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Decreto — n. 21122/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 21122/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 21122/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. n. 866/2024 proposto da. NASTASI Alberto; -ricorrente – contro CONDOMINIO SAN GIOVANNI 8 di Vigevano, in persona dell’amministratorepro tempore; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1841/2023 della Corte di appello di Milano, pubblicata il 6 giugno 2023. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

Regesto Legislator

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Decreto — n. 21122/2024 — snciv · Corte di Cassazione: R.G. n. 866/2024 proposto da. NASTASI Alberto; -ricorrente – contro CONDOMINIO SAN GIOVANNI 8 di Vigevano, in persona dell’amministratorepro tempore; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1841/2023 della Corte di appello di Milano, pubblicata il 6 giugno 2023. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ritiro dell'istanza giudiziaria abbandono del procedimento tempestività dell'istanza di ricusazione rinvio del dibattimento opposizione tardiva
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. n. 866/2024 proposto da. NASTASI Alberto; -ricorrente – contro CONDOMINIO SAN GIOVANNI 8 di Vigevano, in persona dell’amministratorepro tempore; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1841/2023 della Corte di appello di Milano, pubblicata il 6 giugno 2023. Vista la sintetica proposta di definizione anticipata del giudizio, formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c., come comunicata ai difensori delle parti; rilevato che è trascorso il termine di 40 (quaranta) giorni dalla comunicazione dell’anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, per l’effetto, che il ricorso deve – ai sensi del citato art. 380-bis, comma 2, c.p.c. - intendersi rinunciato e che deve provvedersi alla dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione; atteso che occorre provvedere – in virtù dell’art. 391, comma 2, c.p.c. - alla regolazione delle spese processuali, con conseguente condanna al pagamento delle stesse a carico della parte ricorrente che ha dato causa al procedimento, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 380-bis e 391 c.p.c., dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi euro 1.050,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge. Roma, 26 luglio 2024 Il Consigliere d