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Ordinanza — n. 21232/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim against prescription period for future building servitude based on agreement date.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21232/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appellant's claim regarding the prescription period for a servitude intended for a future building. The lower court incorrectly applied the 20-year rule, whereas the Court held that such agreements create obligatory rights subject to ordinary prescription starting from the contract date. Consequently, the first ground was allowed, the other grounds were absorbed, and the case was remitted to the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 1029, co. 2 c.c.; Art. 2 r.d. n. 499/1929: Agreements creating servitudes for future buildings establish obligatory rights subject to ordinary prescription from the contract date, not the construction date.

Parole chiave

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servitude for future building ordinary prescription period obligatory vs real rights prescription starting date remittitur to lower court servitù di divieto di costruzione servitù prediale contratto di servitù

Disposizioni normative citate

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Art. 1029, co. 2 c.c.
Questi, in sintesi, gli argomenti censori: - l’art. 1029, co.
Art. 2 r.d. n. 499 del 1929
Art. 1073 cod. civ.
E, inoltre, trattandosi di effetti obbligatori e non reali, opera l’ordinario termine di prescrizione previsto per le obbligazioni, decorrente dalla costituzione del vincolo, e non quello ventennale sancito dall’art. 1073 cod. civ. per le ordinarie servitù prediali (Sez.
Art. 2939 cod. civ.
Art. 2697 cod. civ.
Art. 949 cod. civ.
Art. 907 cod. civ.
art. 1029 c.c
Questi, in sintesi, gli argomenti censori: - l’art. 1029, co.
art. 1073 cod. civ
E, inoltre, trattandosi di effetti obbligatori e non reali, opera l’ordinario termine di prescrizione previsto per le obbligazioni, decorrente dalla costituzione del vincolo, e non quello ventennale sancito dall’art. 1073 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10486, 03/05/2018
499 del 1929, non può che avere ad oggetto diritti di natura reale (Sez. 2, n. 10486, 03/05/2018, Rv.
Sez. 2, n. 2432, 2/2/2011
Sez. 2, n. 32858, 8/11/2022
per le ordinarie servitù prediali (Sez. 2, n. 32858, 8/11/2022, Rv.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32158/2020 R.G. proposto da: BELCORE MARIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO DE LIGUORI giusta procura in atti; –ricorrente – contro MALFETTONE ROSAMARIA, MALFETTONE ALFONSINA, MALFETTONE MICHELE, MALFETTONE FRANCESCA PAOLA, MALFETTONE TIZIANA, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONIO GIUDICE e MARIA TERESA LAUDISIO giusta procura in atti;

–controricorrenti – avverso la sentenza n. 658/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 17/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; Osserva 1. Maria Belcore, proprietaria di una porzione di fabbricato confinante con un altro di Rosamaria, Alfonsina, Michele, Francesca Paola e Tiziana Malfettone, citò in giudizio i vicini, tutti eredi di Giovanni Malfettone, per avere realizzato un solaio di copertura di una chiostrina collocata all’interno di un cortile avvalendosi di un accordo intercorso fra le parti danti causa, nonostante fosse prescritto il diritto derivante da esso strumento e in quanto non assentibile l’opera sulla base della disciplina urbanistica, chiedendo la rimozione del manufatto. 1.

1. L’adito Tribunale di Nocera Inferiorerigettò la domanda.

2. La Corte d’appello di Salerno disattese l’impugnazione della soccombente attrice, cheaveva criticato la sentenza di primo grado per avere errato nell’interpretare e applicare gli artt. 949, 1029 e 907 cod. civ., per avere del pari errato a interpretare e applicare lo strumento urbanistico comunale, per avere malamente valutato le emergenze documentali e, infine, per avere fatto malgoverno del carico delle spese di causa. Per quel che assume specifico rilievo in questa sede, la Corte territoriale reputò non prescritto il diritto, per mancato decorso del termine ventennale previsto per i diritti reali.

3. Maria Belcore propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. Gli intimati resistono con controricorso.

4. La ricorrente con il primo motivo denuncia errata e falsa applicazione degli artt. 1029, co. 2, e 2939 cod. civ. Questi, in sintesi, gli argomenti censori: - l’art. 1029, co. 2 (costituzione di servitù a vantaggio di un edificio da costruire) dà vita a un contratto ad effetti obbligatori, che si tramutano in reali solo al momento in cui l’opera viene in essere, da ciò consegue che un tal diritto è soggetto alla prescrizione ordinaria decorrente dalla data del negozio; - pertanto, l’utilità non poteva essere sorta prima della messa in opera della copertura e, a quel momento, il diritto si era da tempo prescritto. 4.

