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Ordinanza — n. 21508/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal rejecting violation of contract law regarding functional link between division and sale acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21508/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Alfonso De Rose against the appellate court's decision. The lower court found a functional contractual link between a 1998 property division and a subsequent sale, declaring the sale null due to lack of price payment. The court rejected the argument that the division act lacked a transactional intent, ruling that the functional connection between the acts was properly established and thus not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 1419 c.c.; The existence of a functional contractual link between separate acts must be interpreted based on the parties' will, and if the lower court's finding is reasoned and fact-based, it falls outside the scope of appellate review.

Parole chiave

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functional contractual link nullity of sale property division appellate review contractual interpretation revoca del trasferimento patrimoniale spossessamento conseguente al fallimento rinuncia alla sostanza

Disposizioni normative citate

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Art. 1419 c.c.
- L’unico motivo denuncia la violazione dell’art. 1419 c.c.
Art. 93 co. 3 e 4 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c. Inoltre, ai sensi dell’art.
Art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art.
Art. 1-bis dello stesso art. 13
115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Art. 96 co. 3 c.p.c.
Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3.000 in favore della parte contro- ricorrente, nonché al pagamento ex art.
Art. 96 co. 4 c.p.c.
di € 3.000 in favore della parte contro- ricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 2.000 in favore della cassa delle ammende.
art. 1419 c.c
- L’unico motivo denuncia la violazione dell’art. 1419 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20634/2018
tra le altre Cass. 20634/2018e 7524/2007).
Cass. 7524/2007
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Testo completo

certamento dei fatti rilevanti - incensura- bilità Adunanza camerale 3/7/2024 ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorson. 7393/2019 proposto da: De Rose Alfonsojr., difeso dall'avvocato Enrico Rizzo e domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocatoSerena Oliverio Vania; -ricorrente- contro Muglia Patrizia, difesadall’avvocato Nicola Carratelli e domiciliat a a Roma presso lo studio dell’avvocato Nicola Pagnotta; -controricorrente- Pando Clelia, De Rose Luigi Francesco, De Rose Giuseppe, De Rose Raf- faella; -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 2190/2018 de l 13/12/2018.

Uditala relazione del consigliere Remo Caponi. Fatti di causa Nel giugno 1973 Mariano De Rose, quale rappresentante di Giuseppe Vi- lardi, vende alla propria madre Maria Raffaella Orselli gli immobili oggetto di causa. Nel 1974 Vilardi revoca la procura a Mariano De Rose e promuove 2di 5 – 7393/2019 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 4 ) – Caponi Est. un giudizio (anteriore a quello attuale), domandando al Tribunale di Paola la dichiarazione di nullità della vendita, in quanto eseguita ad un prezzo irrisorio, mai corrisposto (700.000 lire di fronte ad un compendio immobi- liare del valore di almeno 50 milioni di lire).

Inoltre, Vilardi fa valere che nell’atto si è dichiarato falsamente che non visono rapporti di parentela , né tra il rappresentante del venditore e la compratrice (che invece sono, ap- punto, figlio e madre), né tra la compratrice e lui attore (che invece sono cognati, poiché Vilardi hasposato Concetta Orselli, sorella della compratrice Maria Raffaella). Durantelo svolgimento del giudizio, nel febbraio del 1998, il medesimo compendio immobiliare viene tratto ad oggetto, nella cornice di un unico attocomplesso, dapprima di una divisione in due parti di identico valore.

Di tale atto sonoparti, da un lato, Mariano De Rose, quale erede della madre Maria Raffaella Orselli, che in premessa èdichiarata essere comproprietaria per la metà; dall’altro lato vi è Alfonso De Rose sr. (fratello di Mariano), in veste di rappresentante di Concetta Orselli, che a sua volta è dichiarata essere comproprietaria per la restante metà. All’esito della divisione, la prima parte è attribuita in proprietà esclusiva a Mariano De Rose; la seconda parte èattribuita a Alfonso De Rose sr. (sempre in veste di rappresentante di Concetta Orselli).

In tale atto le due parti appaiono accordarsi per la ri- nuncia al giudizio in corso e dichiaranodi non avere null’altro da pretendere l’una dall’altra. Contestualmente, in questo stesso atto del 1998, Alfonso De Rose sr. (in veste di rappresentante di Concetta Orselli) vende al nipote ex filio, Alfonso De Rose jr., i beni attribuiti (in esito alla divisione) a Con- cetta Orselli. Il prezzo della vendita (lire 89.250.000) si dichiara essere stato già pagato prima dell’atto. Nonostante la menzionata dichiarazione di rinuncia agli atti, nel 2000 il giudizio di nullità del primo atto di vendita (1973) dei beni a Maria Raffaella Orselli, viene proseguito da Concetta Orselli dopo la morte del marito (il Vilardi) e definito in primo grado con l’accoglimento della domanda per 3di 5 – 7393/2019 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 4 ) – Caponi Est. difetto di procura in capo a Mariano De Rose, nonché per conflitto di inte- ressi sempre in capo a lui.

