Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day response deadline under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The parties had previously reached a settlement agreement, but the appellant did not formally request the court's decision on this proposal. Consequently, the court ruled that the failure to act within the deadline constituted a waiver of the right to appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a settlement proposal within the 40-day period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6987/2023 R.G. proposto da : GENTILI GIUSEPPINA, GENTILI CLAUDIO, GENTILI KATIA, MOSCATELLI ORNELLA, GENTILI MARINA, GENTILI RICCARDO, GENTILI SERGIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI VALERI 1, presso lo studio dell’avvocato GERMANI MAURO (GRMMRA64S29H501O) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro GENTILI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE GIOVANNI (BTRGNN73H08A783Y) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.5603/2022 depositata il 14/09/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge