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Sentenza — n. 21308/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses second cassation appeal against Supreme Court ruling as inadmissible under procedural rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 21308/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it constituted a second cassation request regarding the same grievances already rejected by the Supreme Court's order of August 2021. The appellant, Alba Massari, argued for violations of civil code articles concerning condominium expenses and assembly resolutions, while the condominium opposed the appeal on procedural grounds. The court ruled that judgments and orders of the Supreme Court are not subject to cassation appeals but only revocation or third-party opposition, rendering this second attempt procedurally impossible.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 391-bis e 391-ter c.p.c.: Judgments and orders of the Supreme Court of Cassation are not subject to cassation appeals but can only be challenged via revocation or third-party opposition within statutory limits.

Parole chiave

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second cassation appeal Supreme Court finality procedural inadmissibility condominium dispute revocation remedy impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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Art. 111 della Costituzione
FATTI DI CAUSA Alba Massari ricorre ai sensi dell’art. 111 della Costituzione avverso l’ordinanza di questa Corte del 20 agosto 2021, n.
Art. 360 c.p.c.
Le sentenze e le ordinanze di questa Corte non sono a loro volta ricorribili in cassazione per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., ma sono unicamente impugnabili per revocazione e per opposizione di terzo nei limiti di cui agli artt.
Art. 391-bis e 391-ter c.p.c.
Art. 385 c.p.c.
d.P.R. n. 115/2002, Art. 13
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 111 della Costituzione
FATTI DI CAUSA Alba Massari ricorre ai sensi dell’art. 111 della Costituzione avverso l’ordinanza di questa Corte del 20 agosto 2021, n.
art. 360 c.p
Le sentenze e le ordinanze di questa Corte non sono a loro volta ricorribili in cassazione per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., ma sono unicamente impugnabili per revocazione e per opposizione di terzo nei limiti di cui agli artt.
art. 385 c.p
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.25589/2021 R.G. proposto da : MASSARI ALBA, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERICI FABIO (LBRFBA62L24H501S),rappresentata e difes a dall'avvocato ROCCHI GIAN LUIGI (RCCGLG40B14E675L); -ricorrente- contro CONDOMINIO CENTRO DEGLI AFFARI, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA DELLA PISANA 13 presso lo studio dell’avvocato D’AMICO CLAUDIA (DMCCLD68M71H501X), che lo rappresenta e difendeinsieme all’avvocato MELLINA GOTTARDO MARCO (MLLMRC71A24C573K); -controricorrente- avverso l’ORDINANZA dellaCORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 23254/2021,depositata il 20/08/2021 .

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/02/2024 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHEIS. Sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, il sostituto procuratore generale FULVIO TRONCONE , che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. FATTI DI CAUSA Alba Massari ricorre ai sensi dell’art. 111 della Costituzione avverso l’ordinanza di questa Corte del 20 agosto 2021, n. 23254, che ha rigettato il ricorso principale dell’attuale ricorrente e ha ritenuto fondato quello incidentale del Condominio Centro degli Affari, ha quindi cassato l’impugnata sentenza d’appello in relazione alle censure accolte e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Bologna.

Resiste con controricorso il Condominio Centro degli Affari, che anzitutto eccepisce l’inammissibilità dell’impugnazione, non essendo ipotizzabile il ricorso straordinario avverso le pronunzie della Suprema Corte e non trattandosi di una impugnazione per revocazione. Memorie sono state depositate dalla ricorrente e dal controricorrente. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in tre motivi:

1. il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1130, 1131, 1136, 1137, 1138, 1325, 1709, 1720 e 2233 c.c., dell’art. 5, lett. a del regolamento condominiale e degli artt. 18, 19 e 26 del d.P.R. n. 645/1994, riproponendo il primo motivo di ricorso per cassazione che censurava la riconosciuta legittimità di un acconto a titolo di compenso straordinario all’amministratore del Condominio;

2. il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1135 e 1137 c.c., riproponendo il secondo motivo di ricorso per cassazione, che sosteneva la nullità o quantomeno l’annullabilità delle delibere assembleari che derogano ai criteri di ripartizione delle spese fissati dalla legge o dal regolamento;

3. il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 89 e 96 c.p.c., 2059 c.c., riproponendo il terzo motivo di ricorso per cassazione, che contestava la mancata condanna del Condominio al risarcimento di cui agli artt. 89 e 96 c.p.c. Il ricorso è inammissibile, in quanto si tratta di un secondo ricorso per cassazione avente ad oggetto le medesime doglianze già rigettate con l’ordinanza di questa Corte n. 23254/2021. Le sentenze e le ordinanze di questa Corte non sono a loro volta ricorribili in cassazione per i motivi di cui all’art. 360 c.p.c., ma sono unicamente impugnabili per revocazione e per opposizione di terzo nei limiti di cui agli artt. 391-bise 391- ter c.p.c.

Il ricorso in esame non è sicuramente un ricorso per revocazione, denunciando violazioni di legge ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., nonostante quello che cerca di sostenere la ricorrente nella memoria. II. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Dato che è stato proposto un mezzo di impugnazione del tutto estraneo rispetto al sistema delle impugnazioni previsto dal legislatore, il Collegio ritiene che ricorrano le condizioni per condannare la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente di una somma equitativamente determinata ai sensi del comma 4 dell’art. 385 c.p.c. (disposizione applicabile ratione temporisal caso in esame).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 1.700, di cui euro 200 di esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e inoltre al pagamento, sempre in favore del controricorrente, di euro 1.000 ai sensi del quarto comma dell’art. 385 c.p.c. Sussistono, exart. 13, comma 1- quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella pubblic