La pronuncia di primo grado vieneconfermata in appello nel 2005 nei confronti degli eredi di Concetta Orselli, Francesco e Michele Muglia. Questi ultimi avvianopoi il giudizio attuale, convenendo dinanzi al Tribu- nale di Paola Alfonso De Rose sr. (quale unico erede di Mariano De Rose) e Alfonso De Rose jr. per la dichiarazione di nullità dei due contratti (di divi- sione e di compravendita) e per la condannadi Alfonso De Rose jr. al rilascio degli immobili e al risarcimento dei danni per l’occupazione l’abusiva. Gli attori allegano che Concetta Orselli ha donato loro tali immobili con un ro- gito del luglio 1999; ricordano che è stata dichiarata la nullità della com- pravendita del giugno 1973, con reingresso dei beni nel patrimonio di Con- cetta; argomentano che è nullo pertanto anche l’atto di divisione e vendita del febbraio del 1998, poiché Concetta non ha mai inteso procedere alla divisione e alla vendita e Alfonso De Rose sr. era privo di poteri rappresen- tativi e si trovava altresì in conflitto di interessi.

I convenuti chiedono il rigetto e, in riconvenzionale, la dichiarazione di nullità dell’atto del luglio 1999, anche in considerazione del sopravvenuto stato d’incapacità di inten- dere e di volere di Concetta Orselli, in subordine domandano il rimborso delle spese per i miglioramenti. Il Tribunale di Paola dichiara in primo grado la nullità della divisione. In appello è dichiarata altresì la nullità della com- pravendita contestuale tra Alfonso De Rose sr. e Alfonso De Rose jr.con la condanna di quest’ultimo al rilascio dei beni. Ricorre in cassazione Alfonso De Rose jr. con un motivo, confermato da memoria.

ResistePatrizia Muglia con controricorso. Rimangono intimati Cle- lia Pando, Giuseppe De Rose, Raffaella De Rose eLuigi Francesco De Rose Il consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso per manifesta infondatezza. Il ricorrente ne ha chiesto la decisione. Ragioni della decisione 4di 5 – 7393/2019 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 4 ) – Caponi Est. 1. - L’unico motivo denuncia la violazione dell’art. 1419 c.c. e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della con- troversia, poiché la Corte territoriale ha rilevato un collegamento negoziale funzionale tra l’atto di divisionee l’atto di vendita e perciò ha dichiarato la nullità consequenziale anche di quest’ultimo. 2. -Il ricorso è da rigettare.

Dopo averrilevato il giudicato interno sulla nullità della divisione, l a sen- tenza d’appello (p. 10 ss.) ha osservato che i beni appartenevano origina- riamente a Vilardi, per cui non si comprende come nella divisione essi siano stati dichiarati di proprietà per la quota indivisa della metà di Maria Raf- faella, stante la lite in corso. O meglio, ciò si spiega - prosegue la Corte - con la dichiarata prospettiva transattiva. Senonché, non vi era alcuna vo- lontà di Concetta Orselli di rinunciare alla lite, che infatti viene da lei prose- guita.

Il contenuto dell'atto impugnato non consente di intravedere il mo- vente transattivo in Concetta Orselli nell'attribuire i beni del proprio marito, Giuseppe Vilardi,per metà a Mariano De Rose tramite la divisione e, per la restante metà, ad Alfonso De Rose j r., tramite la vendita, per tacere del fatto che di questa non risulta provata neppure la corresponsione del prezzo. Pertanto, la Corte coglie il collegamento negoziale diretto a definire unitariamente l'assetto dei rapporti patrimoniali delle parti, avente ad og- getto il compendio immobiliare.

La Corte ha espostocosì in modo effettivo, risoluto e coerente le ragioni a fondamento di tale accertamento e quindi non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.Infatti, l’accertamento del giudice di merito di esi- stenza di un collegamento negoziale c.d. funzionale deve investire l’esi- stenza, l’entità, la natura, le modalità e le conseguenze del collegamento realizzato dalle parti mediante l’interpretazione della loro volontà contrat- tuale. Se svolto nel rispetto dei criteri ermeneutici e con corretto apprezza- mento deifatti, come nel caso attuale, esso si sottrae al sindacato di legit- timità (Cfr. tra le altre Cass. 20634/2018e 7524/2007). 5di 5 – 7393/2019 – 2 – 3 / 7 /202 4 ( 2 4 ) – Caponi Est. 3. -Il ricorso è rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, anche ai sensi dell'art. 93 co. 3 e 4 c.p.c. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente, che li- quida in € 4.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge. Inoltre, condanna la parte ricorrente al pagamento ex art. 96 co. 3 c.p.c. di € 3.000 in favore della parte contro- ricorrente, nonché al pagamento ex art. 96 co. 4 c.p.c. di € 2.000 in favore della cassa delle ammende. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad o