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Decreto — n. 21140/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.

Numero d'incarto Decreto — n. 21140/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the court's proposal. The appellant, Micheleletta, did not act within this timeframe, while the opposing party, the Municipality of Venaria Reale, contended the appeal was abandoned. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 1 e 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision within 40 days results in the appeal being deemed withdrawn and the case extinguished, with the appellant ordered to pay costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinction 40 day deadline deemed withdrawal procedural costs award art 380-bis cpc diritto di ottenere una decisione ritardi procedurali abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391, comma 2, c.p.c.
- intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. RG 6422/2024 proposto da: MICHELETTA Tità Maurizio Spirito; -ricorrente – contro COMUNE DI VENARIA REALE, in persona del Sindaco pro tempore; -controricorrente – avverso la sentenza n. 913/2023 del Tribunale di Ivrea, pubblicata il 27 settembre 2023. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi euro 500,00, oltre oneri riflessi come per legge. Roma, 26 luglio 2024 Il Consigliere de