Italian Court corrects Cassation order to award litigation costs to State instead of losing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted Giovanni Medda's request to correct a material error in a previous order regarding litigation costs. Medda argued the order incorrectly ordered him to pay costs to the opposing party rather than to the State, citing his status as a state-funded legal aid recipient. The court accepted this correction based on Article 133 of the Civil Procedure Code, which mandates that costs incurred by a losing party not admitted to legal aid must be paid to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 DPR n. 115/2002; Art. 391 bis c.p.c.: When a losing party is not admitted to state legal aid, the order awarding litigation costs must designate the State as the recipient, and such material errors are correctable ex officio.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nunciato la seguente ORDINANZA su istanza iscritt a al n. 4080/2024 R.G. proposto da MEDDA GIOVANNI, rappresentato e difeso dall’avv.to MARCO ASTE per la correzione di errore materiale dell ’ ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1714/2024 depositata il 28/11/2023 resa nel giudizio r.g. n. 20 1 94 /2020 su ricorso proposto d a : SERRAU PATRIZIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA MARIA MARROSU; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/06/2024 dal Consigliere LUCA VARRONE; RILEVATO CHE Con l’istanza sopra indicata, illustrata anche da memoria, la difesa di Giovanni Medda evidenzia che con l’ordinanza indicata in Ric. 2024n.4080sez.
S2 - a d. 04/0 6 / 202 4 epigrafe recante n. 28111/2023 (num. racc. gen. 1714/2024), pubblicata il 16.1.2024 la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in € 4.200,00,di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Medda Giovanni, in relazione al suddetto procedimento , era stato ammesso al Patrocinio a Spese dello Stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Cagliari Prot. 02537/2020 del 22 luglio 2020 depositata unitamente al controricorso.
Sulla base di tali fatti l’istante chiede la correzione dell’errore presente nell’ordinanza poiché la condanna a carico delricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate a favore di Medda Giovanni, andava pronunciata a favore dello Stato. In particolare, il dispositivo nella parte in cui si legge "condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge ... " dovrebbe essere corretto con le parole condanna il ricorrente a rifondere a favore dello Stato le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge”.
RITENUTO CHE L'istanza offre l'occasione per l'esercizio del potere officioso di correzione degli errori materiali. Come già rimarcato da questa Corte (Cass., 09/03/2018, n. 5824 nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), infatti, l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «il provvedimento che pone a carico della parte Ric. 2024n.4080sez. S2 - a d. 04/0 6 / 202 4 soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; la norma è peraltro coerente con l'art. 110, comma 3, dello stesso testo unico, che prevedeeguale statuizione nel caso di costituzione di parte civile nel processo penale; trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese, è correggibile a norma dell'art. 391 bis, cod. proc. civ. (Cass., Sez.
U., 07/07/2010, n. 16037, Cass., 17/05/2017, n. 12437), anche d'ufficio. Di conseguenza l’istanzava accolta, e la parte motiva ( pag. 6 penultimo rigo) nonchèil dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 1714 del 2024 pubblicata il 16 gennaio 2024 nel procedimento recante r.g. n. 20194 del 2020 vanno corretti mediante l a sostituzione, rispettivamente, delle parole “in favore del controricorrente” e “al controricorrente” con le parole «in favore dello Stato» e “allo Stato”. Per la peculiare sua natura, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (ex multis, Cass., Sez.
U, Ordinanza n. 9438 del 27/06/2002). P. Q. M. La Corte dispone che la motivazione (pag. 6 penultimo rigo) e il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 1714 del 2024 pubblicata il 16 gennaio 2024 nel procedimento recante r. g. n. 20194 del 2020 sia corretto mediante l a sostituzione , rispettivamente, delle parole “in favore del controricorrente” e “al controricorrente” con le parole «in favore dello Stato» e “allo Stato”. Ric. 2024n.4080sez. S2 - a d. 04/0 6 / 202 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza a norma dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, cod. proc. civ.
Così deciso in Roma, nella