Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The parties were SCOPECE ANTONIO ROSARIO and ONORATI FRANCESCO, represented by Patricelli and Tavano, versus the Council of the Order of Architects and the Provincial Council of Foggia. The court ruled that the lapse of time constituted a waiver of the right to proceed, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed waiver of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6511/2023 R.G. proposto da : SCOPECE ANTONIO ROSARIO, ONORATI FRANCESCO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ARCHIMEDE, 143, presso lo studio dell’avvocato PATRICELLI LUIGI (PTRLGU76M02E716D) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato TAVANO ANDREA -ricorrenti- contro CONSIGLIO DELLORDINE DEGLI ARCHITETTI, P., P. E C. DELLA PROVINCIA DI FOGGIA, elettivamente domiciliato in FOGGIA VIALE PRIMO MAGGIO N. 27, presso lo studio dell’avvocato VAIRA MICHELE (VRAMHL74L09D643N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso DECISIONE di CONS. NAZ.
ARCHITET. PIANIF. PAESAGG. CONSERV. ROMA n.30/2022depositata il 04/08/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge