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Ordinanza — n. 21230/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes appeal for failing to verify existence of easement against third party before blocking access.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21230/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court dismissed the first and third grounds of appeal while allowing the second, ordering the case to be remanded to the Court of Appeal. The appellant argued that closing a gate unlawfully blocked a third party's access, but the lower court failed to determine if that third party actually held a right of way. The court ruled that the appellate court erred by assuming the third party's rights without examining the specific title documents, violating the requirement to base findings on the cited titles under Article 1065 of the Civil Code.

Regesto Legislator

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Art. 1065 c.c.; Where a third party claims a right of way not recognized in a prior judgment, the appellate court must verify the existence of that right based on the parties' submitted titles, rather than presuming its validity solely because the third party was prejudiced by the original decision.

Parole chiave

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easement existence third party opposition Civil Code 1065 remand for retrial access rights verification divieto di abbandonare un dato territorio restrizione della proprietà rigetto definitivo dell'opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 1065 c.c.
art. 132 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art.
art. 404 c.p
Pertanto, con l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., Scalzotto, che era rimasto estraneo al giudizio conclusosi con la sentenza 5/2012, ha chiesto di accertarsi l’esistenza in suo favore della servitù di passaggio sul mapp.
artt. 404 c.p
Con il terzo motivo, che per ragioni di priorità logica va esaminato prima del secondo, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 404 c.p.c.
art. 2909 c.c
artt. 116 c.p
Passando adesso all’esame del secondo motivo, con esso la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1065 e 1054 c.c., in relazione all’art.
art. 1054 c.c
art. 1065 c.c
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 32300-2020 proposto da: MIONI SANTA in CAPUZZO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.G. DA PALESTRINA n. 19, rappresentata e difesa dall’avv. PAOLO PORTINARI -ricorrente - contro SCALZOTTO MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA n. 2, nello studio dell’avv. FABIO MASSIMO ORLANDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. GIANGIORGIO CASAROTTO -controricorrente - nonchè contro LAGNI SILVAON, MIONI LAURA, LAGNI ANDREA e NICOLIN PAOLA -intimati - avverso la sentenza n. 2614/2020 della CORTE DI APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/10/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Oliva viste le conclusioni scritt e depositat e dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa ROSA MARIA DELL’ERBA, (accoglimento del secondo motivo del ricorso).

FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato Mioni Santa in Capuzzo evocava in giudizio Lagni Silvano e Mioni Laura innanzi il Tribunale di Vicenza proponendo una actio negatoria servitutis in relazione ad un diritto di transito, costituito da titolo risalente al 1972 a carico della particella 68 del foglio 12 del catasto terreni del Comune di Torri in Quartesolo (VI) ed a favore del solo terreno dei convenuti distinto dal mappale 17/a, ma esercitata di fatto dai predetti convenuti anche a favore di altri fondi di loro proprietà, distinti dai diversi mappali n. 225 e n. 226.

L’attrice invocava quindi la chiusura del cancello arbitrariamente aperto dai convenuti sulla particella 68, in quanto destinato all’esercizio di un diritto di passaggio insussistente. Nella resistenza dei convenuti il Tribunale adito , con sentenza n. 5/2012, accoglieva la domanda, escludendo sia la sussistenza di una servitù di origine convenzionale, che la sua costituzione per destinazione del padre di famiglia. La decisione veniva impugnata dai convenuti, ma il gravame veniva poi rinunciato, e la sentenza di prime cure passava in giudicato.

Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione di terzo avversa detta decisione Massimo Scalzotto, proprietario della particella n. 227, affermando di essere titolare a sua volta del diritto di transito sulla particella n. 68 e lamentando che l’esecuzione della decisione n. 5/2012 del Tribunale di Vicenza gli precludeva la possibilità di accedere al fondo di sua proprietà. Con sentenza n. 1402/2019 il Tribunale accoglieva l’opposizione di terzo, dichiarando l’inefficacia della decisione n. 5/2012 nei confronti dell’opponente Scalzotto.

Con la sentenza impugnata, n. 2144/2019, la Corte di Appello di Venezia rigettava il gravame interposto dalla Mioni, odierna ricorrente, avverso la decisione di accoglimento dell’opposizione di terzo, confermandola. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Mioni Santa in Capuzzo, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso Scalzotto Massimo. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’adunanza camerale, il P.G. dott.ssa Dell’Erba ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso ed ambo le parti costituite hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1 Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe apoditticamente confermato la decisione di prime cure, con la quale era stata accolta l’opposizione di terzo proposta dallo Scalzotto avverso la sentenza n. 5/2012 del Tribunale di Vicenza, sulla scorta di una motivazione meramente apparente, in particolare in relazione alla ravvisata natura interclusa del fondo di proprietà del predetto Scalzotto, identificato dal mappale n. 227.

La censura è inammissibile. Come rilevato anche dal P.G., la sentenza impugnata non si limita a richiamare le motivazioni rese dal Tribunale nella decisione di prime cure, che conferma, ma rileva che “Agli atti di causa risulta che il mappale 227 (di proprietà Scalzotto) deriva dal mapp. 17/a, a suo tempo assegnato in proprietà ai coniugi Lagni – Mioni col rogito Boschetti del 7 ottobre 1972, col quale veniva convenuto, tra i condividenti Mioni Santa e i coniugi Lagni – Mioni, che la stradina identificata col mapp. 68 (che rimaneva in comproprietà tra i condividenti) “deve rimanere destinata a strada per consentire l’accesso alla pubblica via incondizionato pedonale e carraio tanto al bene assegnato a Mioni Santa (17/b) quanto a quello di proprietà dei coniugi Lagni (17/a).

Il signor Scalzotto ha lamentato che, con la chiusura del cancello carraio posto sul mapp. 225 (di proprietà dei coniugi Lagni – Mioni) a confine col mapp. 68, disposta con sentenza 5/2012, gli era impossibile raggiungere dalla propria abitaizone (mapp. 227) il mapp. 68, unica strada per raggiungere la pubblica via. Pertanto, con l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., Scalzotto, che era rimasto estraneo al giudizio conclusosi con la sentenza 5/2012, ha chiesto di accertarsi l’esistenza in suo favore della servitù di passaggio sul mapp. 68 e che gli venisse consentito l’esercizio del suo diritto senza modificare lo stato dei luoghi che gli consentivano di esercitare tale diritto, cioè passando dal cancello posto a confine tra i mappali 68 e 225” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

Tale motivazione evidenzia le ragioni per le quali lo Scalzotto, proprietario di una particella derivata da quella indicata con il mapp. 17/a, costituente il fondo dominante rispetto al diritto di transito sulla stradina identificata dal mapp. 68 di cui è causa, vedeva pregiudicati i propri diritti da una sentenza resa inter alios e, dunque, era legittimato a proporre il rimedio dell’opposizione di terzo avverso la predetta decisione. Trattasi, come si vede, di motivazione non viziata da apparenza, né da manifesta illogicità, idonea ad integrare il cd. minimo costituzionale e a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire alla sua decisione (cfr.

Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, sul vizio di motivazione apparente, in motivazione, Cass. Sez.U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023 , Rv. 666639 ). Con il terzo motivo, che per ragioni di priorità logica va esaminato prima del secondo, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 404 c.p.c. e 2909 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto considerare che lo Scalzotto, in quanto acquirente, dai coniugi Lagni e Mioni, di una particella derivata da quella a suo tempo distinta dal mappale 17/a, non poteva essere considerato terzo rispetto alla sentenza del Tribunale di Vicenza n. 5/2012, la quale, peraltro, aveva ad oggetto i soli fondi distinti dai mappali 225 e 226, nei cui riguardi aveva dichiarato l’inesistenza del diritto di servitù esercitato, senza titolo, dai coniugi Lagni e Mioni.

La censura è infondata. Come rilevato anche dal P.G., la Corte distrettuale si è attenuta al principio, affermato da questa Corte, secondo cui legittimati a proporre l'opposizione di terzo ordinaria a norma dell'art. 404, comma primo, c.p.c. sono unicamente i titolari di un diritto autonomo, incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza opposta. Non rientrano nel novero di tali legittimati né gli aventi causa, di cui è menzione nell'art. 2909 c.c., cioè coloro che subentrano alle parti, nelle situazioni giuridiche attive o passive sulle quali ha inciso la sentenza opposta, post rem iudicatam, ossia dopo la formazione del giudicato, ne' i soggetti succeduti, durante il processo, a titolo particolare nel diritto controverso ai sensi dell'art.111 c.p.c., i quali, identificandosi con l'effettivo titolare del diritto in contestazione, non assumono una posizione distinta e autonoma, bensì la stessa posizione del loro dante causa (Cass.

Sez. 3 , Sentenza n. 9868 del 10/10/1997 , Rv. 508732; nonché Cass. Sez.3, Sentenza n. 2722 del 08/03/1995 , Rv. 490999, secondo la quale i l rimedio dell'opposizione ordinaria di terzo che l'art. 404, primo comma, c.p.c. accorda contro la sentenza resa fra altre persone, è attribuito a chi, estraneo al giudizio concluso in via definitiva dalla sentenza opposta, dall'accertamento in essa contenuto o dall'esecuzione della stessa risente o può risentire pregiudizio ad un suo autonomo diritto o ad una sua autonoma posizione giuridica o di mero fatto; ed ancora, Cass.

Sez.U, Sentenza n. 1997 del 11/02/2003 , Rv. 560387, secondo cui non qualsiasi pregiudizio legittima il terzo alla proposizione dell'opposizione di terzo ordinaria, ma solo quello che derivi dalla titolarità di una situazione incompatibile con quella accertata o eventualmente costituita dalla sentenza impugnata; conformi a quest’ultima statuizione, cfr. Cass. Sez. 2 , Sentenza n. 9647 del 23/04/2007, Rv.597788 e Cass. Sez. 1 , Ordinanza n. 5244 del 21/02/2019, Rv.652810). Poiché la Corte di Appello ha accertato (v. pag. 9 penultimo capoverso) che lo Scalzotto aveva acquistato il suo diritto di proprietà sul mapp. 227 ( derivato dal mapp. 17/a ) “ prima della causa” svoltasi tra Mioni Santa, da un lato, e Mioni Laura e Lagni Silvano, dall’altro lato, e definita con la sentenza n. 5/2012 oggetto di opposizione, egli era nella posizione soggettiva del terzo, rispetto a tale decisione, e dunque pienamente legittimato a proporre il rimedio di cui all’art. 404 c.p.c., alla luce del pregiudizio che gli derivava dalla stessa.

Va ribadito, sul punto, che la legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria (art. 404, comma primo, c.p.c.) presuppone in capo all'opponente la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti (Cass. Sez.3, Sentenza n. 6179 del 13/03/2009 , Rv. 607282; conf. Cass. Sez.L, Sentenza n. 8888 del 14/04/2010 , Rv. 612958). Condizione, questa, in cui si trovava lo Scalzotto, che vedeva il proprio fondo di fatto intercluso per effetto di una decisione resa inter alios.

Va peraltro evidenziato che il rimedio in concreto esercitato dallo Scalzotto era l’unico a sua disposizione, dovendosi ribadire il principio secondo cui il terzo che, per effetto di una sentenza resa inter alios e passata in giudicato, abbia subito un pregiudizio giuridico, consistente nell'affermazione di un diritto incompatibile con quello che ritiene di vantare, non può proporre un autonomo giudizio per far valere tale diritto, ma deve esercitare l'opposizione di terzo ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c. (Cass. Sez. 3 , Ordinanzan. 22710 del 20/07/2022 , Rv. 665396 ).

Passando adesso all’esame del secondo motivo, con esso la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1065 e 1054 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe erroneamente esteso la servitù di passaggio, costituita convenzionalmente nel 1972 a carico della particella 68 ed a favore del solo fondo che all’epoca era di proprietà dei coniugi Lagni Silvano e Mioni Laura, individuato dalla particella 17/a, a beneficio di altri fondi (in particolare, quelli individuati dalle particelle 225 e 226), che i predetti Lagni e Mioni avevano acquistato nel 1995.

Non sussisteva, dunque, alcun diritto di passaggio di fonte convenzionale a vantaggio delle citate particelle 225 e 226, né era possibile, a favore di esse, applicare il rimedio di cui all’art. 1054 c.c., posto che esso è esperibile solo nei confronti del dante causa dal quale il proprietario del fondo intercluso ha acquistato, e non verso soggetti terzi rispetto a tale atto. Lo Scalzotto, quindi, avendo acquistato la sua proprietà dai coniugi Lagni e Mioni, avrebbe dovuto rivolgersi ai suoi diretti danti causa, e non invece all’odierna ricorrente, estranea rispetto al negozio traslativo giusta il quale il primo aveva acquistato la proprietà della particella n. 227.

Questacensura è fondata. La Corte distrettuale ha accertato l’esistenza del diritto vantato dallo Scalzotto, e lo ha ritenuto incompatibile con il giudicato derivante dalla sentenza n. 5/2012 oggetto di opposizione di terzo, mediante il richiamo della C.T.U. esperita in prime cure, la quale aveva evidenziato che l’opponente non avrebbe potuto raggiungere comodamente la propria abitazione, se non continuando a passare per la stradina distinta dal mappale 68. Decisivo, in tal senso, il passaggio della motivazione con il quale la Corte di Appello afferma che “Il perito nominato dal Tribunale nella propria ricognizione ha accertato che qualora la sig.ra Santa Mioni avesse chiuso con catena il cancello di accesso alla strada mapp. 68 il sig.

Scalzotto non avrebbe più potuto raggiungere dalla propria casa sul mapp. 227 la pubblica Via Cantarana, nonostante il diritto di servitù convenzionale acquisito sulla strada mapp.

68. Ancora il consulente d’ufficio ha stabilito che la sentenza opposta “ha di fatto intercluso la proprietà del sig. Massimo Scalzotto” con il divieto di transito dalla particella 225 alla via pubblica tramite la stradina map.68; il CTU ha poi escluso che l’abitazione del sig. Scalzotto sia comodamente raggiungibile attraverso il mapp 115 e il mapp 830, dovendosi intervenire in questo caso tramite la demolizione parziale della recinzione in cemento armato, di un ripostiglio legnaia e la fornitura e posa in opera di un cancello carraio, mentre il passaggio sulla particella 68 per raggiungere la via pubblica non necessita l’esecuzione di opere di alcun tipo”, per tacere del fatto che la proprietà del sig.

Scalzotto è già fondo dominante rispetto al mapp 68” (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). Il ragionamento seguito dal giudice di merito, tuttavia, non considera che il diritto di servitù di origine convenzionale, derivante dalla divisione del 1972, vedeva come fondo dominante il solo mappale 17/a, e che la sentenza n. 5/2012 aveva definitivamente accertato l’inesistenza di un diritto di transito sul mappale 68 a favore (anche) dei mappali 225 e 227. Poiché lo Scalzotto aveva dedotto di essere titolare del diritto di transito sul mappale 68 attraverso il cancello esistente sul mappale 225 (cfr. in tal senso quanto affermato a pag. 3 del controricorso, ove lo Scalzotto riporta testualmente le conclusioni che egli aveva rassegnato innanzi al Tribunale), la Corte distrettuale avrebbe dovuto accertare se egli fosse, o meno, titolare di quel diritto.

Tale accertamento, di fatto, è mancato, poiché la Corte di Appello ha dato per scontato che lo Scalzotto, in quanto terzo rispetto alla sentenza n. 5/2012, e da essa pregiudicato, fosse legittimato a continuare ad esercitare il transito che quella stessa decisione accertava essere inesistente nei confronti dei suoi danti causa. In tal modo, come pure sottolineato dal PG nelle sue conclusioni sciritte, la Corte di merito ha finito per confondere l’accertamento sull’estensione e le modalità di esercizio del diritto, con la verifica dell’esistenza dello stesso, la quale doveva essere condotta non già con riguardo alla situazione concreta, riscontrata dal C.T.U., bensì –ai sensi di quanto previsto dall’art. 1065 c.c.– sulla base dei titoli allegati dalle parti.

Il giudice del rinvio dovrà quindi procedere ad un nuovo scrutinio della fattispecie, attenendosi ai principi di diritto enunciati in motivazione. In definitiva, va accolto il secondo motivo del ricorso, mentre va dichiarato inammissibile il primo e rigettato il terzo. La sentenza impugnata va dunque cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il primo e rigetta il terzo.

Cassa la