results in the inadmissibility of the appeal.

Parole chiave

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inadmissibility renewed notification statutory deadline interlocutory order cassation appeal service of process procedural nullity guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 371 bis c.p.c.
S2 -cc 21-12-2023 - 3 - -come già affermato da questa Corte, nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis cod.
Art. 291 c.p.c.
art. 371 bis cod. proc. civ
S2 -cc 21-12-2023 - 3 - -come già affermato da questa Corte, nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis cod.
art. 291 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14150 del 2022
Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016
6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016 ; Sez.
Sentenza n. 5955 del 14/03/2014
3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014; Sez.
Sentenza n. 4315 del 20/02/2020
U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020); p.q.m.
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32667-2019 proposto da: PREFETTURA DI NUORO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NUORO, in persona del prefetto pro tempore,domiciliata in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso l’A vvocatura G enerale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - contro CALVISI MELCHIORRE; -intimato - avverso la sentenza n. 258/2019 del TRIBUNALE di NUORO,depositata il 30/04/2019; Ric. 2021 n. sez. S2 -cc 21-12-2023 - 2 - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/12/2023dal c onsigliere PATRIZIA PAPA; rilevato che: -Melchiorre Calvisi propose ricorso davanti al Giudice di P ace di Nuoro in opposizione al verbale di ritiro della patente di guida,redatto dal Comando Stazione Carabinieri di Bitti e al conseguente provvedimento del Prefetto di Nuoro con il quale era stata disposta la sospensione della validità della patente di guida per un anno; in data 28/03/2018, il ricorrente era stato infatti colto alla guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore ai limiti; - il Giudice di P ace di Nuoro accolse il ricorso, condividendo la tesi dell’opponente sull’applicabilità della norma di cui all’art. 186 comma 9 C.d.s., quale norma speciale,invece dell’art. 223 C.d.s.; - con sentenza n. 258/2019, il Tribunale di Nuoro ha respinto l’appello della Prefettura di Nuoro-UTG, con la stessa motivazione del primo Giudice; -avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Prefettura di Nuoro-UTG per un unico motivo; -Melchiorre Calvisi non ha svolto difese; -questa Corte ha rilevato la nullità della notifica del ricorso per cassazione perché effettuata presso l’avv.

Giancarmelo Serra, difensore di Melchiorre Calvisi in primo grado e non invece all’avv. Elena Ledda, difensore in secondo grado ed ha, perciò, disposto la rinnovazionedella notifica nulla con ordinanza interlocutoria n. 8290 del 2023; -dalla certificazione di cancelleria in atti risulta che la Prefettura ricorrente non ha provveduto a depositare nei termini l’atto di rinnovazione della notifica; considerato che: Ric. 2021 n. sez. S2 -cc 21-12-2023 - 3 - -come già affermato da questa Corte, nel giudizio di legittimità, l'art. 371 bis cod. proc. civ., laddoveimpone, a pena di improcedibilità, che il ricorso notificato sia depositato in cancelleria entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato, disciplina non soltanto l'ipotesi in cui la Corte di cassazione abbia disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario cui il ricorso non sia stato in precedenza notificato, ma anche, con interpretazione estensiva, l'ipotesi in cui la Corte abbia disposto, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., il rinnovo della notificazione del ricorso; peraltro, non ricorrendo l'ipotesi del deposito tardivo dell'atto d'integrazione del contraddittorio, ma quella più radicale dell'inottemperanza all'ordine impartito daquesta Corte , la pronuncia deve essere di inammissibilità e non già di improcedibilità del ricorso (Cass.

Sez. 2, Sentenza n. 14150 del 2022, con numerosi richiami); - in conseguenza, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, senza alcuna pronuncia sulle spese, non essendovi parti controricorrenti; - non sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato (cfr. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016 ; Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014; Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020); p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte supre