Italian Court dismisses appeal for failure to prove standing and provide specific document list under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to formally establish her standing as a successor in the disputed property rights. Although the lower court had recognized a concurrent right of intervention for the successor, the appellant did not submit the required documentation proving the succession or list the specific documents supporting her claim. Consequently, the court ruled that the procedural requirements for admitting the appeal were not met, resulting in the dismissal of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 372 c.p.c.; Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.: A party appealing who did not formally assume the role of a party in the lower court must deposit proof of standing and specifically list the supporting documents to avoid inadmissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 30060/2020 R.G. proposto da: VISCONTI DANIELA rappresentat a e difes a dall'avvocato DOMENICO CHINDAMO; -ricorrente - contro TOSI ROSANNA, PULACINI ELISABETTA, PULACINI GIANLUCA, MONA MAURO, TOSI ANDREINA; - intimati - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TORINO n. 201/2020 depositata il 14/02/2020. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Dott. LORENZO ORILIA - Presidente SERVITÙ Dott. MAURO MOCCI - Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO - Consigliere Ud.11/07/2024 Dott. VINCENZO PICARO - Consigliere R.G.N.30060/2020 Dott.
LUCA VARRONE Rel. Consigliere Ric. 2020n.30060sez. S2 - ud. 11 /07/202 4 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/07/2024 dal Consigliere LUCA VARRONE Udito il Sostituto Procuratore generale in persona del dott. CARMELO CELENTANO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; FATTI DI CAUSA 1.Il Tribunale di Novaracon sentenza non definitiva accoglieva la domanda di Rosanna e Andreina T osi di negatoria servit utis proposta avverso Giovanni Viscontiper accertare l’inesistenza di un diritto di passo carraio gravante sul loro fondo di cui ai mappali numero 389, 350 per giungere all’abitazione del convenuto insistente sui mappali 383,347.
Il medesimo Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale proposta da Giovanni Viscontidi usucapione della servitù di passo carraio e pedonale e accertava e dichiarava la servitù di passo carraio a carico dei fondi siti in comune di borgo Ticino località Cagnara distinti al foglio 20 mappali 389 e 350 a favore del mappale 349 e la servitù di passo pedonale a carico del fondo sito nelmedesimo comune distinto al foglio 20 mappale numero 348 a favore dei mappali 349 e 383 e rimetteva la causa sul ruolo per individuare il percorso. 1.1 Il Tribunale di Novara con la sentenza definitiva stabiliva le dimensionie il percorso della servitù .
2. Giovanni Visconti proponeva appello avverso le due sentenze lamentando l’erronea interpretazione dell’atto di compravenditadel 1919. Ric. 2020n.30060sez. S2 - ud. 11 /07/202 4 3. Resistevano all’appello Andreina Tosi, Rosanna Tosi, Elisabetta Pulacini, Gianluca Pulacini, Mauro Mona.
4. La Corte d’Appello con ordinanza del 27 giugno 2018 disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Raffele Visconti,parte costituita del giudizio di primo grado. L’appellante nel corso del giudizio aveva evidenzia to che , disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Raffaele Visconti parte costituita giudizio di primo grado, questi aveva venduto l’immobile a Daniela Visconti e non aveva quindi più interesse alla causa, motivo per cui la C orte avrebbe dovuto revocare l’ordinanza con cui era stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
La Corte d’Appello, con ordinanza del 15 gennaio 2019, rigettava la richiesta di revoca della precedente ordinanza per essere stata ceduta a Daniela Visconti la quota di proprietà dell’immobile di Raffaele Visconti, confermava la necessità di integrarei l contraddittorio e indicava all’appellante c h e era ancora possibile provvedere alla rituale notificaentro il termine assegnato. Giovanni Visconti non provvedeva alla notifica e la C orte d’Appellodichiarava inammissibile l’appello. Secondo la Corte, non essendo stata disposta l’estromissione di Raffaele Visconti,questi era parte del giudizio di primo grado e quindi litiscon s orte necessario processuale , necessariamente destinatario della notifica dell’appello.
Tale necessità nasceva anche dalla natura del diritto controverso. Peraltro,l’appellante non aveva notificato neanche l’appello al successore a titolo particolare nel diritto controverso ovvero Daniela Visconti. Dunque,data la natura perentoria del termine per Ric. 2020n.30060sez. S2 - ud. 11 /07/202 4 la notificazione dell’atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell’articolo 331 c.p.c. , doveva dichiararsi l’inammissibilità dell’appello.
5. Daniela Visconti ha proposto ricorso per cassazioneavverso la suddetta sentenza sulla base diun motivo di ricorso .
6. Andreina Tosi, Rosanna T osi , Elisabetta Pula cini, Gianluca Pulacini,Mauro Mona sono rimasti intimati.
7. Il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 111 e 331 c.p.c. A parere della ricorrente la Corte d’Appello avrebbe applicato erroneamente le norme in materia di successione a titolo particolare per atto tra vivi nel diritto controversoex articolo 111 c.p.c. Nel caso in esame , infatti , la successione nel diritto controverso non è avvenuta nel corso del processoma dopo la fine del giudizio di primo grado e prima di quello di appello .
