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Ordinanza — n. 21492/2024 — snciv Generato dall'IA

Court orders correction of its own order to add expense deduction for non-state lawyers.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21492/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court granted a request for material error correction regarding its previous order. The Ministry of Justice had lost a case, but the original ruling failed to order the deduction of legal fees for the non-state lawyers representing the client. The court ruled that the omission was a material error requiring immediate amendment to the operative part of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 376 c.p.p.; Art. 377 c.p.p.: When a judgment or order omits a necessary disposition regarding the deduction of costs for non-state lawyers, the court must correct the error to ensure the rights of the parties are fully respected.

Parole chiave

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material error correction non-state lawyers cost deduction Supreme Court order procedural amendment anticipo delle spese opposizione al precetto esecutivo condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 376 c.p.p.
Art. 377 c.p.p.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1442/2024proposto da: NICCOLAI ANTONELLA, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Alunni ( LNNMRC62R26M082X ) Ferdinando Emilio Abbate (BBTFDN61S08L126L), elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Ugo De Carolis n. 101; -Ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato ex lege in Roma Via Dei Portoghesi12, presso l’Avvocatura Generale d ello Stato ; -Intimato - Avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 545/2024 depositata in data08/01/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere Riccardo Guida.

CORREZIONE ERRORE MATERIALEFATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso per la correzione di errore materiale, Antonella Niccolaichiede la correzione dell’ordinanza n. 545 /202 4 , con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero della Giustizia, con condanna della stessa parte al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente Antonella Niccolai, omettendo però di disporne la distrazione in favore degli avv.ti Alunni e Abbate, i quali, in controricorso, si erano dichiarati procuratori antistatari.

Il Ministero della giustizia è rimasto intimato.

2. Il ricorso è fondato. Il controricorso, infatti , reca l’istanza di distrazione, per cui va disposta la correzione dell’ordinanza n. 545/2024 di questa Corte, con l’aggiunta, in dispositivo (pag. 5), dopo le parole “accessori di legge.”, delle parole “Dispone la distrazione di dette spese in favore degli avvocati Marco Alunni e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisi antistatari”.

P.Q.M.

la Corte ordinala correzione della propria ordinanza n. 545/2024, con l’aggiunta, in dispositivo (pag. 5), dopo le parole “accessori di legge.”, delle parole “Dispone la distrazione di dette spese in favore degli avvocati Marco Alunni e Ferdinando Emilio Abbate, dichiaratisi antistatari”. Così decisoin Roma, nella camera di consiglio della Seconda