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Ordinanza — n. 21509/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court ruled judgment extinguished by party's voluntary renunciation of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21509/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's formal withdrawal and the opposing party's acceptance. The underlying dispute involved conflicting claims regarding easement rights and testamentary validity over a terrace and apartment in Brescia. Since the procedural act of withdrawal was validly executed, the court deemed no further judicial intervention necessary.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; Art. 392 c.p.c.: The withdrawal of a cassation appeal by the appellant, accepted by the contrarecurrence, results in the extinction of the proceedings without the need for a ruling on costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinction of proceedings acceptance of withdrawal costs exemption diritto di riprendere il possesso della cosa rivendicazione della proprietà impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 391 c.p.c.
Art. 392 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 19169/2017
SSUU ordinanza n. 19169/2017).
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Testo completo

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28517/2020 R.G. proposto da: ARRIGHI CLARA, PANIZZA EMILIO RENZO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 94/8, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA FIORE, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO BERTELLI LEONESIO giusta procura in atti; –ricorrenti – contro ERCULIANI GIORGIO, ERCULIANI MARINA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA AQUILEIA 12, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MORSILLO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI ROCCHI giusta procura in atti;

–controricorrente – avverso la sentenza n. 908/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata in data 01/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale TOMMASO BASILE, che ha concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio. Fatti di causa 1. Carla Arrighi convenne in giudizio Maria Giulia Borra e il germano Alfonso. Premettendo di essere proprietaria, unitamente al fratello, d’un immobile, nonché del terrazzo prospiciente l’edificio, chiese accertarsi che la convenuta non vantava diritto di servitù o altro diritto reale sull’anzidetto terrazzo.

La Borra, oltre al rigetto della domanda, in via riconvenzionale chiese dichiararsi la nullità del testamento, risalente al 6/6/1964, di Amedeo Arrighi, assumendo essere stata prevista una sostituzione fedecommissaria, così pervenendosi alla conclusione che la terrazza e la restante porzione dell’immobile, quale unica rede di Adele Tabarelli, si appartenesse a lei. Giorgio e Marina Erculiani – chiamati in causa dalla convenuta, usufruttuaria, in quanto nudi proprietari – aderendo alle difese della convenuta, a loro volta, chiesero fosse accertata l’esistenza di una servitù di passaggio a favore dell’unità abitativa di loro proprietà, posta al terzo piano dell’edificio, e a carico della terrazza e della scala centrale.

Con altro e successivo atto di citazione l’Arrighi convenne in giudizio la Borra e gli Erculiani, oltre al germano Alfonso, perché fosse dichiarata inefficace la disposizione testamentaria di Amedeo Arrighi nella parte in cui aveva assegnato alla Borra l’usufrutto successivo all’usufrutto (sempre disposto dallo stesso testatore) della coniuge Adele Tabarelli sulla stanza da bagno, sita al primo piano del fabbricato, con condanna a risarcire il danno procurato con l’occupazione.

2. Il Tribunale, riunite le due cause, dichiarato valido il testamento olografo, accertò che il terrazzo era di esclusiva proprietà dei germani Arrighi e che non sussisteva alcun diritto in favore dei convenuti, che condannò ad astenersi da ogni turbativa. Infine, condannò la Arrighi a ripristinare l’ispezionabilità di un pozzo.

3. La Corte d’appello di Brescia, alla quale si erano rivolti Giorgio e Marina Erculiani, anche nella qualità di eredi di Maria Giulia Borra e, in via incidentale, gli appellati Carla Arrighi, e Emilio Renzo Panizza, acquirente dei diritti di spettanza di Alfonso Arrighi, rigettò entrambi i gravami.

4. Avverso la sentenza d’appello gli Erculiani proposero ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, Carla Arrighi e Renzo Emilio Panizza resistettero con controricorso.

5. Questa Corte, con la sentenza n. 10075/2018, accolse il terzo motivo e rigettò nel resto.

6. Riassunta la causa, la Corte del rinvio, parzialmente riformata la sentenza del Tribunale, accertò che con il testamento di cui si tratta era stato costituito a favore dell’appartamento posto al terzo piano, di proprietà di Giorgio Erculiani e a carico dell’immobile di Carla Arrighi ed Emilio Renzo Panizza, una servitù di passaggio ai fini dell’accesso a tali locali da esercitarsi attraverso la scala centrale (…), che dal terrazzo al primo piano conduce, conduce alla predetta unità immobiliare .

7. Avverso quest’ultima sentenza Carla Arrighi ed Emilio Renzo Panizza propongono ricorso sulla base di unitaria censura. Resistono con controricorso Giorgio e Marina Erculiani. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

8. Con atto del 7/5/2024 è pervenuta rinuncia al ricorso e il 10/5/2024, con accettazione della stessa. Il Procuratore Generale in persona del Sostituto dott. Tommaso Basile ha concluso per la declaratoria d’estinzione del giudizio. Ragioni della decisione 9.Rileva la Corte, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione che la rinuncia al ricorso determina l’estinzione del giudizio di cassazione e l’accettazione esonera dalla statuizione sulle spese (cfr. art. 391 cpc). La forma del provvedimento è l’ordinanza anche all’esito di pubblica udienza (v. SSUU ordinanza n. 19169/2017). P.Q.M.