Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. Antonio Bisca, the appellant, did not respond to the court's proposal for case definition, while the appellee, Giovanni Battista Ferroni, argued for the dismissal based on this procedural lapse. The court ruled that the silence constituted a renunciation of the appeal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the proceedings and the award of costs to the appellee.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7797/2023 R.G. proposto da : BISCA ANTONIO, elettivamente domiciliato in ARGENTA Via Gramsci 28, presso lo studio dell’avvocato MERIGHI STEFANO (MRGSFN62T21A393U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FERRONI GIOVANNI BATTISTA, elettivamente domiciliato in RAVENNA VIA LE CORBUSIER 39, presso lo studio dell’avvocato BAGNARA FLAVIA (BGNFLV57L51D121M) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.225/2023 depositata il 02/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.