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Ordinanza — n. 21127/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses suspension of inheritance division proceedings pending a separate appeal on marital property regime validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21127/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Fulvio Castelli's appeal against the Tribunal of Catania's order suspending the inheritance division proceedings. The appellant argued that the tribunal incorrectly suspended the case pending the outcome of a separate appeal regarding the validity of a marital property convention. The court ruled that since the appeal on the marital convention was part of the same ongoing litigation, the specific suspension provisions of Article 337 of the Code of Civil Procedure did not apply. Consequently, the suspension was annulled, and the case was remitted to the lower court to continue without interruption.

Regesto Legislator

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Art. 337 comma 2 c.p.c.; Art. 295 c.p.c.; Art. 279 comma 4 c.p.c.: In a single ongoing litigation, the suspension of proceedings pending a decision on a related issue within the same case is only permitted by mutual agreement under Art. 279, excluding the automatic suspension powers of Art. 295 and Art. 337.

Parole chiave

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suspension of proceedings inheritance division marital property regime Code of Civil Procedure single litigation partial judgment remittitur divisione della massa ereditaria

Disposizioni normative citate

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Art. 337 comma 2 c.p.c.
Ritenuto che: - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 337 co.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.
Art. 295 c.p.c.
1615/2017; - i l Tribunale sospese il giudizio di divisione fino all’esito del giudiziodi appello, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; - avverso detto provvedimento Fulvio Castelli propose regolamento necessario di competenza, che l a Corte di Cassazione accolse con ordinanza n.
Art. 279 comma 4 c.p.c.
In assenza di un giudizio “diverso” l’unica possibilità di sospensione della causa è ammessa ai sensi dell’art. 279, quarto comma, c.p.c., restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell’art.
art. 295 c.p
1615/2017; - i l Tribunale sospese il giudizio di divisione fino all’esito del giudiziodi appello, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; - avverso detto provvedimento Fulvio Castelli propose regolamento necessario di competenza, che l a Corte di Cassazione accolse con ordinanza n.
art. 337, comma 2 c.p
Presupposto per l’applicabilità dell’art. 337, comma 2 c.p.c.
art. 337 c.p
295 c.p.c., sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell’art. 337 c.p.c (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22944/2007
Cass. n. 5894/2015
22944/2007,negli stessi termini Cass. n. 5894/2015) .
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18793/2023 R.G. proposto da: CASTELLI FULVIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 86, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA LUCIO (VCRLCU41A09C351Y) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CASTELLI FULVIO (CSTFLV55E30A028Q) -ricorrente- contro CASTELLI ROSSANA, R.C. AGRI SRL, FIGUERA GIOVANNI, CASTELLI MARZIA, CASSARINO GAETANO, FIGUERA SILVANA, FIGUERA FERNANDA, FIGUERA MARIO, FIGUERA VENERA, FIGUERA VINCENZO - intimati - avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CATANIA di cui al procedimento R.G. n. 9 0 10 0039/20 1 3 depositata i l 22/07/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI. Rilevato che: - il giudizio trae origine dalla domanda proposta da Marzia Castelli innanzi alTribunale di Catania, S ezione D istaccata di Acireale, nei confronti dei fratelli Fulvioe Rossana Castelli e del nipote Gaetano Riccardo Cassarino, al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria intercorrente tra i medesimi; - l’attrice espose che in data 24.02.1976 era deceduto Riccardo Castelli, la cui successione era stata devoluta per legge e che, successivamente, in data 19.07.2011, era deceduta la moglie Maria Saitta, la cui successione era stata regolata dal testamento olografo pubblicato con atto per NotarReina del 20.09.2011; - Fulvio Castelli si costituì e chiese in via riconvenzionale, per quel che ancora rileva in questa sede, dichiararsi la nullità parziale, per impossibilità dell’oggetto, della “Convenzione di assoggettamento di beni al regime legale di comunione”, stipulata tra i coniugi Riccardo Castelli e Maria Saitta, in data 22.02.1976, per atto pubblico innanzi al notaio Leonardo Milone, con riferimento ad alcuni dei beni immobili facenti parte dell’asse; sempre in via riconvenzionale chiese accertarsi che il testamento olografo di Maria Saitta avesse leso la sua quota riservata ex lege, ai sensi dell’art.537 comma 2 c.c.; - il Tribunale di Catania, con sentenza non definitiva n. 1615/2017 del 23.03.2017, dichiarò la nullità parziale della convenzione di assoggettamento dei beni al regime legale di comunione; - la sentenza venne impugnata da Rosanna Castelli, Marzia Castellie Gaetano Cassarino, che chiesero la sospensione del giudizio in virtù della pendenza del giudizio di appello avverso lasentenza non definitiva n. 1615/2017; - i l Tribunale sospese il giudizio di divisione fino all’esito del giudiziodi appello, ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; - avverso detto provvedimento Fulvio Castelli propose regolamento necessario di competenza, che l a Corte di Cassazione accolse con ordinanza n. 19945/2019, cassando il provvedimento impugnato e disponendo la prosecuzione delgiudizio dinanzi al Tribunale di Catania; - nel prosieguo del giudizio, la Corte d’appello di Catania , con sentenza n. 97/2020, in accoglimento del gravame, dichiarò la validità della convenzione matrimoniale , decisione impugnata da Fulvio Castelli con ricorso per cassazione, non ancora fissata l’udienza di trattazione; - il Tribunale di Catania , avanti al quale erano state rimesse le parti con provvedimento della Corte di Cassazione, con sentenza non definitiva del 22 luglio 2023 dichiarò inammissibile la domanda di riduzione avanzata in via riconvenzionale da Fulvio Castelli e, con separata ordinanza in pari data, rilevato che la definizione delle restanti domande dipendeva dall’esito del giudizio pendente dinanzi alla C orte di Cassazione in ordine alla validità della convenzione matrimoniale, sospese il processo ai sensi dell’art. 337 co. 2 c.p.c.; - avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione FulvioCastelli sulla base di un unico motivo; -Marzia Castelli, Rossana Castelli e Gaetano Cassarino sono rimasti intimati; - il Sostituto Procuratore Generale in persona del dott.

Tommaso Basile ha chiesto il rigetto del ricorso; - i n prossimità dell’ adunanza camerale il ricorrente ha depositato memorie illustrative. Ritenuto che: - con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 337 co. 2 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere il Tribunale erroneamente sospeso il giudizio dopo aver pronunciato sulla domanda di riduzione, ritenendo le restanti domande dipendessero dall’esito del giudizio in ordine alla domanda relativa alla validità della convenzione matrimoniale, pendente innanzi a questa Corte, in violazione dell’espresso divieto della sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza resa nell’ambito dello stesso giudizio.

Osserva il ricorrente che la sospensione prevista dall’art.337, comma 2 c.p.c. si riferisce all’ipotesi in cui l’autorità della sentenza sia richiamata in un diverso processo e non nello stesso processo. Il motivo è fondato. Come già affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 19945/2019, pronunciata nello stesso giudizio, in seguito a ricorso per regolamento necessario di competenza, “nel rapporto tra il giudizio di impugnazione di una sentenza parziale e quello che sia proseguitodavanti al giudice che ha pronunciatodetta sentenza, l’unica possibilità di sospensione di quest’ultimo giudizio è quello su richiesta concorde delle parti, ai sensi dell’art. 279, quarto comma, c.p.c., restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell’art.337 c.p.c., per l’assorbente ragione che il giudizio è unico e che per tale ragione la sentenza resa in via definitiva è sempre soggetta alle conseguenze di una decisione incompatibile sulla statuizione oggetto della sentenza parziale (così Cass. n. 22944/2007,negli stessi termini Cass. n. 5894/2015) .

L’art.337 c.p.c. rimette al potere discrezionale del g iudice sospendere il processo nel quale sia invocata l’autorità di una sentenza pronunciata in un diverso processo e non quando, come nel caso in esame, la sentenza impugnata sia pronunciata nell’ambito dello stesso processo. Presupposto per l’applicabilità dell’art. 337, comma 2 c.p.c. è, invero, la diversità del processo pregiudicato rispetto al processo pregiudicante, presupposto che manca nel presente caso, in quantoil giudizio di cassazione, relativo alla decisione della validità dellaconvenzione matrimoniale tra i coniugi, inerisce una questione giuridica decisa con sentenza non definitiva nell’ambito del medesimo giudizio .

In assenza di un giudizio “diverso” l’unica possibilità di sospensione della causa è ammessa ai sensi dell’art. 279, quarto comma, c.p.c., restando esclusa sia la sospensione ai sensi dell’art. 295 c.p.c., sia la sospensione ai sensi del secondo comma dell’art. 337 c.p.c (Cass. 22944/2007; Cass.5894/2015). Il ricorso per regolamento di competenza deve, pertanto, essere accolto e l’ordinanza di sospensione annullata , rimesse le parti innanzi al Tribunale di Catania per la prosecuzione del giudizio nei termini di legge. Nessuna statuizione va adottata sulle spese in assenza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, annulla l’ordinanza di sospensione e rimette le parti innanzi al Tribunale di Catania per la prosecuzio