Di conseguenza non si sarebbe verificata l’ipotesi contemplata dalla Corte d'Appello el’impugnazione della sentenza non doveva essere notificata a Raffaele Viscontiche non era più legittimato. Anche sotto il profilo sostanziale non doveva disporsi l’integrazione del contraddittorio in quanto in appello si discuteva del ripristino della situazione giuridica di fatto preesistente all’instaurazione del giudizio. In altri termini non era necessario coinvolgere nel giudizioil comproprietario, quale parte appellante , non essendo litisconsorte dal lato passivo quanto piuttosto dal lato attivo.
Ric. 2020n.30060sez. S2 - ud. 11 /07/202 4 1.1 Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, sono legittimati all’impugnazione soltanto i soggetti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio e che in esso siano rimasti soccombenti, qualora un soggetto, che non sia stato parte nel grado precedente, intenda proporre impugnazione avverso la decisione adottata all’esito di esso, deve, in primo luogo, esplicitamente dedurre di avere acquistato la legittimazione in ragione di una “sopravvenuta situazione giuridica” idonea a fondarla e, in secondo luogo, deve fornire la prova della situazione stessa (Cass., sez.
U, 22/04/2013, n. 9692 Sez. 3 -, Ordinanza n. 34373 del 07/12/2023). Nel giudizio di legittimità, in particolare, è stato precisato che il soggetto che proponga ricorso per cassazione in qualità di successore,sia a titolo universale che particolare, di colui che era stato parte nel precedente grado del giudizio, deve non soltanto allegare la propria "legitimatio ad causam" per essere subentrato nella medesima posizione del dante causa, ma deve altresì fornirne la prova, la cui mancanza, attenendo alla regolare costituzione del contraddittorio nella fase d'impugnazione, è rilevabile anche d'ufficio, ed ha per conseguenza la dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Sez. 1 -, Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019).
Nella specie la ricorrente non assume la posizione di successore a titolo particolare nel diritto controverso derivante dalla pronuncia impugnata, dal momento che il titolo della sua successione, peraltro non allegato al ricorso, ma solo asseritamente prodotto nel grado di appello da Visconti Giovanni dinanzi al giudice Ric. 2020n.30060sez. S2 - ud. 11 /07/202 4 di appello, risalirebbe al 14/07/2017, ossia in epoca precedente all’impugnazione delle pronunce di primo grado. Del resto, la ricorrente deduce che il suo dante causa non avrebbe dovuto essere considerato parte del giudizio di appello.
In tale contesto appare evidente, dunque, che, pur in presenza di una successione a titolo particolare nel diritto controverso, il dante causa non aveva perso alcun potere processuale, nel mentre il successore, oggi ricorrente, aveva visto consolidarsi in sede di appello in suo capo la legittimazione, concorrente rispetto al successore, di intervenire in giudizio, anche eventualmente all’esito della notifica disposta dalla corte di merito nei confronti del dante causa. 1.2 Il ricorso è inammissibile. Deve darsi continuità al seguente principio di diritto:
Il ricorrente per cassazione che, nel giudizio di merito, non abbia formalmente assunto la veste di parte, è tenuto, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, a depositare in cancelleria, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (anche oltre il termine previsto dall'art.369 c.p.c., purché il relativo elenco sia notificato alle altre parti), la documentazione diretta a provare la sua legittimazione, nonché ad indicare specificamente i documenti depositati nel contesto del ricorso, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, così da realizzare l'assoluta precisa delimitazione del thema decidendum.(Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal successore a titolo particolare nel diritto controverso che non aveva depositato la documentazione comprovante l'intervenuta successione) (Sez.
Ric. 2020n.30060sez. S2 - ud. 11 /07/202 4 6-1, Ord. n. 23880 del 2016, Rv. 642794 n ello stesso senso Sez.1, Sent . n. 15136 del 2014 Rv. 631353) . Nello stesso senso, si è anche precisato che: l'adempimento dell'obbligo di specifica indicazione degli atti e dei documenti posti a fondamento del ricorso di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., previsto a pena d'inammissibilità, impone quanto meno che gli stessi risultino da un'elencazione contenuta nell'atto, non essendo a tal fine sufficiente la presenza di un indice nel fascicolo di parte (Sez.6-3, Ord . n. 23452 del 2017 (Rv. 646334) In applicazione dei suddetti principi deve dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto la ricorrente non ha allegato alcuna documentazione a supporto della sua asserita successione nel diritto controverso, né ha formulato un apposito indicenel corpo o in allegato al ricorsoe nemmeno ha replicato alle conclusioni del P.G. sul punto.
2. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
3. Nulla sulle spese non essendosi costituite le parti intimate.
4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Ric. 2020n.30060sez. S2 - ud. 11 /07/202 4 previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dell