1. La doglianza merita di essere accolta. La sentenza riporta il contenuto del negozio intervenuto fra le parti, nel quale si legge: i coniugi Corrado-Annunziata [danti causa della Belcore] quali proprietari del fabbricato in Sarno, via P. Nocera, avente una stanza con veduta diretta prospiciente sul menzionato cortiletto scoperto di proprietà assoluta della signora Rega Caterina [dante causa dei controricorrenti] consentono ed autorizzano la medesima signora Rega Caterina a coprire con solaio il cortiletto medesimo, ricavando nella parte meridionale, proprio all’altezza del pianerottolo di smonta della scalinata, una veranda.

La predetta copertura resta infissa nei muri perimetrali del predetto cortile ad una distanza inferiore a centimetri trenta dalla soglia della finestra di prospetto di proprietà dei coniugi concedenti . Ad avviso del Collegioricorre l’ipotesi di cui al comma secondo dell’art. 1029 cc, poiché non erano presenti gli elementi necessari per la costituzione della servitù al momento della stipula dell’accordo e, quindi, non si trattava solo della mancanza di “utilitas”, dipendente da una futura destinazione o utilizzazione del fondo dominante.

Questa Corte ha già avuto modo di spiegare che, a differenza della fattispecie di cui all'art. 1029, comma 1, del c.c. –nella quale la servitù, sebbene costituita per un vantaggio futuro, viene ad esistenza immediatamente -, la convenzione di cui al secondo comma dell'art. 1029 c.c., diretta alla costituzione di una servitù a favore o a carico di un edificio da costruire, dà luogo alla costituzione di un rapporto obbligatorio suscettibile di tramutarsi in un rapporto di natura reale soltanto al momento in cui l'edificio è costruito; ne consegue che solo da questo momento inizia a decorrere il termine di prescrizione per non uso del diritto di servitù, e ciò anche nel sistema tavolare, dal momento che esso, a mente dell'art. 2 r.d. n. 499 del 1929, non può che avere ad oggetto diritti di natura reale (Sez. 2, n. 10486, 03/05/2018, Rv. 648391).

Da ciò consegue che i diritti fondati su quel vincolo, finché esso rimane di natura obbligatoria, si prescrivono secondo le norme ordinarie in materia di obbligazioni, decorrendo la prescrizione dal momento costitutivo del vincolo stesso (e cioè dalla data della convenzione) e non dalla costruzione dell'edificio (Sez. 2, n. 2432, 2/2/2011, Rv. 616577). E, inoltre, trattandosi di effetti obbligatori e non reali, opera l’ordinario termine di prescrizione previsto per le obbligazioni, decorrente dalla costituzione del vincolo, e non quello ventennale sancito dall’art. 1073 cod. civ. per le ordinarie servitù prediali (Sez. 2, n. 32858, 8/11/2022, Rv. 666417).

Il Collegio condivide e intende dare continuità all’indirizzo interpretativo sopra richiamato, al quale, cassata la sentenza, il Giudice del rinvio dovrà adeguarsi.

5. Con il secondo motivo viene denunciata errata e falsa applicazione degli artt. 2939 e 2697 cod. civ., nonché travisamento della prova e vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione , per avere la sentenza escluso che dalle emergenze di causa fosse emerso che il diritto si fosse prescritto.

6. Con il terzo motivo viene denunciata errata e falsa applicazione dell’art. 1073 cod. civ., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria . Si afferma che il richiamo alla norma indicata era impertinente, stante che la servitù non aveva mai avuto giuridica esistenza.

7. Con il quarto motivo viene denunciata errata e falsa applicazione degli artt. 949 e 907 cod. civ., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria , per non avere la sentenza impugnata accertato la non conformità dell’opera alle norme indicate a allo strumento urbanistico 8. I motivi dal secondo al quarto restanologicamente assorbiti in senso proprio dall'accoglimento del primo, ponendo questioni la cui risoluzione è condizionata da quella posta con il primo motivo.

9. Il Giudice del rinvio, che si individua nella Corte d’Appello di Salerno in diversa composizione, regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello